{"componentChunkName":"component---src-templates-approfondimento-template-it-jsx","path":"/it/sismico/attivita/piano-nazionale-la-prevenzione-del-rischio-sismico/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":67765,"field_categoria_primaria":"approfondimento","title":"Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico","field_titolo_esteso":"Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico (art. 11, Legge n. 77/2009)","field_id_contenuto_originale":67766,"field_data":"2016-07-26T11:56:44+02:00","field_tipo_approfondimento":"0","path":{"alias":"/sismico/attivita/piano-nazionale-la-prevenzione-del-rischio-sismico"},"field_link_esterni":[{"title":"Piattaforma MePP11 - Monitoraggio Edilizia Pubblica e Privata articolo 11 (accesso per le Regioni)","uri":"http://egeos.eucentre.it/articoloundici/web/articoloundici"}],"field_abstract":null,"body":{"processed":"
Il fondo per la prevenzione del rischio sismico. L’articolo 11 della legge n. 77 del 24 giugno 2009 di conversione del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 per la ricostruzione in Abruzzo, prevede che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, grazie ad un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
\nLa spesa autorizzata è di 44 milioni di euro per l'anno 2010, di 145,1 milioni di euro per il 2011, di 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di 145,1 milioni di euro per l'anno 2015 e di 44 milioni di euro per il 2016. L’attuazione dell’art.11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri. La cifra complessiva, che ammonta a 965 milioni di euro, pur se cospicua rispetto al passato, rappresenta solo una minima percentuale, forse inferiore all’1%, del fabbisogno che necessario per il completo adeguamento sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche. Tuttavia, questa operazione consentirà la messa in sicurezza di altre strutture pubbliche proseguendo nei programmi già avviati dopo il terremoto di S. Giuliano di Puglia e potrà favorire un deciso passo avanti nella crescita di una cultura della prevenzione sismica da parte della popolazione e degli amministratori pubblici.
\nCon l’opcm n. 3843 del 19 gennaio 2010 è stata istituita una Commissione di esperti del rischio sismico che ha definito obiettivi e criteri generali di un’efficace azione di prevenzione da attuare con i fondi messi a disposizione dall’art.11. Gli obiettivi individuati dalla Commissione riguardano, in particolare, la mitigazione del rischio sismico attraverso azioni e interventi solo marginalmente sviluppati negli anni passati, quali: studi di microzonazione sismica per la scelta dei luoghi idonei dove costruire e interventi sull'edilizia privata, attraverso contributi economici diretti per il rafforzamento o miglioramento sismico delle strutture. Attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri è regolamentato l'utilizzo dei fondi dell'art. 11, nel rispetto degli obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di esperti. In seguito alla pubblicazione delle ordinanze che disciplinano l'uso dei fondi delle sette annualità, è stata emanata l'Ocdpc 675 del 18 maggio 2020, pubblicata in G.U. il 25 maggio 2020. Tale ordinanza ha la finalità di ottimizzare le azioni avviate nel corso degli anni, introducendo alcuni meccanismi di flessibilità nell'impiego delle risorse erogate alle Regioni.
\nIl Fondo per la prevenzione del rischio sismico, con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, è stato rifinanziato per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019. I fondi disponibili e le relative azioni per le annualità 2019, 2020 e 2021 sono disciplinati dall’ocdpc n. 780 del 20 maggio 2021, pubblicata in G.U. il 17 giugno 2021.
\nNelle pagine relative ai fondi erogati per ciascuna annualità sono presenti: le norme di riferimento, i documenti e gli strumenti resi disponibili per la realizzazione dei previsti interventi di prevenzione, nel rispetto di standard e criteri condivisi con le Regioni e Province autonome.
