{"componentChunkName":"component---src-templates-approfondimento-template-it-jsx","path":"/it/approfondimento/rischio-radiologico-e-nucleare-il-comitato-linformazione-alla-popolazione/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900006721,"field_categoria_primaria":"approfondimento","title":"Rischio radiologico e nucleare: il Comitato per l’informazione alla popolazione","field_titolo_esteso":"Rischio radiologico e nucleare: il Comitato per l’informazione alla popolazione","field_id_contenuto_originale":900006722,"field_data":"2022-11-16T11:16:50+01:00","field_tipo_approfondimento":"3","path":{"alias":"/approfondimento/rischio-radiologico-e-nucleare-il-comitato-linformazione-alla-popolazione"},"field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"

Ha definito i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal Piano Nazionale e ha formulato direttive per l’informazione preventiva e in caso di emergenza per le pianificazioni prefettizie

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Il Decreto legislativo n. 101 del 2020 sulla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti prevede, all’articolo 197, che il Dipartimento della Protezione Civile definisca i contenuti per l’informazione preventiva in caso si verifichino gli incidenti oggetto del Piano Nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari; predisponga le Direttive per l’informazione preventiva e di emergenza per tutte le pianificazioni di competenza del Prefetto. Per fare ciò il Dipartimento si è avvalso del Comitato per l’informazione alla popolazione, come stabilito dallo stesso articolo del Dlgs n.101/2020.

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Il Comitato per l’informazione alla popolazione è stato istituito con il Decreto n. 697 del 14 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed è composto da rappresentanti di Ministero della Salute, Ministero dell'Interno, Ministero della Transizione Ecologica, ISIN, Istituto Superiore di Sanità, Conferenza Unificata, altre amministrazioni ed enti competenti. Due successivi Decreti del Capo del Dipartimento, il n. 917 del 4 aprile e il n. 2022 del 4 agosto, integrano la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti.

\n

Obiettivo del Comitato è stato definire i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal Piano Nazionale e formulare direttive per l’informazione preventiva e in caso di emergenza per le pianificazioni di competenza prefettizia.

\n

Il Comitato ha svolto tale compito in collaborazione con una Commissione tecnico-scientifica istituita e coordinata dal Ministero della Salute e composta da esperti in materia di radioprotezione, individuati dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’ISIN, dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

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Il Comitato per l’informazione alla popolazione è stato istituito con il Decreto n. 697 del 14 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed è composto da rappresentanti di Ministero della Salute, Ministero dell'Interno, Ministero della Transizione Ecologica, ISIN, Istituto Superiore di Sanità, Conferenza Unificata, altre amministrazioni ed enti competenti. Due successivi Decreti del Capo del Dipartimento, il n. 917 del 4 aprile e il n. 2022 del 4 agosto, integrano la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti.

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Obiettivo del Comitato è stato definire i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal Piano Nazionale e formulare direttive per l’informazione preventiva e in caso di emergenza per le pianificazioni di competenza prefettizia.

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Il Comitato ha svolto tale compito in collaborazione con una Commissione tecnico-scientifica istituita e coordinata dal Ministero della Salute e composta da esperti in materia di radioprotezione, individuati dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’ISIN, dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

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Il Comitato per l’informazione alla popolazione si è riunito regolarmente tra i mesi di marzo e luglio del 2022, prediligendo la formula in seduta plenaria per l’intera durata delle attività.

\n

Organizzato in sottogruppi di lavoro che hanno istruito e redatto i contenuti richiesti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, il Comitato ha garantito la condivisione dei singoli contributi con l’obiettivo di produrre i testi concordati.

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Il Comitato per l’informazione alla popolazione si è riunito regolarmente tra i mesi di marzo e luglio del 2022, prediligendo la formula in seduta plenaria per l’intera durata delle attività.

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Organizzato in sottogruppi di lavoro che hanno istruito e redatto i contenuti richiesti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, il Comitato ha garantito la condivisione dei singoli contributi con l’obiettivo di produrre i testi concordati.

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Il lavoro corale del Comitato ha consentito al Dipartimento, grazie anche al contributo della Commissione Tecnico Scientifica, la definizione di:

\n

Un Documento Tecnico L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” che raccoglie le informazioni tecnico scientifiche utili per informare le autorità, i soccorritori e la popolazione potenzialmente esposta al rischio radiologico e nucleare. Il documento è articolato in due parti:

\n

Parte A – Informazione preventiva (che richiama la parte A dell’allegato XXXIV del Dlgs 101/2020). In particolare, tra le altre, sono richiamate le nozioni fondamentali sulla radioattività e sui suoi effetti, le modalità di informazione preventiva e le principali misure di protezione per la popolazione.

\n

Parte B – Informazione in emergenza (come previsto dalla parte B dell’allegato XXXIV del Dlgs 101/2020). In particolare, sono riportate le norme di comportamento per la popolazione che possono variare in base alla natura e all’evolvere dell’emergenza.

\n

Completano il documento due allegati: il primo contiene le informazioni rivolte a particolari gruppi di popolazione, elaborate dalla Commissione tecnico scientifica su richiesta del Comitato. Il secondo è un format di “Bollettino Informativo Tipo” che riporta i principali contenuti che potranno essere comunicati in caso di emergenza. Infine, è stata inserita un’Appendice che tratta la gestione dei “Rapporti con i media”, in caso di emergenza nazionale.

\n

A fianco al Documento Tecnico è stata inoltre elaborata una Sintesi divulgativa “Rischio radiologico e nucleare: cosa sapere e cosa fare” che ha come obiettivo quello di semplificare quanto riportato nel Documento Tecnico e di agevolare la comprensione dei concetti riportati. La Sintesi è rivolta a un pubblico più ampio mentre il Documento Tecnico è indirizzato a coloro i quali hanno esigenza di approfondire gli argomenti relativi al rischio radiologico e nucleare (Autorità, soccorritori, operatori dell’informazione).

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Il lavoro corale del Comitato ha consentito al Dipartimento, grazie anche al contributo della Commissione Tecnico Scientifica, la definizione di:

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Un Documento Tecnico L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” che raccoglie le informazioni tecnico scientifiche utili per informare le autorità, i soccorritori e la popolazione potenzialmente esposta al rischio radiologico e nucleare. Il documento è articolato in due parti:

\r\n\r\n

Parte A – Informazione preventiva (che richiama la parte A dell’allegato XXXIV del Dlgs 101/2020). In particolare, tra le altre, sono richiamate le nozioni fondamentali sulla radioattività e sui suoi effetti, le modalità di informazione preventiva e le principali misure di protezione per la popolazione.

\r\n\r\n

Parte B – Informazione in emergenza (come previsto dalla parte B dell’allegato XXXIV del Dlgs 101/2020). In particolare, sono riportate le norme di comportamento per la popolazione che possono variare in base alla natura e all’evolvere dell’emergenza.

\r\n\r\n

Completano il documento due allegati: il primo contiene le informazioni rivolte a particolari gruppi di popolazione, elaborate dalla Commissione tecnico scientifica su richiesta del Comitato. Il secondo è un format di “Bollettino Informativo Tipo” che riporta i principali contenuti che potranno essere comunicati in caso di emergenza. Infine, è stata inserita un’Appendice che tratta la gestione dei “Rapporti con i media”, in caso di emergenza nazionale.

\r\n\r\n

A fianco al Documento Tecnico è stata inoltre elaborata una Sintesi divulgativa “Rischio radiologico e nucleare: cosa sapere e cosa fare” che ha come obiettivo quello di semplificare quanto riportato nel Documento Tecnico e di agevolare la comprensione dei concetti riportati. La Sintesi è rivolta a un pubblico più ampio mentre il Documento Tecnico è indirizzato a coloro i quali hanno esigenza di approfondire gli argomenti relativi al rischio radiologico e nucleare (Autorità, soccorritori, operatori dell’informazione).

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Il Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” raccoglie i contenuti utili da fornire alla popolazione in riferimento a quanto previsto dal “Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”.

\n

È stato predisposto ai sensi dell’art. 197 (comma 1) del Decreto legislativo 101/2020, che recepisce la Direttiva comunitaria 2013/59/EURATOM in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in conformità alle indicazioni contenute nell’allegato XXXIV dello stesso Decreto legislativo.

\n

In particolare, i testi sono stati redatti dal Dipartimento della Protezione Civile che si è avvalso, a tale scopo, del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti previsto dal comma 1 dell’articolo 197 del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, con il contributo della Commissione tecnico scientifica, istituita e coordinata dal Ministero della Salute, prevista dal comma 4 del sopracitato articolo 197.
\n 

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Il Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” raccoglie i contenuti utili da fornire alla popolazione in riferimento a quanto previsto dal “Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”.

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È stato predisposto ai sensi dell’art. 197 (comma 1) del Decreto legislativo 101/2020, che recepisce la Direttiva comunitaria 2013/59/EURATOM in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in conformità alle indicazioni contenute nell’allegato XXXIV dello stesso Decreto legislativo.

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In particolare, i testi sono stati redatti dal Dipartimento della Protezione Civile che si è avvalso, a tale scopo, del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti previsto dal comma 1 dell’articolo 197 del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, con il contributo della Commissione tecnico scientifica, istituita e coordinata dal Ministero della Salute, prevista dal comma 4 del sopracitato articolo 197.
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Il Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” raccoglie i contenuti utili da fornire alla popolazione in riferimento a quanto previsto dal “Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”.

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Il Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” raccoglie i contenuti utili da fornire alla popolazione in riferimento a quanto previsto dal “Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”.

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La Sintesi divulgativa del Documento Tecnico “L’informazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” definisce i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione che può essere interessata dal rischio radiologico e nucleare come previsto dall’art. 197 (comma 1, lettera a) del decreto legislativo 101/2020, che recepisce la Direttiva comunitaria2013/59/EURATOM, in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.

\n

Questa sintesi divulgativa – che si rivolge in via prioritaria alla popolazione, ma anche alle Componenti, alle Strutture Operative e a tutti gli attori del Servizio Nazionale che hanno titolo a fare comunicazione del rischio – è stata realizzata a partire dal Documento Tecnico, predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile che si avvalso del lavoro del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti previsto dal menzionato comma 1 dell’articolo 197, del Decreto legislativo 101/2020, con il contributo della Commissione tecnico scientifica, prevista dal comma 4 del succitato articolo 197.

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La Sintesi divulgativa del Documento Tecnico “L’informazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” definisce i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione che può essere interessata dal rischio radiologico e nucleare come previsto dall’art. 197 (comma 1, lettera a) del decreto legislativo 101/2020, che recepisce la Direttiva comunitaria2013/59/EURATOM, in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.

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Questa sintesi divulgativa – che si rivolge in via prioritaria alla popolazione, ma anche alle Componenti, alle Strutture Operative e a tutti gli attori del Servizio Nazionale che hanno titolo a fare comunicazione del rischio – è stata realizzata a partire dal Documento Tecnico, predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile che si avvalso del lavoro del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti previsto dal menzionato comma 1 dell’articolo 197, del Decreto legislativo 101/2020, con il contributo della Commissione tecnico scientifica, prevista dal comma 4 del succitato articolo 197.

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La Sintesi divulgativa del Documento Tecnico “L’informazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” definisce i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione che può essere interessata dal rischio radiologico e nucleare.

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La Sintesi divulgativa del Documento Tecnico “L’informazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” definisce i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione che può essere interessata dal rischio radiologico e nucleare.

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Il Dipartimento della Protezione Civile, in base agli esiti del lavoro del Comitato per l’informazione alla popolazione, ha curato anche la definizione delle Direttive per l’informazione preventiva e in caso di emergenza per tutte le pianificazioni di competenza dei Prefetti, come previsto dall’articolo 197, comma 1, lettera b), del Dlgs 101/2020.

\n

In questo caso, i documenti prodotti dal Dipartimento delineano gli elementi utili a indirizzare e uniformare le informazioni che le Prefetture sono tenute a fornire alla popolazione interessata quali i programmi di comunicazione preventiva, e l‘inserimento nei piani locali delle disposizioni e delle procedure per la diffusione delle informazioni in caso di emergenza. - ex articolo 197, commi 2 e 3, lettera b), del Dlgs 101/2020.

\n

Anche il documento di direttive, così come il Documento Tecnico, è composto da due sezioni:

\n

Parte I - L’informazione preventiva

\n

Parte II - L’informazione in emergenza

\n

La parte I, dedicata all’informazione preventiva, è strutturata in relazione ai Piani di emergenza predisposti dal Prefetto, e previsti dal titolo XIV, del Dlgs 101/2020.

