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L’attività di supporto e monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di MS e, a partire dall’annualità 2011 (opcm 4007/12), delle analisi della CLE, viene svolta dalla Commissione Tecnica, che si riunisce periodicamente su convocazione del suo Presidente (Direttore dell’Ufficio Rischio sismico e vulcanico).
\nLa Commissione si occupa:
\n- dello svolgimento della procedure di validazione degli studi di MS e dell’analisi della CLE, attraverso la predisposizione delle istruttorie degli studi consegnati dalle Regioni, la verifica del rispetto degli Indirizzi e criteri per gli studi di microzonazione sismica (ICMS) e degli standard di rappresentazione e archiviazione informatica (MS e CLE), consentendo alle Regioni la certificazione di conformità e l’approvazione definitiva degli studi
\n- della raccolta e coordinamento delle osservazioni, commenti, suggerimenti, richieste inviate dalle Regioni, dagli enti locali e dai soggetti realizzatori in merito ad aspetti tecnici e procedurali relativi agli studi di MS e all’analisi della CLE
\n- della predisposizione di contributi, raccomandazioni e documenti, da sottoporre all’approvazione delle Regioni e province autonome, per migliorare le attività di studio per la caratterizzazione sismica del territorio finalizzata ad una corretta pianificazione.
\nLa Commissione è supportata nelle sue attività da una struttura di segreteria tecnica, resa disponibile dal CNR-IGAG nell’ambito di una specifica Convenzione con il Dipartimento della protezione civile.

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In questa sezione sono disponibili le convenzioni e gli accordi stipulati dal Dipartimento della Protezione Civile con università, istituti e centri di ricerca scientifica, enti e amministrazioni, organizzazioni di volontariato. Queste collaborazioni hanno l'obiettivo di assicurare il necessario supporto alla realizzazione delle attività di competenza del Servizio Nazionale della Protezione Civile e riguardano, in particolare, lo sviluppo di strumenti, modelli e progetti per la previsione e la prevenzione dei rischi, la lotta attiva agli incendi boschivi, il potenziamento delle strutture di protezione civile sul territorio, gli interventi all'estero, la diffusione della conoscenza della protezione civile, la formazione e la comunicazione.

\n

Per ogni atto sono riportati, oltre all’ambito tematico, il soggetto con cui il Dipartimento ha stipulato l’accordo o la convenzione e il suo codice fiscale o partita iva, l’argomento, la data di stipula, la data di scadenza, l’eventuale importo e l'ufficio del Dipartimento che ne è responsabile.

\n

La sezione ha l’obiettivo di rendere pubblici gli accordi e le convenzioni stipulati dal Dipartimento della Protezione Civile, in linea con il principio di trasparenza e con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 \"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni\", cosi come novellato dal decreto legislativo n.97/2016.

\n

Questa sezione viene aggiornata due volte l'anno, a marzo e a settembre.

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\n","value":"

In questa sezione sono disponibili le convenzioni e gli accordi stipulati dal Dipartimento della Protezione Civile con università, istituti e centri di ricerca scientifica, enti e amministrazioni, organizzazioni di volontariato. Queste collaborazioni hanno l'obiettivo di assicurare il necessario supporto alla realizzazione delle attività di competenza del Servizio Nazionale della Protezione Civile e riguardano, in particolare, lo sviluppo di strumenti, modelli e progetti per la previsione e la prevenzione dei rischi, la lotta attiva agli incendi boschivi, il potenziamento delle strutture di protezione civile sul territorio, gli interventi all'estero, la diffusione della conoscenza della protezione civile, la formazione e la comunicazione.
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\r\nPer ogni atto sono riportati, oltre all’ambito tematico, il soggetto con cui il Dipartimento ha stipulato l’accordo o la convenzione e il suo codice fiscale o partita iva, l’argomento, la data di stipula, la data di scadenza, l’eventuale importo e l'ufficio del Dipartimento che ne è responsabile.
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\r\nLa sezione ha l’obiettivo di rendere pubblici gli accordi e le convenzioni stipulati dal Dipartimento della Protezione Civile, in linea con il principio di trasparenza e con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 \"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni\", cosi come novellato dal decreto legislativo n.97/2016.

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Questa sezione viene aggiornata due volte l'anno, a marzo e a settembre.

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 dell'1 dicembre 2010 - Supplemento ordinario n. 262 

\n

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

\n

VISTO l'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

\n

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

\n

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

\n

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e , in particolare,
\nl'articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

\n

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'articolo 13 che, per l'attuazione del citato articolo 11, nomina un'apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di
\ncui uno con funzioni di Presidente, che definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico entro trenta giorni dalla nomina;

\n

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione;

\n

VISTO il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta Commissione, che individua come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;

\n

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, che, al comma
\n3 dell'articolo 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

\n

VISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provvede, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

\n

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

\n

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere
\nrilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;

\n

VISTO il decreto 14 gennaio 2008 del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;

\n

VISTI gli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;

\n

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;

\n

RITENUTO necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

\n

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\n

ACQUISITO il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

\n

ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2010;

\n

DISPONE

\n

ART. 1

\n
  1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  2. \n
  3. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
  4. \n
  5. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
  6. \n