\n> Visita la sezione Domande e risposte relative agli aspetti generali dei finanziamenti
\n> Visita la sezione Domande e risposte relativa agli interventi su edifici e opere pubbliche
\n> Visita la sezione Domande e risposte relative agli interventi sugli edifici privati
\n\n"},"fields":{"slug":"/sismico/attivita/piano-nazionale-la-prevenzione-del-rischio-sismico/"},"field_tabella":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Rischi"},"field_riferimento_traduzione":{"fields":{"slug":"/seismic/activities/emergency-planning-and-damage-scenarios/national-plan-seismic-risk-prevention/"}},"field_immagine_singola":null,"field_mappa":null,"field_accordion":[],"field_tab":[],"field_immagine_dettaglio":{"field_alt":"Piano nazionale rischio sismico","field_didascalia":"Piano nazionale rischio sismico","field_titolo_esteso":"Piano nazionale rischio sismico","relationships":{"image":{"localFile":{"publicURL":"/static/1f1925d23c615380657ca9093490af0f/piano-naz.jpg","childImageSharp":{"fluid":{"aspectRatio":1.5027322404371584,"src":"/static/1f1925d23c615380657ca9093490af0f/7bc87/piano-naz.jpg","srcSet":"/static/1f1925d23c615380657ca9093490af0f/cf463/piano-naz.jpg 275w,\n/static/1f1925d23c615380657ca9093490af0f/7bc87/piano-naz.jpg 376w","sizes":"(max-width: 376px) 100vw, 376px"}}}}}},"field_immagine_anteprima":null,"field_galleria_flickr":null,"field_galleria_foto":null,"field_galleria_video":null,"field_allegati":[{"title":"Interventi finanziati (aggiornati al 4 marzo 2024)","field_titolo_esteso":"Interventi finanziati (aggiornati al 4 marzo 2024)","relationships":{"field_allegato":{"filesize":63658,"localFile":{"publicURL":"/static/18ab99d2fa0be11abffa019ecd06602a/dati-art-11-mar2024.xlsx","extension":"xlsx"},"filename":"dati-art-11-mar2024.xlsx"}}},{"title":"Interventi finanziati - per linea di finanziamento (aggiornati al 4 marzo 2024)","field_titolo_esteso":"Interventi finanziati - per linea di finanziamento (aggiornati al 4 marzo 2024)","relationships":{"field_allegato":{"filesize":18811,"localFile":{"publicURL":"/static/cbf0e60c2135f06f8a6bb5143fc483d6/dati-art-11-mar2024-linea.xlsx","extension":"xlsx"},"filename":"dati-art-11-mar2024-linea.xlsx"}}}],"field_correlazioni":[{"__typename":"node__approfondimento","title":"Microzonazione sismica","field_titolo_esteso":"Microzonazione sismica","body":{"processed":"
Dopo un terremoto, l’osservazione dei danni provocati alle costruzioni e alle infrastrutture spesso evidenzia differenze sostanziali in centri abitati anche a piccola distanza tra loro. In alcuni casi si osservano crolli e danni notevoli in località che si trovano a grandi distanze dall’epicentro.
\nIn occasione del terremoto aquilano del 6 aprile 2009, situazioni di questo tipo sono state riscontrate sia all’interno del territorio comunale dell’Aquila che in alcuni comuni lontani, come a S.Pio delle Camere, nella frazione di Castelnuovo (circa 30 km a SE dall’epicentro). Sicuramente la qualità delle costruzioni può influire sull’entità del danno, ma spesso le cause vanno ricercate in una differente pericolosità sismica locale, determinata anche dal diverso modo in cui si propaga il terremoto o dall’instabilità del suolo.
Tutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione Sismica (MS), attraverso i quali è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.
\nGli studi storici di Microzonazione Sismica
\nLe problematiche trattate dagli studi di Microzonazione Sismica hanno avuto un forte sviluppo a livello scientifico negli ultimi 40 anni, anche se l’importanza delle caratteristiche di resistenza e stabilità dei suoli in prospettiva sismica era emersa già in epoca passata. A partire dal XVIII secolo, con l’affermarsi della visione illuminista dei fenomeni naturali, era apparso chiaro a molti studiosi che le condizioni locali dei terreni di fondazione condizionavano in modo importante gli effetti del terremoto. Già un secolo fa i criteri informatori delle Norme Tecniche approvate con regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, a seguito del disastroso terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908, riportavano il divieto di nuove costruzioni e ricostruzioni “su terreni posti sopra e presso fratture, franosi o atti comunque a scoscendere, od a comunicare ai fabbricati vibrazioni e sollecitazioni tumultuarie per differente costituzione geologica o diversa resistenza delle singole parti di essi”.
\nIn ambito internazionale, uno studio del 1969 condotto da alcuni studiosi americani in occasione del terremoto di S. Francisco del 1957, evidenziò come nell’ambito della stessa città, a poche centinaia di metri di distanza, lo stesso terremoto avesse provocato scuotimenti decisamente differenti in relazione agli spessori e alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti negli strati più superficiali. Da allora sono stati eseguiti molti studi su forti terremoti (es. Friuli, 1976; Irpinia, 1980; Città del Messico, 1985; Kobe, Giappone 1992; Izmit, Turchia 1999; San Giuliano di Puglia, 2002), raccolti dati e informazioni che hanno dimostrato come le caratteristiche locali del territorio possano alterare in maniera evidente l’azione sismica.
Gli obiettivi della Microzonazione Sismica
\nGli studi di Microzonazione Sismica hanno l’obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle alterazioni che lo scuotimento sismico può subire in superficie, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione per l’emergenza e per la ricostruzione post sisma.
Nella pianificazione territoriale, in funzione delle varie scale e dei vari livelli di intervento, gli studi di Microzonazione Sismica sono condotti su quelle aree per le quali il quadro normativo consenta o preveda l’uso a scopo edificatorio o per infrastrutture, la loro potenziale trasformazione a tali fini, o ne preveda l’uso ai fini di protezione civile.
\nGli studi di MS sono di fondamentale importanza nella pianificazione al fine di:
\n- orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti
\n- definire gli interventi ammissibili in una data area
\n- programmare le indagini e i livelli di approfondimento
\n- stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle aree urbanizzate
\n- definire priorità di intervento.
Tutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione Sismica (MS), attraverso i quali è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.
\nNella pianificazione d’emergenza, sia di livello comunale che provinciale, gli studi di MS consentono una migliore e consapevole individuazione degli elementi strategici di un piano di emergenza ed in generale delle risorse di protezione civile.
\nLa conoscenza dei possibili effetti locali indotti da un evento sismico su un territorio contribuisce a:
\n- scegliere aree e strutture di emergenza ed edifici strategici in zone stabili;
\n- individuare, in caso di collasso, i tratti “critici” delle infrastrutture viarie e di servizio e le opere rilevanti per le quali potrebbero essere necessarie specifiche valutazioni di sicurezza.
Nella fase della ricostruzione la Microzonazione Sismica:
\n- contribuisce a scegliere le aree per le abitazioni temporanee;
\n- fornisce elementi ai tecnici e amministratori, sull’opportunità di ricostruire gli edifici non agibili;
\n- contribuisce a scegliere nuove aree edificabili.
\nNella progettazione di nuove opere o di interventi su opere esistenti, gli studi di Microzonazione Sismica evidenziano la presenza di fenomeni di possibile amplificazione dello scuotimento legati alle caratteristiche litostratigrafiche e morfologiche dell’area e di fenomeni di instabilità e deformazione permanente attivati dal sisma. Gli studi di Microzonazione Sismica, quindi, possono offrire elementi conoscitivi utili per la progettazione di opere, con differente incisività in funzione del livello di approfondimento e delle caratteristiche delle opere stesse, indirizzando alla scelta delle indagini di dettaglio.
Lo studio di Microzonazione Sismica è uno strumento conoscitivo dalle diverse potenzialità, che ha costi differenti in funzione del livello di approfondimento che si vuole raggiungere:
\n- il livello 1 è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, in quanto consiste in una raccolta di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee
\n- il livello 2 introduce l’elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utilizzando ulteriori e mirate indagini, ove necessarie, e definisce una vera carta di MS
\n- il livello 3 restituisce una carta di MS con approfondimenti su tematiche o aree particolari.
\nAl momento di decidere l’esecuzione dello studio, per stabilire il livello di approfondimento occorre tener presente l’utilità che da esso può derivare, in modo da compararla con i costi da affrontare. Il miglioramento della conoscenza prodotto dagli studi di MS può contribuire concretamente, insieme a studi di vulnerabilità ed esposizione, all’ottimizzazione delle risorse rese disponibili per interventi mirati alla mitigazione del rischio sismico.
\nLe modalità tecniche di esecuzione e di applicazione della MS sul territorio italiano sono definite dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica”, approvati recentemente dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Gruppo di lavoro MS, 2008).
\n
Dopo un terremoto, l’osservazione dei danni provocati alle costruzioni e alle infrastrutture spesso evidenzia differenze sostanziali in centri abitati anche a piccola distanza tra loro. In alcuni casi si osservano crolli e danni notevoli in località che si trovano a grandi distanze dall’epicentro.
\r\nIn occasione del terremoto aquilano del 6 aprile 2009, situazioni di questo tipo sono state riscontrate sia all’interno del territorio comunale dell’Aquila che in alcuni comuni lontani, come a S.Pio delle Camere, nella frazione di Castelnuovo (circa 30 km a SE dall’epicentro). Sicuramente la qualità delle costruzioni può influire sull’entità del danno, ma spesso le cause vanno ricercate in una differente pericolosità sismica locale, determinata anche dal diverso modo in cui si propaga il terremoto o dall’instabilità del suolo.
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\r\nTutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione Sismica (MS), attraverso i quali è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.
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\r\nGli studi storici di Microzonazione Sismica
\r\nLe problematiche trattate dagli studi di Microzonazione Sismica hanno avuto un forte sviluppo a livello scientifico negli ultimi 40 anni, anche se l’importanza delle caratteristiche di resistenza e stabilità dei suoli in prospettiva sismica era emersa già in epoca passata. A partire dal XVIII secolo, con l’affermarsi della visione illuminista dei fenomeni naturali, era apparso chiaro a molti studiosi che le condizioni locali dei terreni di fondazione condizionavano in modo importante gli effetti del terremoto. Già un secolo fa i criteri informatori delle Norme Tecniche approvate con regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, a seguito del disastroso terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908, riportavano il divieto di nuove costruzioni e ricostruzioni “su terreni posti sopra e presso fratture, franosi o atti comunque a scoscendere, od a comunicare ai fabbricati vibrazioni e sollecitazioni tumultuarie per differente costituzione geologica o diversa resistenza delle singole parti di essi”.