\n

È quindi opportuno, già in ordinario, informare la popolazione, e tutti gli altri soggetti interessati, sugli scenari connessi al rischio radiologico e nucleare, presenti sul territorio di competenza del Prefetto.

\n

Anche il Dipartimento della Protezione Civile predispone e attua il programma di comunicazione preventiva in raccordo con i Prefetti che possono prevedere il concorso delle Amministrazioni statali, delle Regioni e Province autonome, dei Comuni, e delle Strutture Operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile, ex art.197, comma 2, del Dlgs 101/2020.

\n

La parte II del documento riguarda l’informazione alla popolazione in fase di emergenza, ricordando che le indicazioni riportate dovranno essere adattate alle caratteristiche del territorio di competenza di ciascuna Prefettura e alla pianificazione di emergenza esistente.

\n

L'informazione deve comprendere gli elementi riportati nell'allegato XXXIV, parte B, del Dlgs n. 101 del 2020.

\n

In particolare, le informazioni devono riguardare:

\n

    a) la descrizione dell’evento e delle sue caratteristiche ove conosciute;

\n

    b) le risposte delle Istituzioni;

\n

    c) le misure protettive e le norme comportamentali.

\n

 

\n","value":"

Il Dipartimento della Protezione Civile, in base agli esiti del lavoro del Comitato per l’informazione alla popolazione, ha curato anche la definizione delle Direttive per l’informazione preventiva e in caso di emergenza per tutte le pianificazioni di competenza dei Prefetti, come previsto dall’articolo 197, comma 1, lettera b), del Dlgs 101/2020.

\r\n\r\n

In questo caso, i documenti prodotti dal Dipartimento delineano gli elementi utili a indirizzare e uniformare le informazioni che le Prefetture sono tenute a fornire alla popolazione interessata quali i programmi di comunicazione preventiva, e l‘inserimento nei piani locali delle disposizioni e delle procedure per la diffusione delle informazioni in caso di emergenza. - ex articolo 197, commi 2 e 3, lettera b), del Dlgs 101/2020.

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Anche il documento di direttive, così come il Documento Tecnico, è composto da due sezioni:

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Parte I - L’informazione preventiva

\r\n\r\n

Parte II - L’informazione in emergenza

\r\n\r\n

La parte I, dedicata all’informazione preventiva, è strutturata in relazione ai Piani di emergenza predisposti dal Prefetto, e previsti dal titolo XIV, del Dlgs 101/2020.

\r\n\r\n

È quindi opportuno, già in ordinario, informare la popolazione, e tutti gli altri soggetti interessati, sugli scenari connessi al rischio radiologico e nucleare, presenti sul territorio di competenza del Prefetto.

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Anche il Dipartimento della Protezione Civile predispone e attua il programma di comunicazione preventiva in raccordo con i Prefetti che possono prevedere il concorso delle Amministrazioni statali, delle Regioni e Province autonome, dei Comuni, e delle Strutture Operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile, ex art.197, comma 2, del Dlgs 101/2020.

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La parte II del documento riguarda l’informazione alla popolazione in fase di emergenza, ricordando che le indicazioni riportate dovranno essere adattate alle caratteristiche del territorio di competenza di ciascuna Prefettura e alla pianificazione di emergenza esistente.

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L'informazione deve comprendere gli elementi riportati nell'allegato XXXIV, parte B, del Dlgs n. 101 del 2020.

\r\n\r\n

In particolare, le informazioni devono riguardare:

\r\n\r\n

    a) la descrizione dell’evento e delle sue caratteristiche ove conosciute;

\r\n\r\n

    b) le risposte delle Istituzioni;

\r\n\r\n

    c) le misure protettive e le norme comportamentali.

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\r\n"},"relationships":{"field_immagine":null,"field_video":null,"field_link_interni":[{"__typename":"node__normativa","title":"Direttive per l'informazione preventiva e in caso di emergenza per tutte le pianificazioni di competenza dei Prefetti per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari ","field_titolo_esteso":"Direttive per l'informazione preventiva e in caso di emergenza per tutte le pianificazioni di competenza dei Prefetti per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari previste dall’articolo 197, comma 1, lettera b, del Decreto legislativo 101/2020 ","body":{"processed":"

Premessa

\n

Parte I – Informazione preventiva

\n

1.    Contenuti della informazione preventiva
\n1.1     La radioattività 
\n1.2     Scenari previsti 
\n1.3     Il piano di emergenza 
\n1.4    Soggetti coinvolti 
\n1.5    Monitoraggio dell’ambiente e degli alimenti
\n2.    Modalità per avvertire la popolazione 
\n3.    Strumenti di comunicazione
\n4.    Misure per assistere e soccorrere la popolazione 

\n

 Parte II – Informazione in emergenza

\n

1.    Contenuti della informazione in emergenza
\n1.1    Descrizione dell’evento
\n1.2 La risposta istituzionale: le attività messe in campo dalle Autorità
\n1.3 Misure per proteggere la popolazione e norme comportamentali
\n2.    Il Coordinamento delle informazioni a livello locale  
\n3.    L’informazione alla popolazione e i rapporti con i media
\n4.    Esercitazioni per testare i piani di informazione/comunicazione
\n5.    Strumenti di informazione e di comunicazione

\n

\nAllegato 1 – Approfondimento sugli scenari previsti
\nAllegato 2 – Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”
\nAllegato 3 – “Rischio radiologico e nucleare: cosa sapere e cosa fare” - Sintesi divulgativa del Documento Tecnico

\n

Premessa

\n

Le presenti direttive sono predisposte ai sensi del comma 1, lettera b) dell’art.197 del Decreto legislativo 101/2020, che recepisce la Direttiva comunitaria 2013/59/EURATOM, in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in conformità alle indicazioni contenute nell’allegato XXXIV.

\n

Le direttive sono state redatte sulla base degli esiti del lavoro del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti previsto dal comma 1 dell’articolo 197, del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 e istituito con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 697 del 14 marzo 2022 – successivamente integrato con Decreto n. 917 del 4 aprile 2022, con il contributo della Commissione tecnico scientifica, (Art. 197, comma 1 e comma 4 del Decreto legislativo 101/2020).

\n

Al Comitato hanno preso parte i rappresentanti designati dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero della transizione ecologica, dall’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Conferenza Unificata.

\n

Il Comitato ha predisposto un Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” (Allegato 2) che raccoglie le informazioni tecnico scientifiche utili per informare i decisori, gli operatori, i soccorritori e la popolazione potenzialmente esposta al rischio radiologico e nucleare. Del citato documento è stata anche prodotta una Sintesi divulgativa “Rischio radiologico e nucleare: cosa sapere e cosa fare” (Allegato 3) con l’obiettivo di semplificarne i contenuti tecnici tali da renderli di più facile comprensione per la popolazione.

\n

Le presenti direttive contengono elementi utili a indirizzare e uniformare le informazioni che le Prefetture sono tenute a fornire alla popolazione interessata, sia in fase preventiva, sia durante un’emergenza radiologica o nucleare.

\n

Sulla base delle seguenti indicazioni le Prefetture - ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 197 del D.lgs. 101/2020, sono tenute a predisporre e attuare i programmi di comunicazione preventiva e inserire nei piani locali le disposizioni e le procedure per la diffusione delle informazioni da fornire alla popolazione in caso di emergenza.

\n

Il documento è composto da due sezioni:

\n

 

\n

La parte I, dedicata all’informazione preventiva, è strutturata in relazione ai Piani di emergenza previsti dal titolo XIV del Decreto legislativo 101/2020, la cui predisposizione è a cura del Prefetto.

\n

Per approfondimenti si rinvia al Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” predisposto dal Dipartimento della protezione civile che si è avvalso della collaborazione del succitato Comitato (Allegato 2).

\n

Nella parte I sono riportate anche le indicazioni utili ai Prefetti per l’organizzazione e per i contenuti dell’informazione, in particolare su:

\n

Ai sensi dell’art.197, comma 2 il Dipartimento della Protezione Civile predispone e attua il programma di comunicazione preventiva in raccordo con i Prefetti che possono prevedere il concorso delle Amministrazioni statali, delle Regioni e Province autonome, dei Comuni, nonché delle Strutture Operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

\n

La parte II del documento riguarda l’informazione della popolazione in fase di emergenza, con la specifica dei contenuti minimi essenziali.

\n

Le indicazioni del presente documento dovranno essere adattate alle caratteristiche del territorio di competenza di ciascuna Prefettura e alla pianificazione di emergenza esistente.

\n

 

\n

Parte I – Informazione preventiva

\n
  1. Contenuti dell’informazione preventiva
  2. \n

In ordinario, è opportuno informare la popolazione, e tutti gli altri soggetti interessati, sugli scenari connessi al rischio radiologico e nucleare, presenti sul territorio di competenza del Prefetto.

\n

I contenuti essenziali dell’informazione preventiva sono i seguenti:

\n

1.1       La radioattività

\n

Che cos’è la radioattività;

\n

-       tipologia di radiazioni;
-       radioattività naturale e artificiale;
-       effetti delle radiazioni sulla salute umana.

\n

    (Allegato 2 – Documento Tecnico, in particolare si rimanda alla Parte A)

\n

1.2       Scenari previsti

\n

In relazione al territorio di riferimento occorre indicare il rischio a cui è esposta la popolazione precisando:

\n

(Allegato 1 – Approfondimento sugli scenari previsti)
\n 

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1.3       Il Piano di emergenza

\n

Per tutte le installazioni e le attività svolte sul territorio nazionale in campo nucleare e radiologico, la normativa prevede la predisposizione di Piani di emergenza locali, a cura del Prefetto della Provincia in cui si trova l’installazione o si svolge l’attività.

\n

In questi casi, gli incidenti che possono verificarsi negli impianti o nelle attività che detengono o maneggiano sostanze radioattive hanno tutti un impatto locale e non coinvolgono vaste aree del territorio nazionale. Nei casi in cui i Piani di emergenza coinvolgano più province limitrofe, i Piani hanno carattere interprovinciale e l’Autorità responsabile è il Prefetto della Provincia dove si verifica l’incidente.

\n

Per gli incidenti transfrontalieri i Prefetti predispongono Piani di emergenza discendenti dal Piano nazionale.

\n

Le azioni delle Autorità previste dai Piani di emergenza sono volte essenzialmente:

\n

 

\n

1.4 Soggetti coinvolti

\n

Le Autorità competenti per la gestione di un’emergenza forniscono informazioni alla popolazione potenzialmente interessata dal rischio radiologico o nucleare, riguardo ai propri ambiti di intervento, alle attività e agli strumenti utilizzati in caso di emergenza.

\n

In emergenza, il Dipartimento della Protezione Civile coordina le attività di informazione alla popolazione, diffonde l’informazione preventiva su scala nazionale tramite il proprio sito istituzionale o attraverso campagne informative con particolare riferimento alle aree che rischiano di essere interessate dall’emergenza.

\n

A livello locale il Prefetto provvede all’informazione preventiva ai cittadini attraverso piani di comunicazione, con il concorso delle Regioni, delle Province autonome, dei Comuni e delle Strutture Operative di protezione civile

\n

 

\n

1.5 Monitoraggio dell’ambiente e degli alimenti

\n

È  importante che nell’informazione preventiva venga specificato che i Piani locali, al fine di caratterizzare la contaminazione conseguente all’evento incidentale occorso, prevedano l’esecuzione di rilievi radiometrici che vengono eseguiti, secondo un piano di campionamento definito dalle squadre NBCR (nucleare - biologico - chimico - radiologico) dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dai laboratori radiometrici delle Agenzie ragionali della protezione dell’ambiente e, a seconda del tipo di Pianificazione, da:

\n

È importante spiegare che l’operatore dispone di sistemi di pronto allarme che sono in grado di rilevare la fuoriuscita di radioattività dall’impianto.

\n

Nel caso della sosta di un naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali il monitoraggio di pronto allarme viene avviato e coordinato dal Centro di Controllo istituito dalla Marina Militare o dalla Capitaneria di Porto.

\n

 

\n
  1. Modalità per avvertire la popolazione
  2. \n

Per la gestione dell’emergenza il Prefetto inserisce nei Piani provinciali le disposizioni e le procedure per diffondere le corrette informazioni alla popolazione, in coerenza con i piani regionali e comunali, tenendo conto delle peculiarità territoriali, sociali e le risorse allo scopo disponibili.