ART. 2
\n 

\n
  1. La somma disponibile per l'anno 2010 è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'articolo 16:\n
    1. indagini di microzonazione sismica;
    2. \n
    3. interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'articolo 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiché per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
    4. \n
    5. interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;
    6. \n
    7. altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata.
    8. \n
  2. \n
  3. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo “ag” di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di “ag” e i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14/1/2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S•ag maggiore di 0,125g.
  4. \n
  5. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza, e che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.
  6. \n
  7. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del
    \n\tdecreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due
    \n\tterzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.
  8. \n
  9. Le Regioni possono, in via sperimentale per l'annualità 2010, attivare i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, fino ad una percentuale massima del 40% del finanziamento complessivo determinato all'articolo 16, con le modalita' di cui agli articoli 12, 13 e 14.
  10. \n
  11. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione
    \n\tdei contributi di cui alla presente ordinanza, gli enti locali interessati possono utilizzare fino all' 1% della quota assegnata.
  12. \n

ART. 3

\n
  1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004.
  2. \n
  3. Le Regioni gestiscono i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
  4. \n
  5. Le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, sentiti i comuni interessati che trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza. 
  6. \n
  7. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  8. \n

ART. 4

\n
  1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture pubbliche o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati elementi di priorità la posizione dell'edificio in prospicienza di una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure l'appartenenza all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa.
  2. \n
  3. Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.
  4. \n

ART. 5

\n
  1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 è destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008.
  2. \n
  3. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni ed agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 50% del costo degli studi di microzonazione.
  4. \n
  5. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica negli strumenti urbanistici vigenti.
  6. \n
  7. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:
    1. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
    2. \n
    3. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
    4. \n
    5. rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).
    6. \n
  8. \n
  9. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso “I” ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14.01.2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.
  10. \n
  11. Gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” costituiscono il documento tecnico di riferimento. Gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica sono definiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 7 al fine di rendere i risultati omogenei e interoperabili.
  12. \n
  13. Al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi di cui al presente articolo, in attuazione degli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, è istituita una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da: 
    1. tre rappresentanti delle Regioni, di cui due designati dalla Conferenza Unificata ed uno scelto di volta in volta in funzione delle zone interessate dallo studio;
    2. \n
    3. tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    4. \n
    5. un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Unione delle Province Italiane, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale dei Geologi e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
    6. \n
  14. \n
  15. La Commissione, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è presieduta dal Direttore dell'Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico, che ne dispone la convocazione e si serve di una unità di personale come supporto tecnico per la formazione e gestione delle banche dati e delle cartografie individuata nell'ambito di una rimodulazione della convenzione tra C.N.R. e Dipartimento della protezione civile - progetto Urbisit - work package 4, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
  16. \n
  17. La Commissione, di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843, cessa la propria attività a decorrere dalla data di emanazione della presente ordinanza.
  18. \n

ART. 6

\n
  1. 1. Le Regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli Enti locali, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
  2. \n
  3. Le Regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3 dell'articolo 5.
  4. \n
  5. Gli Enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.
  6. \n
  7. Le Regioni informano la Commissione tecnica di cui all'articolo 4, comma 6, sull'avanzamento degli studi.
  8. \n
  9. Le Regioni certificano, entro sessanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica, che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle Regioni e dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, nonché le ulteriori clausole contrattuali, e ne danno comunicazione alla Commissione tecnica.
  10. \n
  11. La Commissione tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi comunicati e certificati dalle Regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.
  12. \n
  13. Le Regioni, sentita la Commissione tecnica, approvano in maniera definitiva gli studi effettuati redigendo un certificato di conformità, a seguito del quale viene erogato il saldo.
  14. \n

ART. 7

\n
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 18.000 euro si applica anche alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 2.
  2. \n

Popolazione Contributo

\n

Ab < 2.500 6.000,00 €
\n2.500 < ab. < 5.000 8.000,00 €
\n5.000 < ab. < 10.000 10.000,00 €
\n10.000 < ab. < 25.000 12.000,00 €
\n25.000 < ab. < 50.000 14.000,00 €
\n50.000 < ab. < 100.000 16.000,00 €
\n100.000 < ab. 18.000,00 €

\n

Tab. 1

\n

ART. 8

\n
  1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali, è determinato nella seguente misura massima:\n
    1. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
    2. \n
    3. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
    4. \n
    5. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.
    6. \n
  2. \n

ART. 9
\n 

\n
  1. 1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come “riparazioni o interventi locali” nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.
  2. \n
  3. Ricadono,tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:
    1. volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
    2. \n
    3. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari.
    4. \n
  4. \n
  5. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.
  6. \n
  7. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.
  8. \n
  9. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.
  10. \n
  11. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute nell'articolo 11 comma 1.
  12. \n

ART.10

\n
  1. La selezione degli interventi è affidata alle Regioni, secondo i programmi di cui all'art.3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le Regioni assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite.
  2. \n
  3. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con aSLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con aSLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:\n
  4. \n
  5. I valori di a devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal DM 14.01.2008 ovvero dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.
  6. \n

ART. 11

\n
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, sub b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984 a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.
  2. \n
  3. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza.
  4. \n

ART. 12

\n
  1. 1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari
  2. \n
  3. dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio e' stabilito nella seguente misura
  4. \n
  5. massima e deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:
  6. \n
  7. a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unita' abitativa e 10.000 euro per altre unita' immobiliari;
  8. \n
  9. b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unita' abitativa e 15.000 euro per altre unita' immobiliari;
  10. \n
  11. c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni unita' abitativa e 20.000 euro per altre unita' immobiliari.
  12. \n

ART. 13

\n
  1. 1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.
  2. \n
  3. Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.
  4. \n
  5. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.
  6. \n

