{"componentChunkName":"component---src-templates-approfondimento-template-it-jsx","path":"/it/sismico/attivita/piano-nazionale-la-prevenzione-del-rischio-sismico/annualita-2010/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":174139,"field_categoria_primaria":"approfondimento","title":"Annualità 2010 - opcm 3907 del 2010","field_titolo_esteso":"Annualità 2010 - opcm 3907 del 2010","field_id_contenuto_originale":174140,"field_data":"2016-07-31T15:46:00+02:00","field_tipo_approfondimento":"0","path":{"alias":"/sismico/attivita/piano-nazionale-la-prevenzione-del-rischio-sismico/annualita-2010"},"field_link_esterni":[],"field_abstract":null,"body":{"processed":"
L’opcm n. 3907 del 13 novembre 2010 (modificata con l'opcm n. 3925 del 23 febbraio 2011), regola le modalità di finanziamento degli interventi per la prima annualità, definiti sulla base degli indirizzi espressi dalla Commissione di esperti del rischio sismico.
\nCon questo provvedimento si intende:
\n- affrontare il problema a 360°, stimolando anche quelle azioni che finora sono state marginalmente, o mai, toccate da provvedimenti precedenti (microzonazione sismica, interventi su edilizia privata)
\n- stimolare l’attenzione e la sensibilità dei privati e degli amministratori sulle diverse problematiche poste dal rischio sismico, in modo da far crescere la cultura della prevenzione
\n- richiedere un cofinanziamento alle pubbliche amministrazioni e ai privati in modo da moltiplicare, almeno duplicare, gli effetti dello stanziamento
\n- puntare alla riduzione del rischio per le vite umane, attraverso il rafforzamento sia delle abitazioni private, sia delle strutture pubbliche strategiche essenziali per la gestione delle emergenze, sia delle infrastrutture individuate nei piani di emergenza, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità (classificate in zona 1 e 2) e alle strutture più vulnerabili.
\nL’attivazione o meno degli interventi sul patrimonio edilizio privato per la prima annualità è stabilita dalle singole Regioni, in relazione alle priorità che la politica regionale di prevenzione ritiene di applicare.
\nLa ripartizione delle risorse tra le Regioni è stata indicata con il decreto del Capo Dipartimento del 10 dicembre 2010.
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Dopo un terremoto, l’osservazione dei danni provocati alle costruzioni e alle infrastrutture spesso evidenzia differenze sostanziali in centri abitati anche a piccola distanza tra loro. In alcuni casi si osservano crolli e danni notevoli in località che si trovano a grandi distanze dall’epicentro.
\nIn occasione del terremoto aquilano del 6 aprile 2009, situazioni di questo tipo sono state riscontrate sia all’interno del territorio comunale dell’Aquila che in alcuni comuni lontani, come a S.Pio delle Camere, nella frazione di Castelnuovo (circa 30 km a SE dall’epicentro). Sicuramente la qualità delle costruzioni può influire sull’entità del danno, ma spesso le cause vanno ricercate in una differente pericolosità sismica locale, determinata anche dal diverso modo in cui si propaga il terremoto o dall’instabilità del suolo.
Tutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione Sismica (MS), attraverso i quali è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.
\nGli studi storici di Microzonazione Sismica
\nLe problematiche trattate dagli studi di Microzonazione Sismica hanno avuto un forte sviluppo a livello scientifico negli ultimi 40 anni, anche se l’importanza delle caratteristiche di resistenza e stabilità dei suoli in prospettiva sismica era emersa già in epoca passata. A partire dal XVIII secolo, con l’affermarsi della visione illuminista dei fenomeni naturali, era apparso chiaro a molti studiosi che le condizioni locali dei terreni di fondazione condizionavano in modo importante gli effetti del terremoto. Già un secolo fa i criteri informatori delle Norme Tecniche approvate con regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, a seguito del disastroso terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908, riportavano il divieto di nuove costruzioni e ricostruzioni “su terreni posti sopra e presso fratture, franosi o atti comunque a scoscendere, od a comunicare ai fabbricati vibrazioni e sollecitazioni tumultuarie per differente costituzione geologica o diversa resistenza delle singole parti di essi”.