\n

La comunicazione deve essere chiara e semplice affinché il messaggio sia compreso dal più ampio pubblico, anche i testi pubblicati sul sito istituzionale o utilizzati in pubblicazioni dedicate devono tendere alla semplificazione.

\n

Nella scelta delle attività di informazione e comunicazione è auspicabile favorire momenti di incontro e di dialogo per promuovere la partecipazione dei cittadini e la raccolta di dubbi e domande comuni. La selezione dei quesiti e delle relative risposte, può essere utilizzata per la redazione di Faq - Frequently asked questions o di altro materiale formativo/informativo.

\n

Le modalità di comunicazione asincrone, quindi, possono essere integrate anche con occasioni di momenti pubblici quali incontri con la popolazione, seminari, webinar, progetti nelle scuole. In questo tipo di appuntamenti, oltre alla presenza di figure istituzionali, può essere utile il coinvolgimento di profili tecnici.

\n

È sempre importante garantire il presidio dei canali digitali attivi, specie di quelli più orientati al dialogo e alla partecipazione (es. social network), in modo da poter fornire risposte tempestive alle sollecitazioni dei cittadini.

\n

Una puntuale e chiara comunicazione facilita anche un comportamento proattivo dei cittadini che possono farsi parte attiva nella condivisione e divulgazione delle informazioni (es. contatti familiari, disposizioni aziendali, scolastiche ecc…).

\n
  1. Strumenti di comunicazione e di informazione
  2. \n

Di seguito un elenco dei principali strumenti per l’informazione preventiva:

\n

È opportuno prevedere in situazione ordinaria quali strumenti e canali saranno utilizzati in emergenza.

\n

4.  Misure per assistere e soccorrere la popolazione

\n

In caso di evento incidentale verranno fornite le seguenti informazioni:

\n

Il Decreto legislativo 101/2020 stabilisce che informazioni di maggiore dettaglio siano fornite a particolari gruppi di popolazione in base all’attività svolta e al livello di responsabilità. È pertanto necessario prevedere un’informazione specifica destinata a particolari gruppi di popolazione.

\n

(Allegato 2Documento Tecnico, in particolare si rimanda alla Parte B).

\n

 

\n

Parte II – Informazione in emergenza

\n
  1. Contenuti dell’informazione in emergenza
  2. \n

L'informazione deve comprendere gli elementi riportati nell'allegato XXXIV, parte B, del Decreto legislativo n. 101 del 2020. In particolare, le informazioni devono riguardare:

\n

    a) la descrizione dell’evento e delle sue caratteristiche ove conosciute;

\n

    b) le risposte delle Istituzioni;

\n

    c) le misure protettive e le norme comportamentali.     

\n

  2. I cittadini che rischiano di essere interessati dall'emergenza dovranno ricevere informazioni e istruzioni attraverso i canali di comunicazione ufficiali.

\n

  3. Tali informazioni e istruzioni saranno integrate con un richiamo alle nozioni fondamentali sulla radioattività e i suoi effetti sull'essere umano e sull'ambiente.

\n

(Allegato 2 - Documento Tecnico, in particolare si rimanda alla Parte A)

\n

 

\n

1.1 Descrizione dell’evento

\n

In ogni fase operativa del Piano devono essere fornite informazioni sull’evento in corso, che includano, dove applicabile:

\n

 

\n

1.2 La risposta istituzionale: le attività messe in campo dalle Autorità

\n

Nelle prime ore dall’evento

\n

In considerazione del fatto che in fase preventiva sono già indicate le competenze e le responsabilità istituzionali, è importante, durante l’evento, armonizzare la comunicazione dei diversi soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza tenendo presente che in questo contesto l’Autorità responsabile della attuazione del Piano è il Prefetto.

\n

Di seguito si fornisce una sintesi della tipologia di informazioni da fornire alla popolazione riguardo le attività delle Autorità coinvolte nella gestione dell’emergenza:

\n

Con riferimento a questi aspetti, si ritiene opportuno sottolineare che la rappresentazione delle attività dovrà essere differenziata in base al target di riferimento:

\n

 

\n

1.3 Misure per proteggere la popolazione e norme comportamentali

\n

Sapere cosa fare e cosa non fare è fondamentale per i cittadini sia nelle prime ore dall’emergenza sia nelle fasi successive. Le Autorità possono adottare, in relazione allo scenario e alla sua evoluzione, le misure volte a proteggere la popolazione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

\n

Di seguito si fornisce un riepilogo delle misure protettive previste per i vari scenari.

\n

a) Riparo al chiuso

\n

La misura di riparo al chiuso consiste nell’indicazione da parte delle Autorità di ripararsi nella propria abitazione con le finestre chiuse e gli impianti di aerazione spenti. Questa misura serve a minimizzare l’esposizione da inalazione, da sommersione della nube e da suolo contaminato in quanto le mura delle abitazioni possono bloccare molta della radioattività. La misura protettiva prevede che il riparo al chiuso possa durare orientativamente 48 ore.

\n

b) Allontanamento

\n

Le persone presenti sul luogo dell’incidente o nelle vicinanze che non trovano riparo al chiuso vengono allontanate immediatamente, ancora prima che si verifichi o meno la contaminazione radioattiva, e indirizzate verso una specifica area sicura in cui rimangono a disposizione per gli eventuali controlli di contaminazione, nel caso sia accertata la fuoriuscita di materiale radioattivo.

\n

c) Iodoprofilassi

\n

La misura della iodoprofilassi o somministrazione di iodio stabile consiste nell’assunzione di ioduro di potassio (KI) in compresse che ha l’effetto di saturare la ghiandola tiroidea di iodio stabile, bloccando l’assorbimento di iodio radioattivo (Iodio 131) e proteggendo da possibili danni che potrebbero sfociare in un tumore alla tiroide.

\n

A seguito di un incidente nucleare, infatti, è possibile che venga rilasciata nell’aria una grande quantità di iodio radioattivo che potrebbe essere assorbito dall’organismo e assimilato dalla tiroide. Lo ioduro di potassio non impedisce allo iodio radioattivo di entrare nell’organismo ma riduce la frazione assorbita dalla ghiandola tiroidea.

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d) Restrizione al consumo di alimenti

\n

La radioattività rilasciata a seguito di un incidente nucleare viene trasportata nell’ambiente. Durante il trasporto, parte della radioattività in aria si deposita a terra, soprattutto in presenza di pioggia, provocando la contaminazione del suolo. La radioattività depositata nel terreno viene assorbita dalle piante attraverso le foglie e le radici, entra nella catena alimentare, provocando così l’esposizione da ingestione.

\n

Per questo motivo nelle aree più contaminate, individuate per mezzo delle attività di monitoraggio, vengono previste contromisure alimentari, quali il blocco al consumo degli alimenti. In prima battuta il divieto potrebbe riguardare soprattutto i vegetali a foglia e il latte.

\n

Al fine di proteggere la catena alimentare nelle aree più contaminate, vengono inoltre adottate misure a protezione del patrimonio zootecnico che mirano ad evitare l’esposizione degli animali da allevamento. Queste misure possono riguardare ad esempio il divieto di pascolo, l’alimentazione degli animali con foraggio e mangimi non contaminati, il riparo al chiuso degli animali da allevamento, il divieto di macellazione.

\n

e) Zona di esclusione (zonizzazione)

\n

La zona di esclusione prevede la delimitazione dell’area coinvolta dall’evento e la localizzazione successiva di un’area di supporto alle operazioni e di un’area operativa.

\n

La creazione di una zona di esclusione (zonizzazione) riguarda principalmente gli incidenti che avvengono in una località non prevedibile, quali incidenti durante il trasporto o ritrovamento di sorgenti orfane.

\n

La zonizzazione prevede la creazione di:

\n

 

\n

f) Blocco della circolazione

\n

Nella fase iniziale, questa azione può essere proficuamente adottata fino a decine di chilometri di distanza da un incidente nucleare.

\n

Le restrizioni al traffico (stradale, ferroviario, marittimo, aereo), portuale e aeroportuale sono utili al fine di:

\n

Nello specifico, per la tipologia degli scenari contemplati, la misura del blocco della circolazione può prevedere le seguenti azioni:

\n

g) Evacuazione

\n

L'evacuazione è una misura urgente che consiste nell’allontanamento temporaneo della popolazione da un’area, per evitare o ridurre l’esposizione alla radioattività rilasciata a seguito di un evento incidentale.

\n

Condotta prima di un rilascio, può evitare l'esposizione alla radioattività.

\n

h) Dislocazione

\n

La misura della dislocazione consiste nell’allontanamento non urgente, e per un periodo di tempo prolungato, di persone al fine di evitare esposizioni a lungo termine dovuta a materiale radioattivo depositato al suolo.

\n

Le aree che richiedono il trasferimento sono in genere identificate sulla base di un monitoraggio che evidenzi il superamento di certe concentrazioni di radioattività.

\n

i) Decontaminazione

\n

La misura si applica ai cittadini e agli operatori che potrebbero essere stati contaminati. La decontaminazione è finalizzata alla rimozione di sostanze radioattive e che, se esterna, consiste nella rimozione degli abiti contaminati e nel lavaggio con acqua e sapone delle zone contaminate.

\n

La decontaminazione è preceduta da una fase di monitoraggio, che riguarda chiunque sia stato in zone con alta contaminazione. Il monitoraggio permette di operare selettivamente solo sulle persone contaminate e solo sulla zona del corpo effettivamente contaminata.

\n

Per gli operatori la decontaminazione radiologica sul campo ha come scopo la limitazione della dispersione del materiale radioattivo oltre la Zona Calda (Rossa) e, nel contempo, la riduzione dell’esposizione delle persone contaminate. Chiunque esca dalle zone contaminate, assieme a materiale, oggetti e mezzi, deve essere monitorato per il controllo dell’eventuale contaminazione presente.

\n

Per poter effettuare queste operazioni, i Vigili del Fuoco individuano delle aree immediatamente fuori la Zona Calda e in prossimità dell’accesso alla stessa, dove vengono effettuate le operazioni di monitoraggio per le eventuali, successive operazioni di decontaminazione.

\n

Le principali indicazioni sui comportamenti da adottare subito dopo il verificarsi dell’evento e nelle ore/giorni successivi

\n

Le norme comportamentali da adottare in caso di incidente radiologico o nucleare si distinguono in:

\n

 

\n

 (Allegato 2 – Documento Tecnico, in particolare si rimanda alla Parte B)

\n

 

\n

2. Il Coordinamento dell’informazione a livello locale

\n

Il Piano locale predisposto dalla Prefettura individua i contenuti dell’informazione e della comunicazione alla popolazione, unitamente ai comportamenti di autoprotezione da indicare, in funzione della fase operativa prevista dal modello di intervento del Piano di emergenza.

\n

La Prefettura competente per territorio trasmette ai Comuni interessati i contenuti dell’informazione al pubblico, assicura il coordinamento con la Regione e i Comuni di competenza per la condivisione e l’aggiornamento delle informazioni disponibili e del materiale elaborato per l’informazione al pubblico.

\n

Le ARPA e le Aziende Sanitarie competenti per territorio concorrono a livello locale all’elaborazione dei contenuti specifici dell’informazione, che potranno essere veicolate e condivise dalla Prefettura.

\n

È di prioritaria importanza individuare, all’interno dell’Amministrazione prefettizia, un referente della comunicazione che assicuri le risposte dirette ai cittadini o ad altri soggetti esterni (ad es. scuole; specifiche categorie professionali etc.) affinché sia garantita l’omogeneità delle risposte fornite all’esterno.

\n

3. L’informazione alla popolazione e i rapporti con i media

\n

La pianificazione dei rapporti con i media è inevitabilmente legata alla pianificazione della comunicazione e dell’informazione al pubblico: i messaggi forniti ai media e al pubblico devono essere coerenti sia nella fase dell’informazione preventiva sia in quella di emergenza.

\n

È opportuno pianificare i rapporti con i media considerando due aspetti

\n

•          la necessità di assicurare il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività sulle attività dell’amministrazione;

\n

•          la possibilità di utilizzo dei media come canale di riferimento a cui la Prefettura si rivolge, per poter veicolare dati, messaggi, informazioni ai cittadini, sia in ordinario che in emergenza.