ART. 14

\n
  1. 1. La ripartizione dei contributi di cui all'articolo 12 fra le Regioni si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.
  2. \n
  3. Le Regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i Comuni su cui attivare i contributi di cui all'articolo 12, d'intesa con i Comuni interessati.
  4. \n
  5. I Comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.
  6. \n
  7. Le richieste di contributo sono registrate dai Comuni e trasmesse alle Regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorità tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.
  8. \n
  9. A tal fine i Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell' Albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale del Comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio.
  10. \n
  11. La Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro i successivi sessanta giorni: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli Uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo.
  12. \n
  13. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  14. \n
  15. Gli interventi devono iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro 270, 360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione; Il completamento dei lavori è certificato dal Direttore dei Lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9.
  16. \n
  17. In allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei contributi.
  18. \n

ART. 15

\n
  1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate entro dodici mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le Regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati.
  2. \n

ART. 16

\n
  1. Per l'annualità 2010 si provvede utilizzando le risorse - pari a 42,504 milioni di euro - di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione:\n
  2. \n
  3. 2. Il Dipartimento della protezione civile, l'ANCI e le Regioni definiscono entro 60 giorni dall'emanazione della presente ordinanza gli strumenti informatici di gestione della stessa.
  4. \n

\nRoma, 13 novembre 2010

\n

Il Presidente: Berlusconi

\n","value":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 dell'1 dicembre 2010 - Supplemento ordinario n. 262 

\r\n\r\n

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\r\n
\r\nVISTO l'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
\r\n
\r\nVISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e , in particolare,
\r\nl'articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
\r\n
\r\nVISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'articolo 13 che, per l'attuazione del citato articolo 11, nomina un'apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di
\r\ncui uno con funzioni di Presidente, che definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico entro trenta giorni dalla nomina;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione;
\r\n
\r\nVISTO il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta Commissione, che individua come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;
\r\n
\r\nVISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, che, al comma
\r\n3 dell'articolo 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;
\r\n
\r\nVISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provvede, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;
\r\n
\r\nVISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere
\r\nrilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;
\r\n
\r\nVISTO il decreto 14 gennaio 2008 del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;
\r\n
\r\nVISTI gli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;
\r\n
\r\nVISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;
\r\n
\r\nRITENUTO necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\r\n
\r\nSU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\n
\r\nACQUISITO il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
\r\n
\r\nACQUISITO il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2010;
\r\n
\r\nDISPONE
\r\n
\r\nART. 1

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  2. \r\n\t
  3. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
  4. \r\n\t
  5. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n 

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La somma disponibile per l'anno 2010 è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'articolo 16:\r\n\t
      \r\n\t\t
    1. indagini di microzonazione sismica;
    2. \r\n\t\t
    3. interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'articolo 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiché per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
    4. \r\n\t\t
    5. interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;
    6. \r\n\t\t
    7. altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata.
    8. \r\n\t
    \r\n\t
  2. \r\n\t
  3. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo “ag” di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di “ag” e i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14/1/2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S•ag maggiore di 0,125g.
  4. \r\n\t
  5. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza, e che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.
  6. \r\n\t
  7. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del
    \r\n\tdecreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due
    \r\n\tterzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.
  8. \r\n\t
  9. Le Regioni possono, in via sperimentale per l'annualità 2010, attivare i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, fino ad una percentuale massima del 40% del finanziamento complessivo determinato all'articolo 16, con le modalita' di cui agli articoli 12, 13 e 14.
  10. \r\n\t
  11. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione
    \r\n\tdei contributi di cui alla presente ordinanza, gli enti locali interessati possono utilizzare fino all' 1% della quota assegnata.
  12. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004.
  2. \r\n\t
  3. Le Regioni gestiscono i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
  4. \r\n\t
  5. Le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, sentiti i comuni interessati che trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza. 
  6. \r\n\t
  7. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 4

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture pubbliche o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati elementi di priorità la posizione dell'edificio in prospicienza di una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure l'appartenenza all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa.
  2. \r\n\t
  3. Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 5

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 è destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008.
  2. \r\n\t
  3. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni ed agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 50% del costo degli studi di microzonazione.
  4. \r\n\t
  5. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica negli strumenti urbanistici vigenti.
  6. \r\n\t
  7. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:\r\n\t
      \r\n\t\t
    1. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
    2. \r\n\t\t
    3. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
    4. \r\n\t\t
    5. rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).
    6. \r\n\t
    \r\n\t
  8. \r\n\t
  9. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso “I” ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14.01.2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.
  10. \r\n\t
  11. Gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” costituiscono il documento tecnico di riferimento. Gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica sono definiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 7 al fine di rendere i risultati omogenei e interoperabili.
  12. \r\n\t
  13. Al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi di cui al presente articolo, in attuazione degli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, è istituita una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da: \r\n\t
      \r\n\t\t
    1. tre rappresentanti delle Regioni, di cui due designati dalla Conferenza Unificata ed uno scelto di volta in volta in funzione delle zone interessate dallo studio;
    2. \r\n\t\t
    3. tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    4. \r\n\t\t
    5. un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Unione delle Province Italiane, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale dei Geologi e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
    6. \r\n\t
    \r\n\t
  14. \r\n\t
  15. La Commissione, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è presieduta dal Direttore dell'Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico, che ne dispone la convocazione e si serve di una unità di personale come supporto tecnico per la formazione e gestione delle banche dati e delle cartografie individuata nell'ambito di una rimodulazione della convenzione tra C.N.R. e Dipartimento della protezione civile - progetto Urbisit - work package 4, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
  16. \r\n\t
  17. La Commissione, di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843, cessa la propria attività a decorrere dalla data di emanazione della presente ordinanza.
  18. \r\n
\r\n\r\n