\r\nIn ambito internazionale, uno studio del 1969 condotto da alcuni studiosi americani in occasione del terremoto di S. Francisco del 1957, evidenziò come nell’ambito della stessa città, a poche centinaia di metri di distanza, lo stesso terremoto avesse provocato scuotimenti decisamente differenti in relazione agli spessori e alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti negli strati più superficiali. Da allora sono stati eseguiti molti studi su forti terremoti (es. Friuli, 1976; Irpinia, 1980; Città del Messico, 1985; Kobe, Giappone 1992; Izmit, Turchia 1999; San Giuliano di Puglia, 2002), raccolti dati e informazioni che hanno dimostrato come le caratteristiche locali del territorio possano alterare in maniera evidente l’azione sismica.
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\r\nGli obiettivi della Microzonazione Sismica
\r\nGli studi di Microzonazione Sismica hanno l’obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle alterazioni che lo scuotimento sismico può subire in superficie, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione per l’emergenza e per la ricostruzione post sisma.
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\r\nNella pianificazione territoriale, in funzione delle varie scale e dei vari livelli di intervento, gli studi di Microzonazione Sismica sono condotti su quelle aree per le quali il quadro normativo consenta o preveda l’uso a scopo edificatorio o per infrastrutture, la loro potenziale trasformazione a tali fini, o ne preveda l’uso ai fini di protezione civile.
\r\nGli studi di MS sono di fondamentale importanza nella pianificazione al fine di:
\r\n- orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti
\r\n- definire gli interventi ammissibili in una data area
\r\n- programmare le indagini e i livelli di approfondimento
\r\n- stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle aree urbanizzate
\r\n- definire priorità di intervento.
\r\n
\r\nTutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione Sismica (MS), attraverso i quali è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.
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\r\nNella pianificazione d’emergenza, sia di livello comunale che provinciale, gli studi di MS consentono una migliore e consapevole individuazione degli elementi strategici di un piano di emergenza ed in generale delle risorse di protezione civile.
\r\nLa conoscenza dei possibili effetti locali indotti da un evento sismico su un territorio contribuisce a:
\r\n- scegliere aree e strutture di emergenza ed edifici strategici in zone stabili;
\r\n- individuare, in caso di collasso, i tratti “critici” delle infrastrutture viarie e di servizio e le opere rilevanti per le quali potrebbero essere necessarie specifiche valutazioni di sicurezza.
\r\n
\r\nNella fase della ricostruzione la Microzonazione Sismica:
\r\n- contribuisce a scegliere le aree per le abitazioni temporanee;
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\r\n
\r\nLo studio di Microzonazione Sismica è uno strumento conoscitivo dalle diverse potenzialità, che ha costi differenti in funzione del livello di approfondimento che si vuole raggiungere:
\r\n- il livello 1 è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, in quanto consiste in una raccolta di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee
\r\n- il livello 2 introduce l’elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utilizzando ulteriori e mirate indagini, ove necessarie, e definisce una vera carta di MS
\r\n- il livello 3 restituisce una carta di MS con approfondimenti su tematiche o aree particolari.
\r\nAl momento di decidere l’esecuzione dello studio, per stabilire il livello di approfondimento occorre tener presente l’utilità che da esso può derivare, in modo da compararla con i costi da affrontare. Il miglioramento della conoscenza prodotto dagli studi di MS può contribuire concretamente, insieme a studi di vulnerabilità ed esposizione, all’ottimizzazione delle risorse rese disponibili per interventi mirati alla mitigazione del rischio sismico.
\r\nLe modalità tecniche di esecuzione e di applicazione della MS sul territorio italiano sono definite dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica”, approvati recentemente dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Gruppo di lavoro MS, 2008).
\r\n
Data: 31 ottobre 2002, ore 11,32
\nMagnitudo: 5.8 (Maw)
\nIntensità epicentrale: VII-VIII grado (MCS)
\nVittime: 30
Tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2002 diverse scosse di terremoto investirono il Molise e parte della Puglia. Il sisma ebbe il suo epicentro tra i comuni di Santa Croce di Magliano, S. Giuliano di Puglia e Larino, in provincia di Campobasso. La zona, fino a quel momento era considerata a basso rischio sismico.
\nLa scossa più violenta, di magnitudo 5.8 (Maw), venne registrata alle 11.32 del 31 ottobre e localizzata nella zona del basso Molise, a nord-est della provincia di Campobasso, tra i Monti Frentani e la valle del Fortore. Ebbe una durata di 60 secondi e fu avvertita distintamente nell'intero Molise, nel Foggiano, in provincia di Chieti. Venne percepita fino nelle Marche, a Bari, Brindisi a Roma, a Potenza, a Napoli e Salerno, a Taranto.
\nL’evento causò 30 morti, tra cui 27 bambini, circa 100 feriti e 2.925 sfollati nella sola provincia di Campobasso. Anche nella provincia di Foggia ci furono numerosi sfollati e una decina di comuni riportarono danni di rilievo ad edifici storici e abitazioni.