\nIn ambito internazionale, uno studio del 1969 condotto da alcuni studiosi americani in occasione del terremoto di S. Francisco del 1957, evidenziò come nell’ambito della stessa città, a poche centinaia di metri di distanza, lo stesso terremoto avesse provocato scuotimenti decisamente differenti in relazione agli spessori e alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti negli strati più superficiali. Da allora sono stati eseguiti molti studi su forti terremoti (es. Friuli, 1976; Irpinia, 1980; Città del Messico, 1985; Kobe, Giappone 1992; Izmit, Turchia 1999; San Giuliano di Puglia, 2002), raccolti dati e informazioni che hanno dimostrato come le caratteristiche locali del territorio possano alterare in maniera evidente l’azione sismica.
Gli obiettivi della Microzonazione Sismica
\nGli studi di Microzonazione Sismica hanno l’obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle alterazioni che lo scuotimento sismico può subire in superficie, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione per l’emergenza e per la ricostruzione post sisma.
Nella pianificazione territoriale, in funzione delle varie scale e dei vari livelli di intervento, gli studi di Microzonazione Sismica sono condotti su quelle aree per le quali il quadro normativo consenta o preveda l’uso a scopo edificatorio o per infrastrutture, la loro potenziale trasformazione a tali fini, o ne preveda l’uso ai fini di protezione civile.
\nGli studi di MS sono di fondamentale importanza nella pianificazione al fine di:
\n- orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti
\n- definire gli interventi ammissibili in una data area
\n- programmare le indagini e i livelli di approfondimento
\n- stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle aree urbanizzate
\n- definire priorità di intervento.
Tutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione Sismica (MS), attraverso i quali è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.
\nNella pianificazione d’emergenza, sia di livello comunale che provinciale, gli studi di MS consentono una migliore e consapevole individuazione degli elementi strategici di un piano di emergenza ed in generale delle risorse di protezione civile.
\nLa conoscenza dei possibili effetti locali indotti da un evento sismico su un territorio contribuisce a:
\n- scegliere aree e strutture di emergenza ed edifici strategici in zone stabili;
\n- individuare, in caso di collasso, i tratti “critici” delle infrastrutture viarie e di servizio e le opere rilevanti per le quali potrebbero essere necessarie specifiche valutazioni di sicurezza.
Nella fase della ricostruzione la Microzonazione Sismica:
\n- contribuisce a scegliere le aree per le abitazioni temporanee;
\n- fornisce elementi ai tecnici e amministratori, sull’opportunità di ricostruire gli edifici non agibili;
\n- contribuisce a scegliere nuove aree edificabili.
\nNella progettazione di nuove opere o di interventi su opere esistenti, gli studi di Microzonazione Sismica evidenziano la presenza di fenomeni di possibile amplificazione dello scuotimento legati alle caratteristiche litostratigrafiche e morfologiche dell’area e di fenomeni di instabilità e deformazione permanente attivati dal sisma. Gli studi di Microzonazione Sismica, quindi, possono offrire elementi conoscitivi utili per la progettazione di opere, con differente incisività in funzione del livello di approfondimento e delle caratteristiche delle opere stesse, indirizzando alla scelta delle indagini di dettaglio.
Lo studio di Microzonazione Sismica è uno strumento conoscitivo dalle diverse potenzialità, che ha costi differenti in funzione del livello di approfondimento che si vuole raggiungere:
\n- il livello 1 è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, in quanto consiste in una raccolta di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee
\n- il livello 2 introduce l’elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utilizzando ulteriori e mirate indagini, ove necessarie, e definisce una vera carta di MS
\n- il livello 3 restituisce una carta di MS con approfondimenti su tematiche o aree particolari.
\nAl momento di decidere l’esecuzione dello studio, per stabilire il livello di approfondimento occorre tener presente l’utilità che da esso può derivare, in modo da compararla con i costi da affrontare. Il miglioramento della conoscenza prodotto dagli studi di MS può contribuire concretamente, insieme a studi di vulnerabilità ed esposizione, all’ottimizzazione delle risorse rese disponibili per interventi mirati alla mitigazione del rischio sismico.
\nLe modalità tecniche di esecuzione e di applicazione della MS sul territorio italiano sono definite dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica”, approvati recentemente dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Gruppo di lavoro MS, 2008).
\n
Dopo un terremoto, l’osservazione dei danni provocati alle costruzioni e alle infrastrutture spesso evidenzia differenze sostanziali in centri abitati anche a piccola distanza tra loro. In alcuni casi si osservano crolli e danni notevoli in località che si trovano a grandi distanze dall’epicentro.