\r\nART. 6

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. 1. Le Regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli Enti locali, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
  2. \r\n\t
  3. Le Regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3 dell'articolo 5.
  4. \r\n\t
  5. Gli Enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.
  6. \r\n\t
  7. Le Regioni informano la Commissione tecnica di cui all'articolo 4, comma 6, sull'avanzamento degli studi.
  8. \r\n\t
  9. Le Regioni certificano, entro sessanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica, che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle Regioni e dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, nonché le ulteriori clausole contrattuali, e ne danno comunicazione alla Commissione tecnica.
  10. \r\n\t
  11. La Commissione tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi comunicati e certificati dalle Regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.
  12. \r\n\t
  13. Le Regioni, sentita la Commissione tecnica, approvano in maniera definitiva gli studi effettuati redigendo un certificato di conformità, a seguito del quale viene erogato il saldo.
  14. \r\n
\r\n\r\n

ART. 7

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 18.000 euro si applica anche alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 2.
  2. \r\n
\r\n\r\n

Popolazione Contributo
\r\n
\r\nAb < 2.500 6.000,00 €
\r\n2.500 < ab. < 5.000 8.000,00 €
\r\n5.000 < ab. < 10.000 10.000,00 €
\r\n10.000 < ab. < 25.000 12.000,00 €
\r\n25.000 < ab. < 50.000 14.000,00 €
\r\n50.000 < ab. < 100.000 16.000,00 €
\r\n100.000 < ab. 18.000,00 €
\r\n
\r\nTab. 1

\r\n\r\n

ART. 8

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali, è determinato nella seguente misura massima:\r\n\t
      \r\n\t\t
    1. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
    2. \r\n\t\t
    3. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
    4. \r\n\t\t
    5. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.
    6. \r\n\t
    \r\n\t
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 9
\r\n 

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. 1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come “riparazioni o interventi locali” nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.
  2. \r\n\t
  3. Ricadono,tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:\r\n\t
      \r\n\t\t
    1. volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
    2. \r\n\t\t
    3. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari.
    4. \r\n\t
    \r\n\t
  4. \r\n\t
  5. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.
  6. \r\n\t
  7. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.
  8. \r\n\t
  9. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.
  10. \r\n\t
  11. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute nell'articolo 11 comma 1.
  12. \r\n
\r\n\r\n

ART.10

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La selezione degli interventi è affidata alle Regioni, secondo i programmi di cui all'art.3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le Regioni assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite.
  2. \r\n\t
  3. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con aSLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con aSLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:\r\n\t\r\n\t
  4. \r\n\t
  5. I valori di a devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal DM 14.01.2008 ovvero dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 11

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, sub b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984 a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.
  2. \r\n\t
  3. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 12

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. 1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari
  2. \r\n\t
  3. dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio e' stabilito nella seguente misura
  4. \r\n\t
  5. massima e deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:
  6. \r\n\t
  7. a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unita' abitativa e 10.000 euro per altre unita' immobiliari;
  8. \r\n\t
  9. b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unita' abitativa e 15.000 euro per altre unita' immobiliari;
  10. \r\n\t
  11. c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni unita' abitativa e 20.000 euro per altre unita' immobiliari.
  12. \r\n
\r\n\r\n


\r\nART. 13

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. 1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.
  2. \r\n\t
  3. Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.
  4. \r\n\t
  5. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.
  6. \r\n
\r\n\r\n


\r\nART. 14

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. 1. La ripartizione dei contributi di cui all'articolo 12 fra le Regioni si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.
  2. \r\n\t
  3. Le Regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i Comuni su cui attivare i contributi di cui all'articolo 12, d'intesa con i Comuni interessati.
  4. \r\n\t
  5. I Comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.
  6. \r\n\t
  7. Le richieste di contributo sono registrate dai Comuni e trasmesse alle Regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorità tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.
  8. \r\n\t
  9. A tal fine i Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell' Albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale del Comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio.
  10. \r\n\t
  11. La Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro i successivi sessanta giorni: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli Uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo.
  12. \r\n\t
  13. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  14. \r\n\t
  15. Gli interventi devono iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro 270, 360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione; Il completamento dei lavori è certificato dal Direttore dei Lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9.
  16. \r\n\t
  17. In allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei contributi.
  18. \r\n
\r\n\r\n

ART. 15

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate entro dodici mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le Regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 16

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per l'annualità 2010 si provvede utilizzando le risorse - pari a 42,504 milioni di euro - di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione:\r\n\t\r\n\t
  2. \r\n\t
  3. 2. Il Dipartimento della protezione civile, l'ANCI e le Regioni definiscono entro 60 giorni dall'emanazione della presente ordinanza gli strumenti informatici di gestione della stessa.
  4. \r\n
\r\n\r\n


\r\nRoma, 13 novembre 2010
\r\n
\r\nIl Presidente: Berlusconi

\r\n"},"field_abstract":null,"field_data":"2010-11-13T16:11:00+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/opcm-n-3907-del-13-novembre-2010-0/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":466,"name":"Ordinanze","field_etichetta_en":"Ordinances"},{"drupal_internal__tid":468,"name":"Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri","field_etichetta_en":"President of Council of Ministers oridnances"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}},{"title":"Opcm n. 4007 del 29 febbraio 2012","field_titolo_esteso":"Opcm n. 4007 del 29 febbraio 2012 - Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2011","body":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2012