\nA San Giuliano di Puglia, la forte scossa provocò il crollo del solaio di copertura dell'edificio scolastico \"Francesco Jovine\" che comprendeva scuola materna, elementare e media: sotto le macerie rimasero intrappolati 57 bambini, 8 insegnanti e 2 bidelli. Per tutto il giorno si continuò a scavare: Vigili del Fuoco, volontari della Protezione Civile, persone del posto. Ancora la sera furono estratte persone vive dalle macerie. La mattina seguente i Vigili del Fuoco comunicarono di non sentire più voci provenire da sotto le macerie. Sotto la scuola \"Francesco Jovine\" persero la vita 27 bambini ed una maestra.
\nLa scuola Jovine oggi è stata ricostruita mediante l'utilizzo di tecniche innovative e, soprattutto, curando la protezione sismica della struttura. Nella nuova scuola, é stato utilizzato il cosiddetto isolamento sismico, ovvero una tecnica che riesce a garantire una protezione pressoché totale anche in caso di terremoti molto intensi. Questa tecnica é stata già testata in Giappone ed in Cina durante violenti terremoti e le strutture protette con questi isolatori non hanno subito praticamente alcun danno pur essendo posti nei pressi dell'epicentro del sisma.
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Tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2002 diverse scosse di terremoto investirono il Molise e parte della Puglia. Il sisma ebbe il suo epicentro tra i comuni di Santa Croce di Magliano, S. Giuliano di Puglia e Larino, in provincia di Campobasso. La zona, fino a quel momento era considerata a basso rischio sismico.
\r\n
\r\nLa scossa più violenta, di magnitudo 5.8 (Maw), venne registrata alle 11.32 del 31 ottobre e localizzata nella zona del basso Molise, a nord-est della provincia di Campobasso, tra i Monti Frentani e la valle del Fortore. Ebbe una durata di 60 secondi e fu avvertita distintamente nell'intero Molise, nel Foggiano, in provincia di Chieti. Venne percepita fino nelle Marche, a Bari, Brindisi a Roma, a Potenza, a Napoli e Salerno, a Taranto.
L’evento causò 30 morti, tra cui 27 bambini, circa 100 feriti e 2.925 sfollati nella sola provincia di Campobasso. Anche nella provincia di Foggia ci furono numerosi sfollati e una decina di comuni riportarono danni di rilievo ad edifici storici e abitazioni.
\r\n\r\nA San Giuliano di Puglia, la forte scossa provocò il crollo del solaio di copertura dell'edificio scolastico \"Francesco Jovine\" che comprendeva scuola materna, elementare e media: sotto le macerie rimasero intrappolati 57 bambini, 8 insegnanti e 2 bidelli. Per tutto il giorno si continuò a scavare: Vigili del Fuoco, volontari della Protezione Civile, persone del posto. Ancora la sera furono estratte persone vive dalle macerie. La mattina seguente i Vigili del Fuoco comunicarono di non sentire più voci provenire da sotto le macerie. Sotto la scuola \"Francesco Jovine\" persero la vita 27 bambini ed una maestra.
\r\n\r\nLa scuola Jovine oggi è stata ricostruita mediante l'utilizzo di tecniche innovative e, soprattutto, curando la protezione sismica della struttura. Nella nuova scuola, é stato utilizzato il cosiddetto isolamento sismico, ovvero una tecnica che riesce a garantire una protezione pressoché totale anche in caso di terremoti molto intensi. Questa tecnica é stata già testata in Giappone ed in Cina durante violenti terremoti e le strutture protette con questi isolatori non hanno subito praticamente alcun danno pur essendo posti nei pressi dell'epicentro del sisma.
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\nL’analisi della CLE è stata introdotta con l’opcm 4007/12 che regola l’utilizzo dei fondi previsti dall’art. 11 della legge 77/09 (Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico) per l’annualità 2011 e viene condotta in concomitanza agli studi di microzonazione sismica (MS). Si esegue pertanto a livello comunale, anche se è possibile effettuarla anche a livello intercomunale.
\nL’analisi della CLE non può prescindere dal piano di emergenza o di protezione civile ed è un'attività che serve per verificare le scelte contenute nel piano.
\n L’analisi comporta:
a) l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l’emergenza;
b) l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;
c) l’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.
L’analisi della CLE dell’insediamento urbano viene effettuata utilizzando degli standard di archiviazione e rappresentazione cartografica dei dati, raccolti attraverso una apposita modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica per gli studi di MS, istituita dall’OPCM 3907/2010 (art. 5 commi 7 e 8), ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.
In particolare, l’analisi prevede la compilazione di 5 schede:
\nSi definisce come Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.
L’analisi della CLE è stata introdotta con l’opcm 4007/12 che regola l’utilizzo dei fondi previsti dall’art. 11 della legge 77/09 (Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico) per l’annualità 2011 e viene condotta in concomitanza agli studi di microzonazione sismica (MS). Si esegue pertanto a livello comunale, anche se è possibile effettuarla anche a livello intercomunale.
L’analisi della CLE non può prescindere dal piano di emergenza o di protezione civile ed è un'attività che serve per verificare le scelte contenute nel piano.