\n

È molto importante rivolgersi al cittadino con “una sola voce”. Questo non significa che solo un soggetto è “autorizzato” a parlare, ma che tutti i referenti deputati veicolino le stesse informazioni, al fine di garantire che il messaggio trasmesso sia quanto più efficace e omogeneo possibile. Tale esigenza, in emergenza, riveste una importanza strategica perché ogni disallineamento, anche solo terminologico, può generare confusione.

\n

Obiettivo principale del rapporto con i mass media in emergenza è quello di dare massima e tempestiva diffusione alle informazioni ufficiali dell’Autorità competente sull’evoluzione del fenomeno, sulle attività di soccorso e assistenza alla popolazione messe in campo, sull’attivazione delle componenti e strutture operative del Sistema di protezione civile, sui provvedimenti adottati a livello locale e/o nazionale e, più in generale, su tutti quei contenuti che, attraverso il filtro mediatico, possono facilmente raggiungere il cittadino ed essere utili nell’imminenza di un evento e nelle successive fasi di gestione e superamento dell’emergenza (comportamenti di autoprotezione, attivazione di sportelli, numeri verdi…).

\n

Al tempo stesso, attraverso il necessario monitoraggio del flusso delle notizie sui diversi canali (carta stampata, televisione, radio, testate online e social network), il rapporto diretto con la stampa locale garantisce la possibilità di integrare ed eventualmente correggere tempestivamente l’informazione o smentire eventuali notizie false e/o inesatte che, soprattutto in una situazione emergenziale, possono creare confusione nella popolazione.

\n

 

\n

4. Esercitazioni per testare i piani di informazione e di comunicazione

\n

Le esercitazioni sono occasione per testare non solo gli strumenti e i piani di comunicazione e di protezione civile adottati dai singoli Enti, ma anche i flussi informativi che, in un evento reale, coinvolgono molteplici livelli (politico-istituzionale, strutture regionali di Protezione Civile, CCS, COC e cittadini).

\n

Durante l’esercitazione, infatti, è possibile testare:

\n

 

\n

Tale attività è finalizzata alla definizione di un modello condiviso per la diffusione e l’omogeneizzazione dei messaggi in emergenza (chi comunica cosa, con che frequenza, con quali modalità di condivisione preliminare delle informazioni), anche attraverso la simulazione di diversi strumenti a disposizione degli uffici/addetti stampa: comunicati, conferenze e/o punti stampa, interviste, degli Urp e delle redazioni web.

\n

5. Strumenti di informazione e di comunicazione

\n

Premesso che qualunque elenco che preveda strumenti di comunicazione e di informazione da utilizzare in emergenza, così come in ordinario, non può mai essere esaustivo ma solo esemplificativo in quanto gli strumenti e i canali cambiano nel tempo, in considerazione anche dell’evoluzione tecnologica, e delle scelte che vengono fatte dall’ente, si riporta di seguito una lista di quelli che potrebbero essere i principali strumenti da utilizzare.

\n

Nelle prime ore dall’evento

\n

Al verificarsi di un evento emergenziale è fondamentale che sia percepita la presenza dell’Autorità. Le prime notizie possono rappresentare il punto di riferimento importante in una situazione incerta.

\n

È quindi opportuno prevedere:

\n

Nelle ore successive all’evento

\n

Gli Uffici Stampa o gli eventuali referenti preventivamente individuati, in emergenza, avranno a disposizione diversi strumenti utili (comunicati stampa, interviste e conferenze stampa) a garantire la massima diffusione delle informazioni “validate” sull’evento occorso oltre che sulla risposta operativa del sistema di protezione civile.

\n

 

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ALLEGATI

\n

Allegato 1 – Approfondimento sugli scenari previsti

\n

Allegato 2 – Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”

\n

Allegato 3 – “Rischio radiologico e nucleare: cosa sapere e cosa fare. Sintesi divulgativa del Documento Tecnico

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Premessa

\r\n\r\n

Parte I – Informazione preventiva

\r\n\r\n

1.    Contenuti della informazione preventiva
\r\n1.1     La radioattività 
\r\n1.2     Scenari previsti 
\r\n1.3     Il piano di emergenza 
\r\n1.4    Soggetti coinvolti 
\r\n1.5    Monitoraggio dell’ambiente e degli alimenti
\r\n2.    Modalità per avvertire la popolazione 
\r\n3.    Strumenti di comunicazione
\r\n4.    Misure per assistere e soccorrere la popolazione 

\r\n\r\n

 Parte II – Informazione in emergenza

\r\n\r\n

1.    Contenuti della informazione in emergenza
\r\n1.1    Descrizione dell’evento
\r\n1.2 La risposta istituzionale: le attività messe in campo dalle Autorità
\r\n1.3 Misure per proteggere la popolazione e norme comportamentali
\r\n2.    Il Coordinamento delle informazioni a livello locale  
\r\n3.    L’informazione alla popolazione e i rapporti con i media
\r\n4.    Esercitazioni per testare i piani di informazione/comunicazione
\r\n5.    Strumenti di informazione e di comunicazione

\r\n\r\n


\r\nAllegato 1 – Approfondimento sugli scenari previsti
\r\nAllegato 2 – Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”
\r\nAllegato 3 – “Rischio radiologico e nucleare: cosa sapere e cosa fare” - Sintesi divulgativa del Documento Tecnico

\r\n\r\n

Premessa

\r\n\r\n

Le presenti direttive sono predisposte ai sensi del comma 1, lettera b) dell’art.197 del Decreto legislativo 101/2020, che recepisce la Direttiva comunitaria 2013/59/EURATOM, in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in conformità alle indicazioni contenute nell’allegato XXXIV.

\r\n\r\n

Le direttive sono state redatte sulla base degli esiti del lavoro del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti previsto dal comma 1 dell’articolo 197, del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 e istituito con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 697 del 14 marzo 2022 – successivamente integrato con Decreto n. 917 del 4 aprile 2022, con il contributo della Commissione tecnico scientifica, (Art. 197, comma 1 e comma 4 del Decreto legislativo 101/2020).

\r\n\r\n

Al Comitato hanno preso parte i rappresentanti designati dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero della transizione ecologica, dall’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Conferenza Unificata.

\r\n\r\n

Il Comitato ha predisposto un Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” (Allegato 2) che raccoglie le informazioni tecnico scientifiche utili per informare i decisori, gli operatori, i soccorritori e la popolazione potenzialmente esposta al rischio radiologico e nucleare. Del citato documento è stata anche prodotta una Sintesi divulgativa “Rischio radiologico e nucleare: cosa sapere e cosa fare” (Allegato 3) con l’obiettivo di semplificarne i contenuti tecnici tali da renderli di più facile comprensione per la popolazione.

\r\n\r\n

Le presenti direttive contengono elementi utili a indirizzare e uniformare le informazioni che le Prefetture sono tenute a fornire alla popolazione interessata, sia in fase preventiva, sia durante un’emergenza radiologica o nucleare.

\r\n\r\n

Sulla base delle seguenti indicazioni le Prefetture - ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 197 del D.lgs. 101/2020, sono tenute a predisporre e attuare i programmi di comunicazione preventiva e inserire nei piani locali le disposizioni e le procedure per la diffusione delle informazioni da fornire alla popolazione in caso di emergenza.

\r\n\r\n

Il documento è composto da due sezioni:

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\r\n\r\n

La parte I, dedicata all’informazione preventiva, è strutturata in relazione ai Piani di emergenza previsti dal titolo XIV del Decreto legislativo 101/2020, la cui predisposizione è a cura del Prefetto.

\r\n\r\n

Per approfondimenti si rinvia al Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” predisposto dal Dipartimento della protezione civile che si è avvalso della collaborazione del succitato Comitato (Allegato 2).

\r\n\r\n

Nella parte I sono riportate anche le indicazioni utili ai Prefetti per l’organizzazione e per i contenuti dell’informazione, in particolare su:

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Ai sensi dell’art.197, comma 2 il Dipartimento della Protezione Civile predispone e attua il programma di comunicazione preventiva in raccordo con i Prefetti che possono prevedere il concorso delle Amministrazioni statali, delle Regioni e Province autonome, dei Comuni, nonché delle Strutture Operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

\r\n\r\n

La parte II del documento riguarda l’informazione della popolazione in fase di emergenza, con la specifica dei contenuti minimi essenziali.

\r\n\r\n

Le indicazioni del presente documento dovranno essere adattate alle caratteristiche del territorio di competenza di ciascuna Prefettura e alla pianificazione di emergenza esistente.

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Parte I – Informazione preventiva

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    \r\n\t
  1. Contenuti dell’informazione preventiva
  2. \r\n
\r\n\r\n

In ordinario, è opportuno informare la popolazione, e tutti gli altri soggetti interessati, sugli scenari connessi al rischio radiologico e nucleare, presenti sul territorio di competenza del Prefetto.

\r\n\r\n

I contenuti essenziali dell’informazione preventiva sono i seguenti:

\r\n\r\n

1.1       La radioattività

\r\n\r\n

Che cos’è la radioattività;

\r\n\r\n

-       tipologia di radiazioni;
\r\n-       radioattività naturale e artificiale;
\r\n-       effetti delle radiazioni sulla salute umana.

\r\n\r\n

    (Allegato 2 – Documento Tecnico, in particolare si rimanda alla Parte A)

\r\n\r\n

1.2       Scenari previsti

\r\n\r\n

In relazione al territorio di riferimento occorre indicare il rischio a cui è esposta la popolazione precisando:

\r\n\r\n\r\n\r\n

(Allegato 1 – Approfondimento sugli scenari previsti)
\r\n 

\r\n\r\n

1.3       Il Piano di emergenza

\r\n\r\n

Per tutte le installazioni e le attività svolte sul territorio nazionale in campo nucleare e radiologico, la normativa prevede la predisposizione di Piani di emergenza locali, a cura del Prefetto della Provincia in cui si trova l’installazione o si svolge l’attività.

\r\n\r\n

In questi casi, gli incidenti che possono verificarsi negli impianti o nelle attività che detengono o maneggiano sostanze radioattive hanno tutti un impatto locale e non coinvolgono vaste aree del territorio nazionale. Nei casi in cui i Piani di emergenza coinvolgano più province limitrofe, i Piani hanno carattere interprovinciale e l’Autorità responsabile è il Prefetto della Provincia dove si verifica l’incidente.

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Per gli incidenti transfrontalieri i Prefetti predispongono Piani di emergenza discendenti dal Piano nazionale.

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Le azioni delle Autorità previste dai Piani di emergenza sono volte essenzialmente:

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1.4 Soggetti coinvolti

\r\n\r\n

Le Autorità competenti per la gestione di un’emergenza forniscono informazioni alla popolazione potenzialmente interessata dal rischio radiologico o nucleare, riguardo ai propri ambiti di intervento, alle attività e agli strumenti utilizzati in caso di emergenza.

\r\n\r\n

In emergenza, il Dipartimento della Protezione Civile coordina le attività di informazione alla popolazione, diffonde l’informazione preventiva su scala nazionale tramite il proprio sito istituzionale o attraverso campagne informative con particolare riferimento alle aree che rischiano di essere interessate dall’emergenza.

\r\n\r\n

A livello locale il Prefetto provvede all’informazione preventiva ai cittadini attraverso piani di comunicazione, con il concorso delle Regioni, delle Province autonome, dei Comuni e delle Strutture Operative di protezione civile

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1.5 Monitoraggio dell’ambiente e degli alimenti

\r\n\r\n

È  importante che nell’informazione preventiva venga specificato che i Piani locali, al fine di caratterizzare la contaminazione conseguente all’evento incidentale occorso, prevedano l’esecuzione di rilievi radiometrici che vengono eseguiti, secondo un piano di campionamento definito dalle squadre NBCR (nucleare - biologico - chimico - radiologico) dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dai laboratori radiometrici delle Agenzie ragionali della protezione dell’ambiente e, a seconda del tipo di Pianificazione, da:

\r\n\r\n\r\n\r\n

È importante spiegare che l’operatore dispone di sistemi di pronto allarme che sono in grado di rilevare la fuoriuscita di radioattività dall’impianto.

\r\n\r\n

Nel caso della sosta di un naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali il monitoraggio di pronto allarme viene avviato e coordinato dal Centro di Controllo istituito dalla Marina Militare o dalla Capitaneria di Porto.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Modalità per avvertire la popolazione
  2. \r\n
\r\n\r\n

Per la gestione dell’emergenza il Prefetto inserisce nei Piani provinciali le disposizioni e le procedure per diffondere le corrette informazioni alla popolazione, in coerenza con i piani regionali e comunali, tenendo conto delle peculiarità territoriali, sociali e le risorse allo scopo disponibili.