\n

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

\n

VISTO l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'art. 13 che, per l'attuazione del citato art. 11, nomina un'apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla
\nnomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta commissione;
VISTO il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta commissione, che individua, come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione
\ndel rischio su edifici privati;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere
\ninfrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;
VISTO l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provvede, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le
\nrelative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le
\ntipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO in particolare il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 252 del 26 gennaio 2005 con il quale sono stati individuati, tra i soggetti istituzionali ritenuti idonei per capacità e competenza, i centri di competenza di cui alla citata direttiva;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3593 del 20 luglio 2011 con il quale è stato aggiornato l'elenco dei centri di competenza utili alla rete dei centri funzionali;
VISTO il decreto 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;
VISTI gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;
VISTO l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;
VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
RITENUTO necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto art.11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010;
SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
ACQUISITO il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;
ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 19 gennaio 2012;

\n

Dispone:

\n

Art. 1

\n
  1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualità 2011.
  2. \n
  3. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
  4. \n
  5. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  6. \n

Art. 2

\n
  1. La somma disponibile per l'anno 2011 è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art. 16:\n
    1. indagini di microzonazione sismica;
    2. \n
    3. interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiché per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
    4. \n
    5. interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;
    6. \n
    7. altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della regione interessata.
    8. \n
  2. \n
  3. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125 g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi di non classificazione sismica dei comuni con ag non inferiore a 0,125 g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e relativa circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S a g maggiore di 0,125 g.
  4. \n
  5. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.
  6. \n
  7. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.
  8. \n
  9. Le regioni attivano per l'annualità 2011, con le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16, comma 1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, le regioni che fruiscono di un finanziamento, come sopra definito, inferiore a 2.000.000 €.
  10. \n
  11. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata.
  12. \n

Art. 3

\n
  1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004.
  2. \n
  3. Le regioni gestiscono i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
  4. \n
  5. Le regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sentiti i comuni interessati che trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile di ripartizione delle risorse, di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.
  6. \n
  7. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le province autonome di Trento e Bolzano, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  8. \n
  9. Le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di cui al comma 3 entro 30 giorni dalla loro approvazione.
  10. \n

Art. 4

\n
  1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati elementi di priorità, la posizione dell'edificio in prospicienza di una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure l'appartenenza all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa.
  2. \n
  3. Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.
  4. \n

Art. 5

\n
  1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'art.16 è destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008.
  2. \n
  3. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle regioni ed agli enti locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 40% del costo degli studi di microzonazione.
  4. \n
  5. Le regioni, sentiti gli enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1 e lo trasmettono al Dipartimento della protezione civile. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica negli strumenti urbanistici vigenti.
  6. \n
  7. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree naturali protette, Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:
    1. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
    2. \n
    3. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
    4. \n
    5. rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).
    6. \n
  8. \n
  9. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.
  10. \n

Art. 6

\n
  1. Le regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile di ripartizione delle risorse, di cui all'art. 3, comma 1, le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli enti locali, e le inviano alla Commissione tecnica.
  2. \n
  3. Le regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3, dell'art. 5, nonché delle eventuali analisi di cui all'art. 18, e definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che comunque non potranno essere superiori a 180 giorni.
  4. \n
  5. Gli enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.
  6. \n
  7. Le regioni informano la Commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 7, sull'avanzamento degli studi.
  8. \n
  9. Le regioni certificano, entro sessanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e delle eventuali analisi di cui all'art. 18, che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle regioni e dagli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», nonché le ulteriori clausole contrattuali, ne danno comunicazione alla Commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali.
  10. \n
  11. La Commissione tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi e delle eventuali analisi di cui all'art. 18, comunicati e certificati dalle regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.
  12. \n
  13. Le regioni, sentita la Commissione tecnica, approvano in maniera definitiva gli studi effettuati redigendo un certificato di conformità, a seguito del quale viene erogato il saldo.
  14. \n

Art. 7

\n
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 21.600,00 euro si applica anche alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'art. 5, comma 2.
  2. \n
  3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5 comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 3 è doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:
    1. nel comune oggetto degli studi è già stato effettuato lo studio di microzonazione sismica di livello 1 ed è stato certificato, o è in corso di certificazione secondo le modalità di cui all'art. 6;
    2. \n
    3. nel comune oggetto degli studi è stata verificata dalla regione l'impossibilità di applicare il livello 2;
    4. \n
    5. su almeno il 30% dei comuni della regione, come individuati dall'art. 2, comma 2, sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 e sono stati certificati, o sono in corso di certificazione, secondo le modalità di cui all'art. 6.
    6. \n
  4. \n
  5. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere svolti prioritariamente nei comuni classificati in zona sismica 1 e prioritariamente nell'insediamento storico.
  6. \n
  7. Nei comuni nei quali vengono svolti gli studi di microzonazione sismica di livello 3 è obbligatoria l'analisi della Condizione limite per l'emergenza, da effettuare secondo le modalità di cui all'art. 18.
  8. \n

Art. 8

\n

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il
\ncosto convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali, è determinato nella seguente misura massima:

\n
  1. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
  2. \n
  3. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
  4. \n
  5. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.
  6. \n

Art. 9

\n
  1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come «riparazioni o interventi locali» nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.
  2. \n
  3. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:
    1. volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
    2. \n
    3. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
    4. \n
    5. volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.
    6. \n
  4. \n
  5. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.
  6. \n
  7. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.
  8. \n
  9. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.
  10. \n

Art. 10

\n
  1. La selezione degli interventi è affidata alle regioni, secondo i programmi di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le regioni assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite.
  2. \n
  3. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con αSLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con αSLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:\n
  4. \n
  5. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 ovvero dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.
  6. \n

Art. 11

\n
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'art. 2, comma 1, sub b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione simica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.
  2. \n
  3. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'art. 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza.
  4. \n

Art. 12

\n
  1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e
  2. \n
  3. deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:
    1. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari;
    2. \n
    3. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari;
    4. \n
    5. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari.
    6. \n
  4. \n