L’analisi comporta:
a) l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l’emergenza;
b) l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;
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L’analisi della CLE dell’insediamento urbano viene effettuata utilizzando degli standard di archiviazione e rappresentazione cartografica dei dati, raccolti attraverso una apposita modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica per gli studi di MS, istituita dall’OPCM 3907/2010 (art. 5 commi 7 e 8), ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.
In particolare, l’analisi prevede la compilazione di 5 schede:
In questa pagina pubblichiamo gli atti con cui il Dipartimento della Protezione Civile concede sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a imprese, persone ed enti pubblici e privati. La pubblicazione di questi contenuti costituisce condizione legale di efficacia di questi provvedimenti ed è prevista dall’art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013 cosi come novellato dal decreto legislativo n.97/2016.
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\nVISTI gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti l’unione dei comuni e l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;
\nVISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e in particolare l’articolo 1, comma 1 e l’articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
\nVISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;
\nVISTI i commi 27 e 28, dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;
\nVISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e, in particolare, l’articolo 2 che sancisce che la prevenzione consiste nelle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, come specificato all’articolo 22;
\nVISTO l’articolo 41 del decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
\nVISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;
\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;
\nVISTO, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di competenza;
\nVISTI gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;
\nVISTE le “Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC)” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l’individuazione e il funzionamento dei Centri di competenza;
\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio del 2014, recante “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”;
\nVISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, che, al comma 3 dell’articolo 2, prevede l’obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici e opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;
\nVISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l’altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;
\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, con il quale, tra l’altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici e opere rientranti nelle predette tipologie;
\nVISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2004, n. 3362 che all’allegato 2 determina, tra l’altro, il costo convenzionale delle verifiche tecniche;
\nVISTI gli obiettivi e i criteri per l’individuazione delle azioni per la prevenzione del rischio sismico, sintetizzati nell’allegato 1 alla presente ordinanza, definiti da una apposita Commissione di esperti di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010 ed istituita con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010;
\nVISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l’articolo 5 che al comma 7 ha previsto, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», l’istituzione di una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
\nVISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2011 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2012 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2013 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2014 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 344 del 9 maggio 2016, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2015 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 2431 del 6 giugno 2018 recante “Nuova istituzione di un Tavolo Tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”;
\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 348 del 16 febbraio 2021 recante “Modifica del decreto del Capo Dipartimento 6 maggio 2018, n, 2431 recante Nuova istituzione del tavolo tecnico per la gestione delle attività connesse alle Ordinanze 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 532 del 12 luglio 2018, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2016 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 675 del 18 maggio 2020, che disciplina le risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 897/2022 che prevede una proroga del termine di revoca di cui all'articolo 4, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 675/2020, consentendo fino al 25 novembre 2022 l’utilizzo delle risorse ivi previste;
\nVISTA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” con la quale il Fondo per la prevenzione del rischio sismico è stato rifinanziato per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780 del 2021, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per le annualità 2019, 2020 e 2021 di attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 a seguito del rifinanziamento previsto dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
\nVISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” con la quale il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, è stato rifinanziato per complessivi duecento milioni di euro per il periodo 2024-2029;
\nVISTO in particolare il decreto di ripartizione in capitoli – tabella 2, piano gestionale del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 del Ministero dell’economia e delle finanze – bilancio per capitoli 2022 che prevede per il Fondo di prevenzione del rischio sismico l’assegnazione di 50.000.000,00 di euro per l’annualità 2022;
\nVISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;
\nVISTO in particolare il decreto di ripartizione in capitoli – tabella 2, piano gestionale del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 del Ministero dell’economia e delle finanze – bilancio per capitoli 2023 che prevede per il Fondo di prevenzione del rischio sismico l’assegnazione di 50.000.000,00 di euro per l’annualità 2023;
\nRITENUTO necessario disciplinare l’utilizzo dei fondi stanziati per le annualità 2022 e 2023, al fine di proseguire le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata OPCM n. 3907/2010;
\nACQUISITO IL PARERE della Conferenza unificata nella seduta del 2 marzo 2023;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze
\nDISPONE
\nART. 1
\n(Finalità)
ART. 2
\n(Finanziamento azioni)
ART. 3
\n(Risorse disponibili e loro ripartizione)
ART. 4
\n(Disciplina delle azioni di prevenzione non strutturale)
ART. 5
\n(Programmazione delle azioni di prevenzione non strutturale)
ART. 6
\n(Contributi per le azioni di prevenzione non strutturale)
Tabella 1
\nPopolazione Contributo
\nAb ≤ 2.500 - 11.250,00 €
\n2.500 < ab. ≤ 5.000 - 14.250,00 €
\n5.000 < ab. ≤ 10.000 - 17.250,00 €
\n10.000 < ab. ≤ 25.000 - 20.250,00 €
\n25.000 < ab. ≤ 50.000 - 24.750,00 €
\n50.000 < ab. ≤ 100.000 - 27.750,00 €
\n100.000 < ab. - 32.250,00 €
\n
ART. 7
\n(Abachi per la microzonazione sismica)
ART. 8
\n(Omogeneità degli studi di microzonazione sismica)
ART. 9
\n(Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza)
ART. 10
\n(Contributi per l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza)
Tabella 2
\nPopolazione Contributo
\nAb ≤ 2.500 - 3.000,00 €
\n2.500 < ab. ≤ 5.000 - 3.000,00 €
\n5.000 < ab. ≤ 10.000 - 3.000,00 €
\n10.000 < ab. ≤ 25.000 - 3.000,00 €
\n25.000 < ab. ≤ 50.000 - 5.000,00 €
\n50.000 < ab. ≤ 100.000 - 5.000,00 €
\n100.000 < ab. - 7.000,00 €
\nART. 11
\n(Contributi per i comuni facenti parte di ambiti territoriali e organizzativi ottimali, unioni o associazioni di comuni)
Tabella 3
\nPopolazione Contributo
\nAb ≤ 2.500 - 15.000,00 €
\n2.500 < ab. ≤ 5.000 - 19.000,00 €
\n5.000 < ab. ≤ 10.000 - 23.000,00 €
\n10.000 < ab. ≤ 25.000 - 27.000,00 €
\n25.000 < ab. ≤ 50.000 - 33.000,00 €
\n50.000 < ab. ≤ 100.000 - 37.000,00 €
\n100.000 < ab. - 43.000,00 €
\nART. 12
\n(Completamento degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza)
ART. 13
\n(Programmazione delle azioni di prevenzione strutturale)
ART. 14
\n(Efficienza operativa)
ART. 15
\n(Costo convenzionale degli interventi di prevenzione strutturale)
ART. 16
\n(Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale)
ART. 17
\n(Contributi per gli interventi di prevenzione strutturale)
Dove per a si intende il minore tra aSLD ed aSLV nel caso di edifici, o comunque aSLV qualora aSLD non fosse disponibile ovvero sempre nel caso di opere infrastrutturali.
\nART. 18
\n(Monitoraggio delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale)
ART. 19
\n(Revoca delle risorse delle annualità 2022 e 2023)
ART. 20
\n(Revoca delle risorse di precedenti annualità)
ART. 21
\n(Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale - precedenti annualità)
ART. 22
\n(Regioni a statuto speciale)
Per le Regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
\nART. 23
\n(Clausola di invarianza)
All’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
\nLa presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
\nRoma, 24 marzo 2023
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n\r\nVISTI gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti l’unione dei comuni e l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e in particolare l’articolo 1, comma 1 e l’articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
\r\n\r\nVISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;
\r\n\r\nVISTI i commi 27 e 28, dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e, in particolare, l’articolo 2 che sancisce che la prevenzione consiste nelle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, come specificato all’articolo 22;
\r\n\r\nVISTO l’articolo 41 del decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;
\r\n\r\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;
\r\n\r\nVISTO, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di competenza;
\r\n\r\nVISTI gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;
\r\n\r\nVISTE le “Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC)” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l’individuazione e il funzionamento dei Centri di competenza;
\r\n\r\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio del 2014, recante “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”;
\r\n\r\nVISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, che, al comma 3 dell’articolo 2, prevede l’obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici e opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;
\r\n\r\nVISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l’altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, con il quale, tra l’altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici e opere rientranti nelle predette tipologie;
\r\n\r\nVISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2004, n. 3362 che all’allegato 2 determina, tra l’altro, il costo convenzionale delle verifiche tecniche;
\r\n\r\nVISTI gli obiettivi e i criteri per l’individuazione delle azioni per la prevenzione del rischio sismico, sintetizzati nell’allegato 1 alla presente ordinanza, definiti da una apposita Commissione di esperti di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010 ed istituita con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010;
\r\n\r\nVISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l’articolo 5 che al comma 7 ha previsto, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», l’istituzione di una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