\r\nIn occasione del terremoto aquilano del 6 aprile 2009, situazioni di questo tipo sono state riscontrate sia all’interno del territorio comunale dell’Aquila che in alcuni comuni lontani, come a S.Pio delle Camere, nella frazione di Castelnuovo (circa 30 km a SE dall’epicentro). Sicuramente la qualità delle costruzioni può influire sull’entità del danno, ma spesso le cause vanno ricercate in una differente pericolosità sismica locale, determinata anche dal diverso modo in cui si propaga il terremoto o dall’instabilità del suolo.
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\r\nTutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione Sismica (MS), attraverso i quali è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.
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\r\nGli studi storici di Microzonazione Sismica
\r\nLe problematiche trattate dagli studi di Microzonazione Sismica hanno avuto un forte sviluppo a livello scientifico negli ultimi 40 anni, anche se l’importanza delle caratteristiche di resistenza e stabilità dei suoli in prospettiva sismica era emersa già in epoca passata. A partire dal XVIII secolo, con l’affermarsi della visione illuminista dei fenomeni naturali, era apparso chiaro a molti studiosi che le condizioni locali dei terreni di fondazione condizionavano in modo importante gli effetti del terremoto. Già un secolo fa i criteri informatori delle Norme Tecniche approvate con regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, a seguito del disastroso terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908, riportavano il divieto di nuove costruzioni e ricostruzioni “su terreni posti sopra e presso fratture, franosi o atti comunque a scoscendere, od a comunicare ai fabbricati vibrazioni e sollecitazioni tumultuarie per differente costituzione geologica o diversa resistenza delle singole parti di essi”.
\r\nIn ambito internazionale, uno studio del 1969 condotto da alcuni studiosi americani in occasione del terremoto di S. Francisco del 1957, evidenziò come nell’ambito della stessa città, a poche centinaia di metri di distanza, lo stesso terremoto avesse provocato scuotimenti decisamente differenti in relazione agli spessori e alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti negli strati più superficiali. Da allora sono stati eseguiti molti studi su forti terremoti (es. Friuli, 1976; Irpinia, 1980; Città del Messico, 1985; Kobe, Giappone 1992; Izmit, Turchia 1999; San Giuliano di Puglia, 2002), raccolti dati e informazioni che hanno dimostrato come le caratteristiche locali del territorio possano alterare in maniera evidente l’azione sismica.
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\r\nGli obiettivi della Microzonazione Sismica
\r\nGli studi di Microzonazione Sismica hanno l’obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle alterazioni che lo scuotimento sismico può subire in superficie, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione per l’emergenza e per la ricostruzione post sisma.
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\r\nNella pianificazione territoriale, in funzione delle varie scale e dei vari livelli di intervento, gli studi di Microzonazione Sismica sono condotti su quelle aree per le quali il quadro normativo consenta o preveda l’uso a scopo edificatorio o per infrastrutture, la loro potenziale trasformazione a tali fini, o ne preveda l’uso ai fini di protezione civile.
\r\nGli studi di MS sono di fondamentale importanza nella pianificazione al fine di:
\r\n- orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti
\r\n- definire gli interventi ammissibili in una data area
\r\n- programmare le indagini e i livelli di approfondimento
\r\n- stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle aree urbanizzate
\r\n- definire priorità di intervento.
\r\n
\r\nTutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione Sismica (MS), attraverso i quali è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.
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\r\nNella pianificazione d’emergenza, sia di livello comunale che provinciale, gli studi di MS consentono una migliore e consapevole individuazione degli elementi strategici di un piano di emergenza ed in generale delle risorse di protezione civile.
\r\nLa conoscenza dei possibili effetti locali indotti da un evento sismico su un territorio contribuisce a:
\r\n- scegliere aree e strutture di emergenza ed edifici strategici in zone stabili;
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\r\nNella fase della ricostruzione la Microzonazione Sismica:
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\r\nNella progettazione di nuove opere o di interventi su opere esistenti, gli studi di Microzonazione Sismica evidenziano la presenza di fenomeni di possibile amplificazione dello scuotimento legati alle caratteristiche litostratigrafiche e morfologiche dell’area e di fenomeni di instabilità e deformazione permanente attivati dal sisma. Gli studi di Microzonazione Sismica, quindi, possono offrire elementi conoscitivi utili per la progettazione di opere, con differente incisività in funzione del livello di approfondimento e delle caratteristiche delle opere stesse, indirizzando alla scelta delle indagini di dettaglio.