Art. 13

\n
  1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.
  2. \n
  3. Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente
  4. \n
  5. all'adeguamento sismico.
  6. \n
  7. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.
  8. \n

Art. 14

\n
  1. La ripartizione dei contributi di cui all'art. 12 fra le regioni si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.
  2. \n
  3. Le regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i comuni su cui attivare i contributi di cui all'art. 12, d'intesa con i comuni interessati.
  4. \n
  5. I comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.
  6. \n
  7. Le richieste di contributo sono registrate dai comuni e trasmesse alle regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorità tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.
  8. \n
  9. A tal fine i comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell'Albo pretorio e sul sito Web istituzionale del comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio.
  10. \n
  11. La regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro 240 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di ripartizione delle risorse: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del comune o degli uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo.
  12. \n

Art. 15

\n
  1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate entro dodici mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati. Le somme revocate possono essere utilizzate, solo per l'annualità seguente, per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere a), b) e c), comma 1 dell'art. 2.
  2. \n

Art. 16

\n
  1. Per l'annualità 2011 si provvede utilizzando le risorse - pari a 145,100 milioni di euro - di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione:\n
    1. art. 2, comma 1, lettera a): 10 milioni di euro;
    2. \n
    3. art. 2, comma 1, lettere b) e c): 130 milioni di euro;
    4. \n
    5. art. 2, comma 1, lettera d): 4 milioni di euro;
    6. \n
    7. per l'acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza: 1.100.000 di euro, anche attraverso specifica convenzione con uno o piu' centri di competenza del Dipartimento di protezione civile.
    8. \n
  2. \n
  3. Il Dipartimento della protezione civile, l'ANCI e le regioni definiscono entro 60 giorni dall'emanazione della presente ordinanza gli strumenti informatici di gestione della stessa.
  4. \n

Art. 17

\n
  1. Le regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia necessario intraprendere studi di livello 3.
  2. \n
  3. Le regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti, possono impiegare, nell'ambito del finanziamento assegnato, risorse fino ad un massimo di 30.000 euro, a condizione che la popolazione dei comuni ove siano stati effettuati studi di microzonazione del livello 1, costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui all'allegato 7.
  4. \n
  5. Le risorse complessivamente assegnate, di cui al precedente comma, possono essere integrate con quelle di cui al comma 2, dell'art. 17 e comma 1 dell'art. 18, qualora ricorrano le condizioni previste nei suddetti articoli.
  6. \n
  7. Le regioni inviano alla Commissione tecnica il programma per comporre gli abachi regionali per le amplificazioni litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti nonché l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali è possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.
  8. \n

Art. 18

\n
  1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attività di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, se gli studi di cui al comma 1 dell'art. 5 sono accompagnati dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo, il cofinanziamento, di cui all'art. 5, comma 2 della presente ordinanza, può essere ridotto fino al 25% del costo degli studi di microzonazione e contestualmente aumentato il contributo statale secondo la tabella di cui al comma 6 del presente articolo, nel limite complessivo delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, destinate alle indagini di microzonazione sismica.
  2. \n
  3. Si definisce come Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.
  4. \n
  5. Le regioni, nel provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 5, individuano i territori nei quali effettuare le analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano e determinano le modalità di recepimento di tali analisi negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti.
  6. \n
  7. Al fine di conseguire risultati omogenei, la Commissione tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, integra gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica con gli standard per l'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di cui al precedente comma 2.
  8. \n
  9. L'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010 ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi comporta:
    1. l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;
    2. \n
    3. l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;
    4. \n
    5. l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.
    6. \n
  10. \n
  11. L'entità dei contributi massimi, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza, per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica, accompagnati dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, è riportata nella tabella 2. Il contributo di 30.000,00 euro si applica anche alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. Gli importi di seguito indicati non comprendono il cofinanziamento di cui al comma 1.
  12. \n
  13. Le attività derivanti dall'attuazione del presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
    \n\t 
  14. \n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 29 febbraio 2012

\n

Il Presidente: Monti

\n","value":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2012

\r\n\r\n

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

\r\n\r\n

VISTO l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
\r\nVISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
\r\nVISTO l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
\r\nVISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
\r\nVISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'art. 13 che, per l'attuazione del citato art. 11, nomina un'apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla
\r\nnomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;
\r\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta commissione;
\r\nVISTO il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta commissione, che individua, come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione
\r\ndel rischio su edifici privati;
\r\nVISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere
\r\ninfrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;
\r\nVISTO l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provvede, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le
\r\nrelative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;
\r\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le
\r\ntipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;
\r\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;
\r\nVISTO in particolare il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;
\r\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 252 del 26 gennaio 2005 con il quale sono stati individuati, tra i soggetti istituzionali ritenuti idonei per capacità e competenza, i centri di competenza di cui alla citata direttiva;
\r\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3593 del 20 luglio 2011 con il quale è stato aggiornato l'elenco dei centri di competenza utili alla rete dei centri funzionali;
\r\nVISTO il decreto 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;
\r\nVISTI gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;
\r\nVISTO l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;
\r\nVISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;
\r\nVISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\r\nRITENUTO necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto art.11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010;
\r\nSU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\nACQUISITO il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;
\r\nACQUISITO il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 19 gennaio 2012;

\r\n\r\n

Dispone:

\r\n\r\n

Art. 1

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualità 2011.
  2. \r\n\t
  3. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
  4. \r\n\t
  5. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  6. \r\n
\r\n\r\n