\r\n\r\n

La comunicazione deve essere chiara e semplice affinché il messaggio sia compreso dal più ampio pubblico, anche i testi pubblicati sul sito istituzionale o utilizzati in pubblicazioni dedicate devono tendere alla semplificazione.

\r\n\r\n

Nella scelta delle attività di informazione e comunicazione è auspicabile favorire momenti di incontro e di dialogo per promuovere la partecipazione dei cittadini e la raccolta di dubbi e domande comuni. La selezione dei quesiti e delle relative risposte, può essere utilizzata per la redazione di Faq - Frequently asked questions o di altro materiale formativo/informativo.

\r\n\r\n

Le modalità di comunicazione asincrone, quindi, possono essere integrate anche con occasioni di momenti pubblici quali incontri con la popolazione, seminari, webinar, progetti nelle scuole. In questo tipo di appuntamenti, oltre alla presenza di figure istituzionali, può essere utile il coinvolgimento di profili tecnici.

\r\n\r\n

È sempre importante garantire il presidio dei canali digitali attivi, specie di quelli più orientati al dialogo e alla partecipazione (es. social network), in modo da poter fornire risposte tempestive alle sollecitazioni dei cittadini.

\r\n\r\n

Una puntuale e chiara comunicazione facilita anche un comportamento proattivo dei cittadini che possono farsi parte attiva nella condivisione e divulgazione delle informazioni (es. contatti familiari, disposizioni aziendali, scolastiche ecc…).

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Strumenti di comunicazione e di informazione
  2. \r\n
\r\n\r\n

Di seguito un elenco dei principali strumenti per l’informazione preventiva:

\r\n\r\n\r\n\r\n

È opportuno prevedere in situazione ordinaria quali strumenti e canali saranno utilizzati in emergenza.

\r\n\r\n

4.  Misure per assistere e soccorrere la popolazione

\r\n\r\n

In caso di evento incidentale verranno fornite le seguenti informazioni:

\r\n\r\n\r\n\r\n

Il Decreto legislativo 101/2020 stabilisce che informazioni di maggiore dettaglio siano fornite a particolari gruppi di popolazione in base all’attività svolta e al livello di responsabilità. È pertanto necessario prevedere un’informazione specifica destinata a particolari gruppi di popolazione.

\r\n\r\n

(Allegato 2Documento Tecnico, in particolare si rimanda alla Parte B).

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Parte II – Informazione in emergenza

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Contenuti dell’informazione in emergenza
  2. \r\n
\r\n\r\n

L'informazione deve comprendere gli elementi riportati nell'allegato XXXIV, parte B, del Decreto legislativo n. 101 del 2020. In particolare, le informazioni devono riguardare:

\r\n\r\n

    a) la descrizione dell’evento e delle sue caratteristiche ove conosciute;

\r\n\r\n

    b) le risposte delle Istituzioni;

\r\n\r\n

    c) le misure protettive e le norme comportamentali.     

\r\n\r\n

  2. I cittadini che rischiano di essere interessati dall'emergenza dovranno ricevere informazioni e istruzioni attraverso i canali di comunicazione ufficiali.

\r\n\r\n

  3. Tali informazioni e istruzioni saranno integrate con un richiamo alle nozioni fondamentali sulla radioattività e i suoi effetti sull'essere umano e sull'ambiente.

\r\n\r\n

(Allegato 2 - Documento Tecnico, in particolare si rimanda alla Parte A)

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

1.1 Descrizione dell’evento

\r\n\r\n

In ogni fase operativa del Piano devono essere fornite informazioni sull’evento in corso, che includano, dove applicabile:

\r\n\r\n\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

1.2 La risposta istituzionale: le attività messe in campo dalle Autorità

\r\n\r\n

Nelle prime ore dall’evento

\r\n\r\n

In considerazione del fatto che in fase preventiva sono già indicate le competenze e le responsabilità istituzionali, è importante, durante l’evento, armonizzare la comunicazione dei diversi soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza tenendo presente che in questo contesto l’Autorità responsabile della attuazione del Piano è il Prefetto.

\r\n\r\n

Di seguito si fornisce una sintesi della tipologia di informazioni da fornire alla popolazione riguardo le attività delle Autorità coinvolte nella gestione dell’emergenza:

\r\n\r\n\r\n\r\n

Con riferimento a questi aspetti, si ritiene opportuno sottolineare che la rappresentazione delle attività dovrà essere differenziata in base al target di riferimento:

\r\n\r\n\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

1.3 Misure per proteggere la popolazione e norme comportamentali

\r\n\r\n

Sapere cosa fare e cosa non fare è fondamentale per i cittadini sia nelle prime ore dall’emergenza sia nelle fasi successive. Le Autorità possono adottare, in relazione allo scenario e alla sua evoluzione, le misure volte a proteggere la popolazione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

\r\n\r\n

Di seguito si fornisce un riepilogo delle misure protettive previste per i vari scenari.

\r\n\r\n

a) Riparo al chiuso

\r\n\r\n

La misura di riparo al chiuso consiste nell’indicazione da parte delle Autorità di ripararsi nella propria abitazione con le finestre chiuse e gli impianti di aerazione spenti. Questa misura serve a minimizzare l’esposizione da inalazione, da sommersione della nube e da suolo contaminato in quanto le mura delle abitazioni possono bloccare molta della radioattività. La misura protettiva prevede che il riparo al chiuso possa durare orientativamente 48 ore.

\r\n\r\n

b) Allontanamento

\r\n\r\n

Le persone presenti sul luogo dell’incidente o nelle vicinanze che non trovano riparo al chiuso vengono allontanate immediatamente, ancora prima che si verifichi o meno la contaminazione radioattiva, e indirizzate verso una specifica area sicura in cui rimangono a disposizione per gli eventuali controlli di contaminazione, nel caso sia accertata la fuoriuscita di materiale radioattivo.

\r\n\r\n

c) Iodoprofilassi

\r\n\r\n

La misura della iodoprofilassi o somministrazione di iodio stabile consiste nell’assunzione di ioduro di potassio (KI) in compresse che ha l’effetto di saturare la ghiandola tiroidea di iodio stabile, bloccando l’assorbimento di iodio radioattivo (Iodio 131) e proteggendo da possibili danni che potrebbero sfociare in un tumore alla tiroide.

\r\n\r\n

A seguito di un incidente nucleare, infatti, è possibile che venga rilasciata nell’aria una grande quantità di iodio radioattivo che potrebbe essere assorbito dall’organismo e assimilato dalla tiroide. Lo ioduro di potassio non impedisce allo iodio radioattivo di entrare nell’organismo ma riduce la frazione assorbita dalla ghiandola tiroidea.

\r\n\r\n

d) Restrizione al consumo di alimenti

\r\n\r\n

La radioattività rilasciata a seguito di un incidente nucleare viene trasportata nell’ambiente. Durante il trasporto, parte della radioattività in aria si deposita a terra, soprattutto in presenza di pioggia, provocando la contaminazione del suolo. La radioattività depositata nel terreno viene assorbita dalle piante attraverso le foglie e le radici, entra nella catena alimentare, provocando così l’esposizione da ingestione.

\r\n\r\n

Per questo motivo nelle aree più contaminate, individuate per mezzo delle attività di monitoraggio, vengono previste contromisure alimentari, quali il blocco al consumo degli alimenti. In prima battuta il divieto potrebbe riguardare soprattutto i vegetali a foglia e il latte.

\r\n\r\n

Al fine di proteggere la catena alimentare nelle aree più contaminate, vengono inoltre adottate misure a protezione del patrimonio zootecnico che mirano ad evitare l’esposizione degli animali da allevamento. Queste misure possono riguardare ad esempio il divieto di pascolo, l’alimentazione degli animali con foraggio e mangimi non contaminati, il riparo al chiuso degli animali da allevamento, il divieto di macellazione.

\r\n\r\n

e) Zona di esclusione (zonizzazione)

\r\n\r\n

La zona di esclusione prevede la delimitazione dell’area coinvolta dall’evento e la localizzazione successiva di un’area di supporto alle operazioni e di un’area operativa.

\r\n\r\n

La creazione di una zona di esclusione (zonizzazione) riguarda principalmente gli incidenti che avvengono in una località non prevedibile, quali incidenti durante il trasporto o ritrovamento di sorgenti orfane.

\r\n\r\n

La zonizzazione prevede la creazione di:

\r\n\r\n\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

f) Blocco della circolazione

\r\n\r\n

Nella fase iniziale, questa azione può essere proficuamente adottata fino a decine di chilometri di distanza da un incidente nucleare.

\r\n\r\n

Le restrizioni al traffico (stradale, ferroviario, marittimo, aereo), portuale e aeroportuale sono utili al fine di:

\r\n\r\n\r\n\r\n

Nello specifico, per la tipologia degli scenari contemplati, la misura del blocco della circolazione può prevedere le seguenti azioni:

\r\n\r\n\r\n\r\n

g) Evacuazione

\r\n\r\n

L'evacuazione è una misura urgente che consiste nell’allontanamento temporaneo della popolazione da un’area, per evitare o ridurre l’esposizione alla radioattività rilasciata a seguito di un evento incidentale.

\r\n\r\n

Condotta prima di un rilascio, può evitare l'esposizione alla radioattività.

\r\n\r\n

h) Dislocazione

\r\n\r\n

La misura della dislocazione consiste nell’allontanamento non urgente, e per un periodo di tempo prolungato, di persone al fine di evitare esposizioni a lungo termine dovuta a materiale radioattivo depositato al suolo.

\r\n\r\n

Le aree che richiedono il trasferimento sono in genere identificate sulla base di un monitoraggio che evidenzi il superamento di certe concentrazioni di radioattività.

\r\n\r\n

i) Decontaminazione

\r\n\r\n

La misura si applica ai cittadini e agli operatori che potrebbero essere stati contaminati. La decontaminazione è finalizzata alla rimozione di sostanze radioattive e che, se esterna, consiste nella rimozione degli abiti contaminati e nel lavaggio con acqua e sapone delle zone contaminate.

\r\n\r\n

La decontaminazione è preceduta da una fase di monitoraggio, che riguarda chiunque sia stato in zone con alta contaminazione. Il monitoraggio permette di operare selettivamente solo sulle persone contaminate e solo sulla zona del corpo effettivamente contaminata.

\r\n\r\n

Per gli operatori la decontaminazione radiologica sul campo ha come scopo la limitazione della dispersione del materiale radioattivo oltre la Zona Calda (Rossa) e, nel contempo, la riduzione dell’esposizione delle persone contaminate. Chiunque esca dalle zone contaminate, assieme a materiale, oggetti e mezzi, deve essere monitorato per il controllo dell’eventuale contaminazione presente.

\r\n\r\n

Per poter effettuare queste operazioni, i Vigili del Fuoco individuano delle aree immediatamente fuori la Zona Calda e in prossimità dell’accesso alla stessa, dove vengono effettuate le operazioni di monitoraggio per le eventuali, successive operazioni di decontaminazione.

\r\n\r\n

Le principali indicazioni sui comportamenti da adottare subito dopo il verificarsi dell’evento e nelle ore/giorni successivi

\r\n\r\n

Le norme comportamentali da adottare in caso di incidente radiologico o nucleare si distinguono in:

\r\n\r\n\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 (Allegato 2 – Documento Tecnico, in particolare si rimanda alla Parte B)

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

2. Il Coordinamento dell’informazione a livello locale

\r\n\r\n

Il Piano locale predisposto dalla Prefettura individua i contenuti dell’informazione e della comunicazione alla popolazione, unitamente ai comportamenti di autoprotezione da indicare, in funzione della fase operativa prevista dal modello di intervento del Piano di emergenza.

\r\n\r\n

La Prefettura competente per territorio trasmette ai Comuni interessati i contenuti dell’informazione al pubblico, assicura il coordinamento con la Regione e i Comuni di competenza per la condivisione e l’aggiornamento delle informazioni disponibili e del materiale elaborato per l’informazione al pubblico.

\r\n\r\n

Le ARPA e le Aziende Sanitarie competenti per territorio concorrono a livello locale all’elaborazione dei contenuti specifici dell’informazione, che potranno essere veicolate e condivise dalla Prefettura.