\r\n
\r\nLo studio di Microzonazione Sismica è uno strumento conoscitivo dalle diverse potenzialità, che ha costi differenti in funzione del livello di approfondimento che si vuole raggiungere:
\r\n- il livello 1 è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, in quanto consiste in una raccolta di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee
\r\n- il livello 2 introduce l’elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utilizzando ulteriori e mirate indagini, ove necessarie, e definisce una vera carta di MS
\r\n- il livello 3 restituisce una carta di MS con approfondimenti su tematiche o aree particolari.
\r\nAl momento di decidere l’esecuzione dello studio, per stabilire il livello di approfondimento occorre tener presente l’utilità che da esso può derivare, in modo da compararla con i costi da affrontare. Il miglioramento della conoscenza prodotto dagli studi di MS può contribuire concretamente, insieme a studi di vulnerabilità ed esposizione, all’ottimizzazione delle risorse rese disponibili per interventi mirati alla mitigazione del rischio sismico.
\r\nLe modalità tecniche di esecuzione e di applicazione della MS sul territorio italiano sono definite dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica”, approvati recentemente dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Gruppo di lavoro MS, 2008).
\r\n
L’ordinanza destina 4 milioni di euro, ripartiti tra le diverse Regioni, per gli studi di microzonazione sismica, almeno di livello 1.
\nIl documento tecnico di riferimento per la realizzazione degli studi è rappresentato dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica - Icms\", approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
\nPer supportare e monitorare a livello nazionale gli studi l'ordinanza istituisce a livello interistituzionale una Commissione Tecnica che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile.
\nI contributi destinati alle Regioni per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica sono definiti in funzione dell'indice di rischio calcolato e sono ripartiti tra i Comuni in base alla popolazione residente sul territorio comunale al 1 dicembre 2010, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’opcm 3907.
L’adesione delle Regioni alla realizzazione delle indagini di microzonazione sismica è stata pressoché generale. Dopo l’emanazione dell’ordinanza, inoltre, come richiesto, le Regioni hanno legiferato per recepire nella pianificazione urbanistica le indagini di microzonazione sismica, vincolando l’approvazione dei piani alla preventiva realizzazione e valutazione degli studi di MS.
\nCiò costituisce un balzo in avanti significativo della cultura della prevenzione, poiché restituisce alla conoscenza del territorio quel ruolo fondamentale che deve avere nella fase di pianificazione. Inoltre, tutte le Regioni, come previsto dall’ordinanza, hanno adottato gli standard previsti dagli Icms e gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica individuati e definiti dalla Commissione tecnica.
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\r\nIl documento tecnico di riferimento per la realizzazione degli studi è rappresentato dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica - Icms\", approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
\r\nPer supportare e monitorare a livello nazionale gli studi l'ordinanza istituisce a livello interistituzionale una Commissione Tecnica che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile.
\r\nI contributi destinati alle Regioni per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica sono definiti in funzione dell'indice di rischio calcolato e sono ripartiti tra i Comuni in base alla popolazione residente sul territorio comunale al 1 dicembre 2010, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’opcm 3907.
\r\n
\r\nL’adesione delle Regioni alla realizzazione delle indagini di microzonazione sismica è stata pressoché generale. Dopo l’emanazione dell’ordinanza, inoltre, come richiesto, le Regioni hanno legiferato per recepire nella pianificazione urbanistica le indagini di microzonazione sismica, vincolando l’approvazione dei piani alla preventiva realizzazione e valutazione degli studi di MS.
Ciò costituisce un balzo in avanti significativo della cultura della prevenzione, poiché restituisce alla conoscenza del territorio quel ruolo fondamentale che deve avere nella fase di pianificazione. Inoltre, tutte le Regioni, come previsto dall’ordinanza, hanno adottato gli standard previsti dagli Icms e gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica individuati e definiti dalla Commissione tecnica.
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\nGli interventi ammessi sono quelli di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione. I contributi previsti per gli interventi non vengono concessi per edifici posti in aree a rischio idrogeologico molto elevato (zona R4), né per ruderi o edifici abbandonati, o realizzati in violazione delle norme, e neanche per edifici “moderni” realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.