Art. 2

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La somma disponibile per l'anno 2011 è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art. 16:\r\n\t
      \r\n\t\t
    1. indagini di microzonazione sismica;
    2. \r\n\t\t
    3. interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiché per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
    4. \r\n\t\t
    5. interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;
    6. \r\n\t\t
    7. altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della regione interessata.
    8. \r\n\t
    \r\n\t
  2. \r\n\t
  3. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125 g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi di non classificazione sismica dei comuni con ag non inferiore a 0,125 g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e relativa circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S a g maggiore di 0,125 g.
  4. \r\n\t
  5. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.
  6. \r\n\t
  7. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.
  8. \r\n\t
  9. Le regioni attivano per l'annualità 2011, con le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16, comma 1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, le regioni che fruiscono di un finanziamento, come sopra definito, inferiore a 2.000.000 €.
  10. \r\n\t
  11. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata.
  12. \r\n
\r\n\r\n

Art. 3

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004.
  2. \r\n\t
  3. Le regioni gestiscono i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
  4. \r\n\t
  5. Le regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sentiti i comuni interessati che trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile di ripartizione delle risorse, di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.
  6. \r\n\t
  7. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le province autonome di Trento e Bolzano, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  8. \r\n\t
  9. Le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di cui al comma 3 entro 30 giorni dalla loro approvazione.
  10. \r\n
\r\n\r\n

Art. 4

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati elementi di priorità, la posizione dell'edificio in prospicienza di una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure l'appartenenza all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa.
  2. \r\n\t
  3. Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.
  4. \r\n
\r\n\r\n

Art. 5

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'art.16 è destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008.
  2. \r\n\t
  3. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle regioni ed agli enti locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 40% del costo degli studi di microzonazione.
  4. \r\n\t
  5. Le regioni, sentiti gli enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1 e lo trasmettono al Dipartimento della protezione civile. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica negli strumenti urbanistici vigenti.
  6. \r\n\t
  7. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree naturali protette, Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:\r\n\t
      \r\n\t\t
    1. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
    2. \r\n\t\t
    3. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
    4. \r\n\t\t
    5. rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).
    6. \r\n\t
    \r\n\t
  8. \r\n\t
  9. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.
  10. \r\n
\r\n\r\n

Art. 6

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile di ripartizione delle risorse, di cui all'art. 3, comma 1, le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli enti locali, e le inviano alla Commissione tecnica.
  2. \r\n\t
  3. Le regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3, dell'art. 5, nonché delle eventuali analisi di cui all'art. 18, e definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che comunque non potranno essere superiori a 180 giorni.
  4. \r\n\t
  5. Gli enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.
  6. \r\n\t
  7. Le regioni informano la Commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 7, sull'avanzamento degli studi.
  8. \r\n\t
  9. Le regioni certificano, entro sessanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e delle eventuali analisi di cui all'art. 18, che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle regioni e dagli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», nonché le ulteriori clausole contrattuali, ne danno comunicazione alla Commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali.
  10. \r\n\t
  11. La Commissione tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi e delle eventuali analisi di cui all'art. 18, comunicati e certificati dalle regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.
  12. \r\n\t
  13. Le regioni, sentita la Commissione tecnica, approvano in maniera definitiva gli studi effettuati redigendo un certificato di conformità, a seguito del quale viene erogato il saldo.
  14. \r\n
\r\n\r\n

Art. 7

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 21.600,00 euro si applica anche alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'art. 5, comma 2.
  2. \r\n\t
  3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5 comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 3 è doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:\r\n\t
      \r\n\t\t
    1. nel comune oggetto degli studi è già stato effettuato lo studio di microzonazione sismica di livello 1 ed è stato certificato, o è in corso di certificazione secondo le modalità di cui all'art. 6;
    2. \r\n\t\t
    3. nel comune oggetto degli studi è stata verificata dalla regione l'impossibilità di applicare il livello 2;
    4. \r\n\t\t
    5. su almeno il 30% dei comuni della regione, come individuati dall'art. 2, comma 2, sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 e sono stati certificati, o sono in corso di certificazione, secondo le modalità di cui all'art. 6.
    6. \r\n\t
    \r\n\t
  4. \r\n\t
  5. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere svolti prioritariamente nei comuni classificati in zona sismica 1 e prioritariamente nell'insediamento storico.
  6. \r\n\t
  7. Nei comuni nei quali vengono svolti gli studi di microzonazione sismica di livello 3 è obbligatoria l'analisi della Condizione limite per l'emergenza, da effettuare secondo le modalità di cui all'art. 18.
  8. \r\n
\r\n\r\n

Art. 8

\r\n\r\n

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il
\r\ncosto convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali, è determinato nella seguente misura massima:

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
  2. \r\n\t
  3. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
  4. \r\n\t
  5. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.
  6. \r\n
\r\n\r\n

Art. 9

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come «riparazioni o interventi locali» nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.
  2. \r\n\t
  3. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:\r\n\t
      \r\n\t\t
    1. volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
    2. \r\n\t\t
    3. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
    4. \r\n\t\t
    5. volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.
    6. \r\n\t
    \r\n\t
  4. \r\n\t
  5. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.
  6. \r\n\t
  7. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.
  8. \r\n\t
  9. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.
  10. \r\n
\r\n\r\n

Art. 10

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La selezione degli interventi è affidata alle regioni, secondo i programmi di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le regioni assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite.
  2. \r\n\t
  3. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con αSLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con αSLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:\r\n\t\r\n\t
  4. \r\n\t
  5. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 ovvero dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.
  6. \r\n
\r\n\r\n