\r\n\r\n

È di prioritaria importanza individuare, all’interno dell’Amministrazione prefettizia, un referente della comunicazione che assicuri le risposte dirette ai cittadini o ad altri soggetti esterni (ad es. scuole; specifiche categorie professionali etc.) affinché sia garantita l’omogeneità delle risposte fornite all’esterno.

\r\n\r\n

3. L’informazione alla popolazione e i rapporti con i media

\r\n\r\n

La pianificazione dei rapporti con i media è inevitabilmente legata alla pianificazione della comunicazione e dell’informazione al pubblico: i messaggi forniti ai media e al pubblico devono essere coerenti sia nella fase dell’informazione preventiva sia in quella di emergenza.

\r\n\r\n

È opportuno pianificare i rapporti con i media considerando due aspetti

\r\n\r\n

•          la necessità di assicurare il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività sulle attività dell’amministrazione;

\r\n\r\n

•          la possibilità di utilizzo dei media come canale di riferimento a cui la Prefettura si rivolge, per poter veicolare dati, messaggi, informazioni ai cittadini, sia in ordinario che in emergenza.

\r\n\r\n

È molto importante rivolgersi al cittadino con “una sola voce”. Questo non significa che solo un soggetto è “autorizzato” a parlare, ma che tutti i referenti deputati veicolino le stesse informazioni, al fine di garantire che il messaggio trasmesso sia quanto più efficace e omogeneo possibile. Tale esigenza, in emergenza, riveste una importanza strategica perché ogni disallineamento, anche solo terminologico, può generare confusione.

\r\n\r\n

Obiettivo principale del rapporto con i mass media in emergenza è quello di dare massima e tempestiva diffusione alle informazioni ufficiali dell’Autorità competente sull’evoluzione del fenomeno, sulle attività di soccorso e assistenza alla popolazione messe in campo, sull’attivazione delle componenti e strutture operative del Sistema di protezione civile, sui provvedimenti adottati a livello locale e/o nazionale e, più in generale, su tutti quei contenuti che, attraverso il filtro mediatico, possono facilmente raggiungere il cittadino ed essere utili nell’imminenza di un evento e nelle successive fasi di gestione e superamento dell’emergenza (comportamenti di autoprotezione, attivazione di sportelli, numeri verdi…).

\r\n\r\n

Al tempo stesso, attraverso il necessario monitoraggio del flusso delle notizie sui diversi canali (carta stampata, televisione, radio, testate online e social network), il rapporto diretto con la stampa locale garantisce la possibilità di integrare ed eventualmente correggere tempestivamente l’informazione o smentire eventuali notizie false e/o inesatte che, soprattutto in una situazione emergenziale, possono creare confusione nella popolazione.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

4. Esercitazioni per testare i piani di informazione e di comunicazione

\r\n\r\n

Le esercitazioni sono occasione per testare non solo gli strumenti e i piani di comunicazione e di protezione civile adottati dai singoli Enti, ma anche i flussi informativi che, in un evento reale, coinvolgono molteplici livelli (politico-istituzionale, strutture regionali di Protezione Civile, CCS, COC e cittadini).

\r\n\r\n

Durante l’esercitazione, infatti, è possibile testare:

\r\n\r\n\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Tale attività è finalizzata alla definizione di un modello condiviso per la diffusione e l’omogeneizzazione dei messaggi in emergenza (chi comunica cosa, con che frequenza, con quali modalità di condivisione preliminare delle informazioni), anche attraverso la simulazione di diversi strumenti a disposizione degli uffici/addetti stampa: comunicati, conferenze e/o punti stampa, interviste, degli Urp e delle redazioni web.

\r\n\r\n

5. Strumenti di informazione e di comunicazione

\r\n\r\n

Premesso che qualunque elenco che preveda strumenti di comunicazione e di informazione da utilizzare in emergenza, così come in ordinario, non può mai essere esaustivo ma solo esemplificativo in quanto gli strumenti e i canali cambiano nel tempo, in considerazione anche dell’evoluzione tecnologica, e delle scelte che vengono fatte dall’ente, si riporta di seguito una lista di quelli che potrebbero essere i principali strumenti da utilizzare.

\r\n\r\n

Nelle prime ore dall’evento

\r\n\r\n

Al verificarsi di un evento emergenziale è fondamentale che sia percepita la presenza dell’Autorità. Le prime notizie possono rappresentare il punto di riferimento importante in una situazione incerta.

\r\n\r\n

È quindi opportuno prevedere:

\r\n\r\n\r\n\r\n

Nelle ore successive all’evento

\r\n\r\n\r\n\r\n

Gli Uffici Stampa o gli eventuali referenti preventivamente individuati, in emergenza, avranno a disposizione diversi strumenti utili (comunicati stampa, interviste e conferenze stampa) a garantire la massima diffusione delle informazioni “validate” sull’evento occorso oltre che sulla risposta operativa del sistema di protezione civile.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ALLEGATI

\r\n\r\n

Allegato 1 – Approfondimento sugli scenari previsti

\r\n\r\n

Allegato 2 – Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”

\r\n\r\n

Allegato 3 – “Rischio radiologico e nucleare: cosa sapere e cosa fare. Sintesi divulgativa del Documento Tecnico

\r\n"},"field_abstract":null,"field_data":"2022-09-28T15:45:34+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/direttive-linformazione-preventiva-e-caso-di-emergenza-tutte-le-pianificazioni-di-competenza-dei-prefetti-la-gestione-delle-emergenze-radiologiche-e-0/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":458,"name":"Direttive, indirizzi operativi e raccomandazioni","field_etichetta_en":"Directives, operational addresses and recommendations"},{"drupal_internal__tid":459,"name":"Direttive del Capo Dipartimento","field_etichetta_en":"Head of Department directives"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}}]},"drupal_internal__id":20098}],"field_tab":[],"field_immagine_dettaglio":null,"field_immagine_anteprima":null,"field_galleria_flickr":null,"field_galleria_foto":null,"field_galleria_video":null,"field_allegati":[],"field_correlazioni":[],"field_normative":[{"title":"Decreto del CD del 14 marzo 2022","field_titolo_esteso":"Decreto del Capo Dipartimento del 14 marzo 2022 - Istituzione del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, previsto dal comma 1 dell’articolo 197, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101","body":{"processed":"

Il CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”;

\n

VISTO il comma 1 dell’articolo 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce che con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione  Civile,  sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero della salute che si  avvale dell'Istituto Superiore di Sanità, e acquisito il parere dell'ISIN e della Conferenza unificata, è emanato  il  piano  nazionale  per  la gestione  delle emergenze  radiologiche  e  nucleari  su  tutto   il territorio tali da  richiedere  azioni  di  intervento  coordinate  a livello nazionale;

\n

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 197 del citato decreto legislativo, con cui si stabilisce che il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi di un Comitato costituito da rappresentanti di Amministrazioni ed Enti competenti in materia, ovvero il Ministero della Salute, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Transizione Ecologica, l’ISIN, l’Istituto Superiore di Sanità e la Conferenza Unificata, definisca i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal piano nazionale e definisca le direttive per l’informazione preventiva e in emergenza per le pianificazioni prefettizie;

\n

VISTO il comma 4 dell’articolo 197 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce che il predetto Comitato si avvale a sua volta di una Commissione tecnico scientifica coordinata dal Ministero della Salute e composta da esperti in materia di radioprotezione, individuati dal Ministero della salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’ISIN, dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero per lo sviluppo economico;

\n

VISTA la nota del Dipartimento della protezione civile dell’8 giugno 2021 protocollo n. 26760 con cui si chiedeva al Ministero della Salute, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Transizione Ecologica, all’ISIN, all’Istituto Superiore di Sanità e alla Conferenza Unificata la designazione dei rappresentanti per il Comitato di cui all’art. 197 del decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101;

\n

VISTE le note con le quali i succitati Enti e Amministrazioni hanno designato i loro rappresentanti nel citato Comitato;

\n

VISTA la seduta della Conferenza Unificata del 4 agosto 2021 con cui sono stati comunicati i nominativi dei rappresentanti delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI;

\n

VISTO il parere positivo espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 10 marzo 2022 sul “Piano Nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” previsto dall’articolo 182, comma 1, del decreto legislativo 101/2020; 

\n

VISTO il decreto direttoriale del Ministero della Salute in data 11 marzo 2022 con il quale è stata costituita la Commissione tecnico scientifica ex comma 4, articolo 197 del decreto legislativo 101/2020;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021,  con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

\n

RILEVATO che con il sopra richiamato decreto del Presidente del consiglio del ministri del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\n

CONSIDERATA l’importanza che riveste la tematica dell’informazione alla popolazione, sia preventiva sia in emergenza, in quanto condizione fondamentale per la corretta gestione di un’emergenza radiologica o nucleare, obiettivo primario della pianificazione nazionale;    

\n

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla istituzione del predetto Comitato, composto dai rappresentanti designati dalle singole amministrazioni o enti;

\n

DECRETA

\n

ART. 1
(Istituzione del Comitato di cui all’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

\n
  1. Per le motivazioni esposte in premessa è costituito presso il Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato di cui all’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 di seguito denominato “Comitato”.
  2. \n
  3. Il Comitato svolge funzioni di supporto e di consulenza al Dipartimento della protezione civile per la definizione dei contenuti dell’informazione preventiva relativa alle emergenze previste dal Piano nazionale di cui all’articolo 182 del succitato decreto legislativo e per la definizione delle direttive per l’informazione preventiva e in caso di emergenza inerenti tutte le pianificazioni disciplinate nel decreto legislativo, di competenza dei Prefetti.
  4. \n
  5. Le proposte e le soluzioni individuate dal Comitato sono sottoposte al Capo del Dipartimento della protezione civile per le successive determinazioni nei termini previsti dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
  6. \n

ART. 2
(Composizione del Comitato)

\n
  1. Il Comitato è composto dai seguenti membri componenti, effettivi e supplenti, designati da ciascuna Amministrazione o Ente:
  2. \n

Ministero della Salute – Direzione generale della Prevenzione Sanitaria
\nDott. Paolo Rossi – membro effettivo
\nIng. Anna Balsamo – membro effettivo

\n

Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco
\nIng. Alessandro Paola – Dirigente Ufficio Coordinamento e Gestione dell’Emergenze – membro effettivo
\nIng. Luca Rosiello – Ufficio per il Contrasto Rischio NBCR e servizi specializzati – 
\nmembro supplente

\n

Ministero della Transizione Ecologica
\nDott. Mariano Giuseppe Cordone – Dirigente Divisione V della DGCEE – membro 
\neffettivo
\nDott. Nicola Daniele Ippolito – Funzionario Divisione V della DGCEE – membro effettivo
\nDott.ssa Barbara Castrucci – Funzionaria Divisione IV della Direzione Generale    Valutazioni Ambientali – membro effettivo

\n

Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
\nIng. Paolo Zeppa – Responsabile Area centrali nucleari, salvaguardie e protezione fisica – membro effettivo
\nDott.ssa Silvia Scarpato – Funzionaria dell’Ufficio Coordinamento emergenze nucleari e radiologiche – membro effettivo

\n

Istituto Superiore di Sanità
\nDott. Francesco Bochicchio – Direttore – membro effettivo
\nDott.ssa Cristina Nuccetelli - Primo Ricercatore – membro effettivo 
\nDott.ssa Barbara Caccia – Primo Ricercatore – membro effettivo

\n

Conferenza Unificata
\nPer le Regioni
\nIng. Claudio Garlatti – Regione Friuli Venezia Giulia – membro effettivo
\nDott. Flavio Trotti – Regione Veneto – membro effettivo

\n

Per l’ANCI
\nDott.ssa Laura Albani – Responsabile Dipartimento protezione civile, rischi ambientali        
\nANCI – membro effettivo
\nDott.ssa Giovanna Antonella Scotto – P.O. coordinamento protezione civile Roma 
\nCapitale – membro effettivo

\n

Per l’UPI
\nDott. Giovanmaria Tognazzi – Dirigente settore ambiente e protezione civile della 
\nProvincia di Brescia – membro effettivo

\n

ART. 3
\n(Coordinamento e funzionamento del Comitato)

\n
  1. Il coordinamento del Comitato viene assicurato dal Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile, dottoressa Immacolata Postiglione.
  2. \n
  3. Il Comitato opera, di norma, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile in Roma, Via Vitorchiano n. 4; è ammessa la partecipazione in videoconferenza.
  4. \n
  5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, per le loro competenze in relazione a problematiche specifiche, su richiesta della Coordinatrice del Comitato, anche rappresentanti di altri Uffici/Servizi del Dipartimento della Protezione Civile.\n

    \tPer l’espletamento delle attività e dei lavori del Comitato, la Coordinatrice, o i singoli componenti, previa autorizzazione della Coordinatrice del Comitato, possono estendere la partecipazione al Comitato medesimo anche a rappresentanti di altre Amministrazioni o Enti che abbiamo competenze specifiche in materia. 