\nPer gli edifici pubblici (lettera b) le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi, sentiti i Comuni interessati, e li comunicano al Dipartimento della Protezione Civile. Per gli edifici privati (lettera c), per la sola annualità 2010, gli interventi non sono stati resi obbligatori, ma è stata data alle Regioni l'opportunità di destinare a questi una quota parte del finanziamento complessivo (lettera b e c).
\nLe Regioni, d’intesa con i Comuni, individuano i comuni su cui attivare i contributi. I Comuni predispongono i bandi e registrano le richieste di contributo per poi trasmetterle alle Regioni che devono redigere una graduatoria di priorità, tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica. Le richieste sono ammesse a contributo fino all’esaurimento delle risorse ripartite. I Comuni devono pubblicizzare l’iniziativa mediante affissione del bando sull’albo pretorio e sul sito web del Comune dando informazioni ai cittadini sui tempi e sulla modalità di partecipazione.
\nPer il 2010 solo la Regione Marche ha aderito a questa opportunità, attivando la linea di finanziamento.
\nAl fine di monitorare lo stato di attuazione di tali interventi da parte del Dipartimento della Protezione Civile e delle Regioni, è stata predisposta una piattaforma web-gis (MePP11), che le Regioni possono raggiungere al link: http://egeos.eucentre.it/articoloundici/web/articoloundici
\nIl supporto e il monitoraggio a livello nazionale degli interventi sul patrimonio pubblico e privato è realizzato dal Tavolo Tecnico interistituzionale, istituito con Decreto del Capo del Dipartimento del 16/7/2014 e modificato in data 06/06/2018. Esso comprende rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, delle Regioni e dell’ANCI. Opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile.
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\r\n
\r\nPer gli edifici pubblici (lettera b) le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi, sentiti i Comuni interessati, e li comunicano al Dipartimento della Protezione Civile. Per gli edifici privati (lettera c), per la sola annualità 2010, gli interventi non sono stati resi obbligatori, ma è stata data alle Regioni l'opportunità di destinare a questi una quota parte del finanziamento complessivo (lettera b e c).
\r\n
\r\nLe Regioni, d’intesa con i Comuni, individuano i comuni su cui attivare i contributi. I Comuni predispongono i bandi e registrano le richieste di contributo per poi trasmetterle alle Regioni che devono redigere una graduatoria di priorità, tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica. Le richieste sono ammesse a contributo fino all’esaurimento delle risorse ripartite. I Comuni devono pubblicizzare l’iniziativa mediante affissione del bando sull’albo pretorio e sul sito web del Comune dando informazioni ai cittadini sui tempi e sulla modalità di partecipazione.
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\r\nPer il 2010 solo la Regione Marche ha aderito a questa opportunità, attivando la linea di finanziamento.
Al fine di monitorare lo stato di attuazione di tali interventi da parte del Dipartimento della Protezione Civile e delle Regioni, è stata predisposta una piattaforma web-gis (MePP11), che le Regioni possono raggiungere al link: http://egeos.eucentre.it/articoloundici/web/articoloundici
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\nÈ compito delle Regioni proporre gli interventi da finanziare, mentre il Dipartimento, attraverso la commissione istituita con il decreto del Capo Dipartimento del 6 luglio 2011, si occupa di istruire le richieste delle Regioni e perfezionare la graduatoria per l’assegnazione del contributo.
\nCon il Decreto del Capo Dipartimento del 29 dicembre 2011 sono stati assegnati i fondi per gli interventi inseriti nella graduatoria, per un totale di poco meno di 3 milioni di euro.
\n","value":"Con l’opcm 3907 sono stati stanziati inoltre 4 milioni di euro per altri interventi urgenti e indifferibili. Il Decreto del Capo Dipartimento n. 134 del 21 gennaio 2011 ha individuato gli interventi ammessi a finanziamento, ovvero ponti e viadotti che fanno parte di infrastrutture di trasporto urbano che servono vie di fuga individuate dal piano comunale di emergenza o interferiscono con queste. I contributi riguardano opere collocate in siti ad elevata pericolosità sismica, con un’accelerazione orizzontale massima al suolo uguale o superiore a 0,20g, soglia di accelerazione ridotta a 0,15g nelle zone soggette anche a rischio vulcanico.