Art. 11

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'art. 2, comma 1, sub b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione simica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.
  2. \r\n\t
  3. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'art. 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza.
  4. \r\n
\r\n\r\n


\r\nArt. 12

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e
  2. \r\n\t
  3. deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:\r\n\t
      \r\n\t\t
    1. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari;
    2. \r\n\t\t
    3. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari;
    4. \r\n\t\t
    5. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari.
    6. \r\n\t
    \r\n\t
  4. \r\n
\r\n\r\n

Art. 13

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.
  2. \r\n\t
  3. Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente
  4. \r\n\t
  5. all'adeguamento sismico.
  6. \r\n\t
  7. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.
  8. \r\n
\r\n\r\n

Art. 14

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La ripartizione dei contributi di cui all'art. 12 fra le regioni si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.
  2. \r\n\t
  3. Le regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i comuni su cui attivare i contributi di cui all'art. 12, d'intesa con i comuni interessati.
  4. \r\n\t
  5. I comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.
  6. \r\n\t
  7. Le richieste di contributo sono registrate dai comuni e trasmesse alle regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorità tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.
  8. \r\n\t
  9. A tal fine i comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell'Albo pretorio e sul sito Web istituzionale del comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio.
  10. \r\n\t
  11. La regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro 240 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di ripartizione delle risorse: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del comune o degli uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo.
  12. \r\n
\r\n\r\n

Art. 15

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate entro dodici mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati. Le somme revocate possono essere utilizzate, solo per l'annualità seguente, per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere a), b) e c), comma 1 dell'art. 2.
  2. \r\n
\r\n\r\n

Art. 16

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per l'annualità 2011 si provvede utilizzando le risorse - pari a 145,100 milioni di euro - di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione:\r\n\t
      \r\n\t\t
    1. art. 2, comma 1, lettera a): 10 milioni di euro;
    2. \r\n\t\t
    3. art. 2, comma 1, lettere b) e c): 130 milioni di euro;
    4. \r\n\t\t
    5. art. 2, comma 1, lettera d): 4 milioni di euro;
    6. \r\n\t\t
    7. per l'acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza: 1.100.000 di euro, anche attraverso specifica convenzione con uno o piu' centri di competenza del Dipartimento di protezione civile.
    8. \r\n\t
    \r\n\t
  2. \r\n\t
  3. Il Dipartimento della protezione civile, l'ANCI e le regioni definiscono entro 60 giorni dall'emanazione della presente ordinanza gli strumenti informatici di gestione della stessa.
  4. \r\n
\r\n\r\n

Art. 17

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia necessario intraprendere studi di livello 3.
  2. \r\n\t
  3. Le regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti, possono impiegare, nell'ambito del finanziamento assegnato, risorse fino ad un massimo di 30.000 euro, a condizione che la popolazione dei comuni ove siano stati effettuati studi di microzonazione del livello 1, costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui all'allegato 7.
  4. \r\n\t
  5. Le risorse complessivamente assegnate, di cui al precedente comma, possono essere integrate con quelle di cui al comma 2, dell'art. 17 e comma 1 dell'art. 18, qualora ricorrano le condizioni previste nei suddetti articoli.
  6. \r\n\t
  7. Le regioni inviano alla Commissione tecnica il programma per comporre gli abachi regionali per le amplificazioni litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti nonché l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali è possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.
  8. \r\n
\r\n\r\n

Art. 18

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attività di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, se gli studi di cui al comma 1 dell'art. 5 sono accompagnati dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo, il cofinanziamento, di cui all'art. 5, comma 2 della presente ordinanza, può essere ridotto fino al 25% del costo degli studi di microzonazione e contestualmente aumentato il contributo statale secondo la tabella di cui al comma 6 del presente articolo, nel limite complessivo delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, destinate alle indagini di microzonazione sismica.
  2. \r\n\t
  3. Si definisce come Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.
  4. \r\n\t
  5. Le regioni, nel provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 5, individuano i territori nei quali effettuare le analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano e determinano le modalità di recepimento di tali analisi negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti.
  6. \r\n\t
  7. Al fine di conseguire risultati omogenei, la Commissione tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, integra gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica con gli standard per l'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di cui al precedente comma 2.
  8. \r\n\t
  9. L'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010 ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi comporta:\r\n\t
      \r\n\t\t
    1. l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;
    2. \r\n\t\t
    3. l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;
    4. \r\n\t\t
    5. l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.
    6. \r\n\t
    \r\n\t
  10. \r\n\t
  11. L'entità dei contributi massimi, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza, per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica, accompagnati dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, è riportata nella tabella 2. Il contributo di 30.000,00 euro si applica anche alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. Gli importi di seguito indicati non comprendono il cofinanziamento di cui al comma 1.
  12. \r\n\t
  13. Le attività derivanti dall'attuazione del presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
    \r\n\t 
  14. \r\n
\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\nRoma, 29 febbraio 2012

\r\n\r\n

Il Presidente: Monti

\r\n"},"field_abstract":null,"field_data":"2012-02-29T16:32:56+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/opcm-n-4007-del-29-febbraio-2012-0/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":466,"name":"Ordinanze","field_etichetta_en":"Ordinances"},{"drupal_internal__tid":468,"name":"Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri","field_etichetta_en":"President of Council of Ministers oridnances"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}}]}},"elenco":{"title":"Approfondimenti","field_titolo_esteso":"Approfondimenti","fields":{"slug":"/approfondimenti/"},"drupal_internal__nid":1374050}},"pageContext":{"slug":"/sismico/attivita/attivita-della-commissione-tecnica/","lang":"it","menu":[{"node":{"name":"Area 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