  6. \n
  7. Il Comitato definisce, alla prima convocazione, i criteri e le modalità per l’organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività.
  8. \n
  9. I componenti e la Coordinatrice del Comitato operano nell’ambito dei doveri di ufficio. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali oneri di missione derivanti dalla partecipazione alle riunioni del Comitato sono a totale a carico delle Amministrazioni e degli Enti di appartenenza.
  10. \n
  11. Delle riunioni e delle decisioni del Comitato viene redatto verbale. La Coordinatrice del Comitato comunica tempestivamente gli esiti dell’attività del Comitato al Capo del Dipartimento della Protezione civile. 
  12. \n
  13. Il Comitato si avvale di una Commissione tecnico scientifica, prevista al comma 4 dell’articolo 197 del decreto legislativo n. 101 del 2020, istituita e coordinata dal Ministero della salute e composta da esperti in materia di radioprotezione, individuati dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'ISIN, dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero per lo Sviluppo Economico.
  14. \n

ART.4
\n(Segreteria tecnica)

\n
  1. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituita una Segreteria tecnica-amministrativa, che non costituisce struttura di livello dirigenziale, composta dal seguente personale: per l’Ufficio del Vice Capo Dipartimento - Servizio Comunicazione e Cultura di protezione civile: dottoressa Francesca Dottarelli, dottoressa Mariacristina Giovannini, dottoressa Pina Spatola e dottor Maurizio d’Amore; per l’Ufficio Attività tecnico-scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi: ingegnere Nazzareno Santilli, dottoressa Silvia Franzero e ingegnere Francesca Galeotti; per l’Ufficio del Direttore Operativo per il coordinamento delle emergenze: signor Massimo Durantini e signor Giovanni Doddi; per l’Ufficio Stampa: dottoressa Ornella De Luca e dottor Juri Pittalunga.
  2. \n
  3. Il coordinamento della segreteria tecnica-amministrativa è affidato al dottor Maurizio d’Amore e, in caso di impedimento o assenza, all’ingegnere Nazzareno Santilli.
  4. \n
  5. La Segreteria si occupa dell’insieme della gestione tecnico-operativa delle riunioni, cura la predisposizione delle note di convocazione del Comitato e redige i verbali delle riunioni.  
  6. \n

ART. 5
\n(Oneri)

\n
  1. Le attività derivanti dal presente decreto sono svolte nell’ambito dei compiti e doveri d’ufficio e pertanto non sono previsti sotto qualsiasi forma compensi.
  2. \n
  3. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. \n

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

\n

Roma, 14 marzo 2022

\n

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

Il CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n
\r\nVISTO
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTO il comma 1 dell’articolo 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce che con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione  Civile,  sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero della salute che si  avvale dell'Istituto Superiore di Sanità, e acquisito il parere dell'ISIN e della Conferenza unificata, è emanato  il  piano  nazionale  per  la gestione  delle emergenze  radiologiche  e  nucleari  su  tutto   il territorio tali da  richiedere  azioni  di  intervento  coordinate  a livello nazionale;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 197 del citato decreto legislativo, con cui si stabilisce che il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi di un Comitato costituito da rappresentanti di Amministrazioni ed Enti competenti in materia, ovvero il Ministero della Salute, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Transizione Ecologica, l’ISIN, l’Istituto Superiore di Sanità e la Conferenza Unificata, definisca i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal piano nazionale e definisca le direttive per l’informazione preventiva e in emergenza per le pianificazioni prefettizie;

\r\n\r\n

VISTO il comma 4 dell’articolo 197 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce che il predetto Comitato si avvale a sua volta di una Commissione tecnico scientifica coordinata dal Ministero della Salute e composta da esperti in materia di radioprotezione, individuati dal Ministero della salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’ISIN, dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero per lo sviluppo economico;

\r\n\r\n

VISTA la nota del Dipartimento della protezione civile dell’8 giugno 2021 protocollo n. 26760 con cui si chiedeva al Ministero della Salute, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Transizione Ecologica, all’ISIN, all’Istituto Superiore di Sanità e alla Conferenza Unificata la designazione dei rappresentanti per il Comitato di cui all’art. 197 del decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101;

\r\n\r\n

VISTE le note con le quali i succitati Enti e Amministrazioni hanno designato i loro rappresentanti nel citato Comitato;

\r\n\r\n

VISTA la seduta della Conferenza Unificata del 4 agosto 2021 con cui sono stati comunicati i nominativi dei rappresentanti delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI;

\r\n\r\n

VISTO il parere positivo espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 10 marzo 2022 sul “Piano Nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” previsto dall’articolo 182, comma 1, del decreto legislativo 101/2020; 

\r\n\r\n

VISTO il decreto direttoriale del Ministero della Salute in data 11 marzo 2022 con il quale è stata costituita la Commissione tecnico scientifica ex comma 4, articolo 197 del decreto legislativo 101/2020;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021,  con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

\r\n\r\n

RILEVATO che con il sopra richiamato decreto del Presidente del consiglio del ministri del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\r\n\r\n

CONSIDERATA l’importanza che riveste la tematica dell’informazione alla popolazione, sia preventiva sia in emergenza, in quanto condizione fondamentale per la corretta gestione di un’emergenza radiologica o nucleare, obiettivo primario della pianificazione nazionale;    

\r\n\r\n

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla istituzione del predetto Comitato, composto dai rappresentanti designati dalle singole amministrazioni o enti;

\r\n\r\n

DECRETA

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Istituzione del Comitato di cui all’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per le motivazioni esposte in premessa è costituito presso il Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato di cui all’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 di seguito denominato “Comitato”.
  2. \r\n\t
  3. Il Comitato svolge funzioni di supporto e di consulenza al Dipartimento della protezione civile per la definizione dei contenuti dell’informazione preventiva relativa alle emergenze previste dal Piano nazionale di cui all’articolo 182 del succitato decreto legislativo e per la definizione delle direttive per l’informazione preventiva e in caso di emergenza inerenti tutte le pianificazioni disciplinate nel decreto legislativo, di competenza dei Prefetti.
  4. \r\n\t
  5. Le proposte e le soluzioni individuate dal Comitato sono sottoposte al Capo del Dipartimento della protezione civile per le successive determinazioni nei termini previsti dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Composizione del Comitato)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Comitato è composto dai seguenti membri componenti, effettivi e supplenti, designati da ciascuna Amministrazione o Ente:
  2. \r\n
\r\n\r\n

Ministero della Salute – Direzione generale della Prevenzione Sanitaria
\r\nDott. Paolo Rossi – membro effettivo
\r\nIng. Anna Balsamo – membro effettivo

\r\n\r\n

Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco
\r\nIng. Alessandro Paola – Dirigente Ufficio Coordinamento e Gestione dell’Emergenze – membro effettivo
\r\nIng. Luca Rosiello – Ufficio per il Contrasto Rischio NBCR e servizi specializzati – 
\r\nmembro supplente

\r\n\r\n

Ministero della Transizione Ecologica
\r\nDott. Mariano Giuseppe Cordone – Dirigente Divisione V della DGCEE – membro 
\r\neffettivo
\r\nDott. Nicola Daniele Ippolito – Funzionario Divisione V della DGCEE – membro effettivo
\r\nDott.ssa Barbara Castrucci – Funzionaria Divisione IV della Direzione Generale    Valutazioni Ambientali – membro effettivo

\r\n\r\n

Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
\r\nIng. Paolo Zeppa – Responsabile Area centrali nucleari, salvaguardie e protezione fisica – membro effettivo
\r\nDott.ssa Silvia Scarpato – Funzionaria dell’Ufficio Coordinamento emergenze nucleari e radiologiche – membro effettivo

\r\n\r\n

Istituto Superiore di Sanità
\r\nDott. Francesco Bochicchio – Direttore – membro effettivo
\r\nDott.ssa Cristina Nuccetelli - Primo Ricercatore – membro effettivo 
\r\nDott.ssa Barbara Caccia – Primo Ricercatore – membro effettivo
\r\n
\r\nConferenza Unificata
\r\nPer le Regioni
\r\nIng. Claudio Garlatti – Regione Friuli Venezia Giulia – membro effettivo
\r\nDott. Flavio Trotti – Regione Veneto – membro effettivo

\r\n\r\n

Per l’ANCI
\r\nDott.ssa Laura Albani – Responsabile Dipartimento protezione civile, rischi ambientali        
\r\nANCI – membro effettivo
\r\nDott.ssa Giovanna Antonella Scotto – P.O. coordinamento protezione civile Roma 
\r\nCapitale – membro effettivo

\r\n\r\n

Per l’UPI
\r\nDott. Giovanmaria Tognazzi – Dirigente settore ambiente e protezione civile della 
\r\nProvincia di Brescia – membro effettivo

\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Coordinamento e funzionamento del Comitato)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il coordinamento del Comitato viene assicurato dal Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile, dottoressa Immacolata Postiglione.
  2. \r\n\t
  3. Il Comitato opera, di norma, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile in Roma, Via Vitorchiano n. 4; è ammessa la partecipazione in videoconferenza.
  4. \r\n\t
  5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, per le loro competenze in relazione a problematiche specifiche, su richiesta della Coordinatrice del Comitato, anche rappresentanti di altri Uffici/Servizi del Dipartimento della Protezione Civile.
    \r\n\t
    \r\n\tPer l’espletamento delle attività e dei lavori del Comitato, la Coordinatrice, o i singoli componenti, previa autorizzazione della Coordinatrice del Comitato, possono estendere la partecipazione al Comitato medesimo anche a rappresentanti di altre Amministrazioni o Enti che abbiamo competenze specifiche in materia. 
  6. \r\n\t
  7. Il Comitato definisce, alla prima convocazione, i criteri e le modalità per l’organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività.
  8. \r\n\t
  9. I componenti e la Coordinatrice del Comitato operano nell’ambito dei doveri di ufficio. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali oneri di missione derivanti dalla partecipazione alle riunioni del Comitato sono a totale a carico delle Amministrazioni e degli Enti di appartenenza.
  10. \r\n\t
  11. Delle riunioni e delle decisioni del Comitato viene redatto verbale. La Coordinatrice del Comitato comunica tempestivamente gli esiti dell’attività del Comitato al Capo del Dipartimento della Protezione civile. 
  12. \r\n\t
  13. Il Comitato si avvale di una Commissione tecnico scientifica, prevista al comma 4 dell’articolo 197 del decreto legislativo n. 101 del 2020, istituita e coordinata dal Ministero della salute e composta da esperti in materia di radioprotezione, individuati dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'ISIN, dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero per lo Sviluppo Economico.
  14. \r\n
\r\n\r\n

ART.4
\r\n(Segreteria tecnica)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituita una Segreteria tecnica-amministrativa, che non costituisce struttura di livello dirigenziale, composta dal seguente personale: per l’Ufficio del Vice Capo Dipartimento - Servizio Comunicazione e Cultura di protezione civile: dottoressa Francesca Dottarelli, dottoressa Mariacristina Giovannini, dottoressa Pina Spatola e dottor Maurizio d’Amore; per l’Ufficio Attività tecnico-scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi: ingegnere Nazzareno Santilli, dottoressa Silvia Franzero e ingegnere Francesca Galeotti; per l’Ufficio del Direttore Operativo per il coordinamento delle emergenze: signor Massimo Durantini e signor Giovanni Doddi; per l’Ufficio Stampa: dottoressa Ornella De Luca e dottor Juri Pittalunga.
  2. \r\n\t
  3. Il coordinamento della segreteria tecnica-amministrativa è affidato al dottor Maurizio d’Amore e, in caso di impedimento o assenza, all’ingegnere Nazzareno Santilli.
  4. \r\n\t
  5. La Segreteria si occupa dell’insieme della gestione tecnico-operativa delle riunioni, cura la predisposizione delle note di convocazione del Comitato e redige i verbali delle riunioni.  
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 5
\r\n(Oneri)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le attività derivanti dal presente decreto sono svolte nell’ambito dei compiti e doveri d’ufficio e pertanto non sono previsti sotto qualsiasi forma compensi.
  2. \r\n\t
  3. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. \r\n
\r\n\r\n