\r\n
\r\nÈ compito delle Regioni proporre gli interventi da finanziare, mentre il Dipartimento, attraverso la commissione istituita con il decreto del Capo Dipartimento del 6 luglio 2011, si occupa di istruire le richieste delle Regioni e perfezionare la graduatoria per l’assegnazione del contributo.
\r\n
\r\nCon il Decreto del Capo Dipartimento del 29 dicembre 2011 sono stati assegnati i fondi per gli interventi inseriti nella graduatoria, per un totale di poco meno di 3 milioni di euro.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 dell'1 dicembre 2010 - Supplemento ordinario n. 262
\nIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\nVISTO l'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
\nVISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
\nVISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
\nVISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e , in particolare,
\nl'articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'articolo 13 che, per l'attuazione del citato articolo 11, nomina un'apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di
\ncui uno con funzioni di Presidente, che definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico entro trenta giorni dalla nomina;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione;
\nVISTO il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta Commissione, che individua come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;
\nVISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, che, al comma
\n3 dell'articolo 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;
VISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provvede, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;
\nVISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;
\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere
\nrilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;
VISTO il decreto 14 gennaio 2008 del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;
\nVISTI gli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;
\nVISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;
\nRITENUTO necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\nSU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nACQUISITO il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
\nACQUISITO il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2010;
\nDISPONE
\nART. 1
\nART. 2
\n
ART. 3
\nART. 4
\nART. 5
\nART. 6
\nART. 7
\nPopolazione Contributo
\nAb < 2.500 6.000,00 €
\n2.500 < ab. < 5.000 8.000,00 €
\n5.000 < ab. < 10.000 10.000,00 €
\n10.000 < ab. < 25.000 12.000,00 €
\n25.000 < ab. < 50.000 14.000,00 €
\n50.000 < ab. < 100.000 16.000,00 €
\n100.000 < ab. 18.000,00 €
Tab. 1
\nART. 8
\nART. 9
\n
ART.10
\n\t\tDove per a si intende aSLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra aSLD ed aSLV nel caso di opere strategiche.
ART. 11
\nART. 12
\nART. 13
\nART. 14
\nART. 15
\nART. 16
\n\nRoma, 13 novembre 2010
\nIl Presidente: Berlusconi
\n","value":"Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 dell'1 dicembre 2010 - Supplemento ordinario n. 262
\r\n\r\nIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\r\n
\r\nVISTO l'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
\r\n
\r\nVISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e , in particolare,
\r\nl'articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
\r\n
\r\nVISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'articolo 13 che, per l'attuazione del citato articolo 11, nomina un'apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di
\r\ncui uno con funzioni di Presidente, che definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico entro trenta giorni dalla nomina;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione;
\r\n
\r\nVISTO il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta Commissione, che individua come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;
\r\n
\r\nVISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, che, al comma
\r\n3 dell'articolo 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;
\r\n
\r\nVISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provvede, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;
\r\n
\r\nVISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere
\r\nrilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;
\r\n
\r\nVISTO il decreto 14 gennaio 2008 del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;
\r\n
\r\nVISTI gli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;
\r\n
\r\nVISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;
\r\n
\r\nRITENUTO necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\r\n
\r\nSU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\n
\r\nACQUISITO il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
\r\n
\r\nACQUISITO il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2010;
\r\n
\r\nDISPONE
\r\n
\r\nART. 1
ART. 2
\r\n
ART. 3
\r\n\r\nART. 4
\r\n\r\nART. 5
\r\n\r\n
\r\nART. 6
ART. 7
\r\n\r\nPopolazione Contributo
\r\n
\r\nAb < 2.500 6.000,00 €
\r\n2.500 < ab. < 5.000 8.000,00 €
\r\n5.000 < ab. < 10.000 10.000,00 €
\r\n10.000 < ab. < 25.000 12.000,00 €
\r\n25.000 < ab. < 50.000 14.000,00 €
\r\n50.000 < ab. < 100.000 16.000,00 €
\r\n100.000 < ab. 18.000,00 €
\r\n
\r\nTab. 1
ART. 8
\r\n\r\nART. 9
\r\n
ART.10
\r\n\r\nART. 11
\r\n\r\nART. 12
\r\n\r\n
\r\nART. 13
\r\nART. 14
ART. 15
\r\n\r\nART. 16
\r\n\r\n
\r\nRoma, 13 novembre 2010
\r\n
\r\nIl Presidente: Berlusconi