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

\r\n\r\n

Roma, 14 marzo 2022

\r\n\r\n

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":null,"field_data":"2022-03-14T13:11:15+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/decreto-del-cd-del-14-marzo-2022/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":446,"name":"Decreti del Capo Dipartimento","field_etichetta_en":"Head of Department decrees"},{"drupal_internal__tid":444,"name":"Decreti","field_etichetta_en":"Decrees"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}},{"title":"Decreto del Capo Dipartimento n. 917 del 4 aprile 2022","field_titolo_esteso":"Decreto del Capo Dipartimento n. 917 del 4 aprile 2022 - Integrazione del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, previsto dal comma 1 dell’articolo 197, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101","body":{"processed":"

Il CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2022 concernente il “Piano Nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”, in corso di registrazione;

\n

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 197 del citato decreto legislativo, con cui si stabilisce che il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi di un Comitato costituito da rappresentanti di Amministrazioni ed Enti competenti in materia, ovvero il Ministero della Salute, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Transizione Ecologica, l’ISIN, l’Istituto Superiore di Sanità e la Conferenza Unificata, definisca i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal piano nazionale e definisca le direttive per l’informazione preventiva e in emergenza per le pianificazioni prefettizie;

\n

VISTO il comma 4 dell’articolo 197 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce che il predetto Comitato si avvale a sua volta di una Commissione tecnico scientifica coordinata dal Ministero della Salute e composta da esperti in materia di radioprotezione, individuati dal Ministero della salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’ISIN, dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero per lo sviluppo economico;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

\n

RILEVATO che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\n

VISTO il decreto direttoriale del Ministero della Salute in data 11 marzo 2022 con il quale è stata costituita la Commissione tecnico scientifica ex comma 4, articolo 197 del decreto legislativo 101/2020;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 14 marzo 2022 che istituisce il Comitato previsto dal comma 1 dell’articolo 197 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 con il compito di definire i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal piano nazionale e di definire le direttive per l’informazione preventiva e in emergenza per le pianificazioni prefettizie e, in particolare, l’articolo 4 che prevede l’istituzione di una Segreteria tecnica per la gestione operativa delle riunioni del predetto Comitato;

\n

RITENUTO di integrare la composizione della Segreteria tecnica con rappresentanti del Servizio risorse sanitarie dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del servizio nazionale del Dipartimento della protezione civile, muniti di esperienza in materia di rischio radiologico e nucleare;

\n

SU PROPOSTA dell’Ufficio della Vice Capo del Dipartimento

\n

DECRETA

\n

ART. 1
\n(Integrazione del Comitato di cui all’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

\n
  1. Per le motivazioni esposte in premessa il dottor Marco Leonardi e il dottor Antonio Salpietro sono integrati tra i componenti della Segreteria tecnica del Comitato di cui all’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in rappresentanza del Servizio risorse sanitarie dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del servizio nazionale.
  2. \n

ART. 2
\n(Oneri)

\n
  1. Le attività derivanti dal presente decreto sono svolte nell’ambito dei compiti e doveri d’ufficio e pertanto non sono previsti sotto qualsiasi forma compensi.
  2. \n
  3. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. \n

\nIl presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

\n

IL CAPO DIPARTIMENTO

\n

Fabrizio Curcio

\n","value":"

Il CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2022 concernente il “Piano Nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”, in corso di registrazione;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 197 del citato decreto legislativo, con cui si stabilisce che il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi di un Comitato costituito da rappresentanti di Amministrazioni ed Enti competenti in materia, ovvero il Ministero della Salute, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Transizione Ecologica, l’ISIN, l’Istituto Superiore di Sanità e la Conferenza Unificata, definisca i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal piano nazionale e definisca le direttive per l’informazione preventiva e in emergenza per le pianificazioni prefettizie;

\r\n\r\n

VISTO il comma 4 dell’articolo 197 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce che il predetto Comitato si avvale a sua volta di una Commissione tecnico scientifica coordinata dal Ministero della Salute e composta da esperti in materia di radioprotezione, individuati dal Ministero della salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’ISIN, dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero per lo sviluppo economico;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

\r\n\r\n

RILEVATO che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto direttoriale del Ministero della Salute in data 11 marzo 2022 con il quale è stata costituita la Commissione tecnico scientifica ex comma 4, articolo 197 del decreto legislativo 101/2020;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 14 marzo 2022 che istituisce il Comitato previsto dal comma 1 dell’articolo 197 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 con il compito di definire i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal piano nazionale e di definire le direttive per l’informazione preventiva e in emergenza per le pianificazioni prefettizie e, in particolare, l’articolo 4 che prevede l’istituzione di una Segreteria tecnica per la gestione operativa delle riunioni del predetto Comitato;

\r\n\r\n

RITENUTO di integrare la composizione della Segreteria tecnica con rappresentanti del Servizio risorse sanitarie dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del servizio nazionale del Dipartimento della protezione civile, muniti di esperienza in materia di rischio radiologico e nucleare;

\r\n\r\n

SU PROPOSTA dell’Ufficio della Vice Capo del Dipartimento

\r\n\r\n

DECRETA

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Integrazione del Comitato di cui all’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per le motivazioni esposte in premessa il dottor Marco Leonardi e il dottor Antonio Salpietro sono integrati tra i componenti della Segreteria tecnica del Comitato di cui all’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in rappresentanza del Servizio risorse sanitarie dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del servizio nazionale.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Oneri)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le attività derivanti dal presente decreto sono svolte nell’ambito dei compiti e doveri d’ufficio e pertanto non sono previsti sotto qualsiasi forma compensi.
  2. \r\n\t
  3. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. \r\n
\r\n\r\n


\r\nIl presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

\r\n\r\n

IL CAPO DIPARTIMENTO

\r\n\r\n

Fabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":null,"field_data":"2022-04-04T15:07:51+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/decreto-del-capo-dipartimento-n-917-del-4-aprile-2022-0/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":444,"name":"Decreti","field_etichetta_en":"Decrees"},{"drupal_internal__tid":446,"name":"Decreti del Capo Dipartimento","field_etichetta_en":"Head of Department decrees"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}},{"title":"Decreto del Capo Dipartimento n. 2022 del 4 agosto 2022","field_titolo_esteso":"Decreto del Capo Dipartimento n. 2022 del 4 agosto 2022 - Integrazione del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, previsto dal comma 1 dell’articolo 197, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101","body":{"processed":"

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2022 concernente il “Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2022, n. 112;

\n

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 197 del citato decreto legislativo, con cui si stabilisce che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi di un Comitato costituito da rappresentanti designati dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero della Transizione Ecologica, dall’ISIN, dall’Istituto Superiore di Sanità, dalla Conferenza Unificata nonché da altre amministrazioni ed enti competenti, definisca i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal piano nazionale e definisca le direttive per l’informazione preventiva e in emergenza per le pianificazioni prefettizie;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

\n

RILEVATO che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 697 del 14 marzo 2022, che istituisce il Comitato previsto dal richiamato comma 1 dell’articolo 197 del decreto legislativo n. 101/2020 con il compito di definire i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari e di definire le direttive per l’informazione preventiva e in emergenza per le pianificazioni prefettizie e, in particolare, l’articolo 4 che prevede l’istituzione di una Segreteria tecnica per la gestione operativa delle riunioni del predetto Comitato;

\n

VISTO il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 917 del 4 aprile 2022, che integra la Segreteria tecnica con rappresentanti del Servizio risorse sanitarie dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del servizio nazionale del Dipartimento della protezione civile, muniti di esperienza in materia di rischio radiologico e nucleare;

\n

DATO ATTO che per il compimento delle sue attività il Comitato ha ravvisato l’opportunità di coinvolgere nelle proprie attività specifiche professionalità qualificate mediante l’integrazione di ulteriori rappresentanti individuati e designati da amministrazioni ed enti competenti, in particolare esperti di comunicazione e informazione alla popolazione e rappresentanti della componente prefettizia, in conformità a quanto previsto dal più volte richiamato comma 1 dell’articolo 197 del decreto legislativo n. 101/2020;

\n

DATO ATTO che la partecipazione dei summenzionati ulteriori rappresentanti alle sedute del Comitato è stata regolarmente verbalizzata, come risultante dagli atti del predetto Comitato;

\n

RITENUTO di dover integrare, a ratifica, la composizione del Comitato con i suddetti ulteriori rappresentanti, ai fini della corretta rappresentazione delle qualificate professionalità che hanno concorso al completamento del mandato ricevuto;

\n

SU PROPOSTA della Vice Capo del Dipartimento, Coordinatrice del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

\n

DECRETA

\n

ART. 1
\n(Integrazione del Comitato di cui all’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

\n
  1. Per le motivazioni esposte in premessa il Comitato di cui all’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 è integrato dai seguenti rappresentanti designati delle Amministrazioni e Enti rispettivamente indicati:
  2. \n

ART. 2
\n(Assenza di oneri)

\n
  1. La partecipazione alle attività del Comitato di cui all’art. 1 degli ulteriori rappresentanti ivi indicati sono svolte nell’ambito dei compiti e doveri d’ufficio e pertanto non sono previsti compensi, rimborsi o indennità di alcun genere, in conformità a quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 697 del 14 marzo 2022.
  2. \n
  3. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. \n

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per i seguiti di competenza.

\n

\nIL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2022 concernente il “Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2022, n. 112;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 197 del citato decreto legislativo, con cui si stabilisce che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi di un Comitato costituito da rappresentanti designati dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero della Transizione Ecologica, dall’ISIN, dall’Istituto Superiore di Sanità, dalla Conferenza Unificata nonché da altre amministrazioni ed enti competenti, definisca i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal piano nazionale e definisca le direttive per l’informazione preventiva e in emergenza per le pianificazioni prefettizie;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

\r\n\r\n

RILEVATO che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 697 del 14 marzo 2022, che istituisce il Comitato previsto dal richiamato comma 1 dell’articolo 197 del decreto legislativo n. 101/2020 con il compito di definire i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari e di definire le direttive per l’informazione preventiva e in emergenza per le pianificazioni prefettizie e, in particolare, l’articolo 4 che prevede l’istituzione di una Segreteria tecnica per la gestione operativa delle riunioni del predetto Comitato;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 917 del 4 aprile 2022, che integra la Segreteria tecnica con rappresentanti del Servizio risorse sanitarie dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del servizio nazionale del Dipartimento della protezione civile, muniti di esperienza in materia di rischio radiologico e nucleare;

\r\n\r\n

DATO ATTO che per il compimento delle sue attività il Comitato ha ravvisato l’opportunità di coinvolgere nelle proprie attività specifiche professionalità qualificate mediante l’integrazione di ulteriori rappresentanti individuati e designati da amministrazioni ed enti competenti, in particolare esperti di comunicazione e informazione alla popolazione e rappresentanti della componente prefettizia, in conformità a quanto previsto dal più volte richiamato comma 1 dell’articolo 197 del decreto legislativo n. 101/2020;

\r\n\r\n

DATO ATTO che la partecipazione dei summenzionati ulteriori rappresentanti alle sedute del Comitato è stata regolarmente verbalizzata, come risultante dagli atti del predetto Comitato;

\r\n\r\n

RITENUTO di dover integrare, a ratifica, la composizione del Comitato con i suddetti ulteriori rappresentanti, ai fini della corretta rappresentazione delle qualificate professionalità che hanno concorso al completamento del mandato ricevuto;

\r\n\r\n

SU PROPOSTA della Vice Capo del Dipartimento, Coordinatrice del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

\r\n\r\n

DECRETA

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Integrazione del Comitato di cui all’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per le motivazioni esposte in premessa il Comitato di cui all’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 è integrato dai seguenti rappresentanti designati delle Amministrazioni e Enti rispettivamente indicati:
  2. \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n


\r\nART. 2
\r\n(Assenza di oneri)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La partecipazione alle attività del Comitato di cui all’art. 1 degli ulteriori rappresentanti ivi indicati sono svolte nell’ambito dei compiti e doveri d’ufficio e pertanto non sono previsti compensi, rimborsi o indennità di alcun genere, in conformità a quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 697 del 14 marzo 2022.
  2. \r\n\t
  3. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. \r\n
\r\n\r\n

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per i seguiti di competenza.

\r\n\r\n


\r\nIL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

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