\r\n\r\nVISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2011 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\r\n\r\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2012 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\r\n\r\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2013 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\r\n\r\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2014 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\r\n\r\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 344 del 9 maggio 2016, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2015 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 2431 del 6 giugno 2018 recante “Nuova istituzione di un Tavolo Tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 348 del 16 febbraio 2021 recante “Modifica del decreto del Capo Dipartimento 6 maggio 2018, n, 2431 recante Nuova istituzione del tavolo tecnico per la gestione delle attività connesse alle Ordinanze 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”;
\r\n\r\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 532 del 12 luglio 2018, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2016 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\r\n\r\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 675 del 18 maggio 2020, che disciplina le risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
\r\n\r\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 897/2022 che prevede una proroga del termine di revoca di cui all'articolo 4, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 675/2020, consentendo fino al 25 novembre 2022 l’utilizzo delle risorse ivi previste;
\r\n\r\nVISTA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” con la quale il Fondo per la prevenzione del rischio sismico è stato rifinanziato per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019;
\r\n\r\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780 del 2021, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per le annualità 2019, 2020 e 2021 di attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 a seguito del rifinanziamento previsto dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
\r\n\r\nVISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” con la quale il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, è stato rifinanziato per complessivi duecento milioni di euro per il periodo 2024-2029;
\r\n\r\nVISTO in particolare il decreto di ripartizione in capitoli – tabella 2, piano gestionale del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 del Ministero dell’economia e delle finanze – bilancio per capitoli 2022 che prevede per il Fondo di prevenzione del rischio sismico l’assegnazione di 50.000.000,00 di euro per l’annualità 2022;
\r\n\r\nVISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;
\r\n\r\nVISTO in particolare il decreto di ripartizione in capitoli – tabella 2, piano gestionale del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 del Ministero dell’economia e delle finanze – bilancio per capitoli 2023 che prevede per il Fondo di prevenzione del rischio sismico l’assegnazione di 50.000.000,00 di euro per l’annualità 2023;
\r\n\r\nRITENUTO necessario disciplinare l’utilizzo dei fondi stanziati per le annualità 2022 e 2023, al fine di proseguire le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata OPCM n. 3907/2010;
\r\n\r\nACQUISITO IL PARERE della Conferenza unificata nella seduta del 2 marzo 2023;
\r\n\r\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze
\r\n\r\nDISPONE
\r\n\r\nART. 1
\r\n(Finalità)
ART. 2
\r\n(Finanziamento azioni)
ART. 3
\r\n(Risorse disponibili e loro ripartizione)
ART. 4
\r\n(Disciplina delle azioni di prevenzione non strutturale)
ART. 5
\r\n(Programmazione delle azioni di prevenzione non strutturale)
ART. 6
\r\n(Contributi per le azioni di prevenzione non strutturale)
Tabella 1
\r\n\r\nPopolazione Contributo
\r\n\r\nAb ≤ 2.500 - 11.250,00 €
\r\n\r\n2.500 < ab. ≤ 5.000 - 14.250,00 €
\r\n\r\n5.000 < ab. ≤ 10.000 - 17.250,00 €
\r\n\r\n10.000 < ab. ≤ 25.000 - 20.250,00 €
\r\n\r\n25.000 < ab. ≤ 50.000 - 24.750,00 €
\r\n\r\n50.000 < ab. ≤ 100.000 - 27.750,00 €
\r\n\r\n100.000 < ab. - 32.250,00 €
\r\n
ART. 7
\r\n(Abachi per la microzonazione sismica)
ART. 8
\r\n(Omogeneità degli studi di microzonazione sismica)
ART. 9
\r\n(Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza)
ART. 10
\r\n(Contributi per l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza)
Tabella 2
\r\n\r\nPopolazione Contributo
\r\n\r\nAb ≤ 2.500 - 3.000,00 €
\r\n\r\n2.500 < ab. ≤ 5.000 - 3.000,00 €
\r\n\r\n5.000 < ab. ≤ 10.000 - 3.000,00 €
\r\n\r\n10.000 < ab. ≤ 25.000 - 3.000,00 €
\r\n\r\n25.000 < ab. ≤ 50.000 - 5.000,00 €
\r\n\r\n50.000 < ab. ≤ 100.000 - 5.000,00 €
\r\n\r\n100.000 < ab. - 7.000,00 €
\r\n\r\nART. 11
\r\n(Contributi per i comuni facenti parte di ambiti territoriali e organizzativi ottimali, unioni o associazioni di comuni)
Tabella 3
\r\n\r\nPopolazione Contributo
\r\n\r\nAb ≤ 2.500 - 15.000,00 €
\r\n\r\n2.500 < ab. ≤ 5.000 - 19.000,00 €
\r\n\r\n5.000 < ab. ≤ 10.000 - 23.000,00 €
\r\n\r\n10.000 < ab. ≤ 25.000 - 27.000,00 €
\r\n\r\n25.000 < ab. ≤ 50.000 - 33.000,00 €
\r\n\r\n50.000 < ab. ≤ 100.000 - 37.000,00 €
\r\n\r\n100.000 < ab. - 43.000,00 €
\r\n\r\nART. 12
\r\n(Completamento degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza)
ART. 13
\r\n(Programmazione delle azioni di prevenzione strutturale)
ART. 14
\r\n(Efficienza operativa)
ART. 15
\r\n(Costo convenzionale degli interventi di prevenzione strutturale)
ART. 16
\r\n(Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale)
ART. 17
\r\n(Contributi per gli interventi di prevenzione strutturale)
Dove per a si intende il minore tra aSLD ed aSLV nel caso di edifici, o comunque aSLV qualora aSLD non fosse disponibile ovvero sempre nel caso di opere infrastrutturali.
\r\n\r\nART. 18
\r\n(Monitoraggio delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale)
ART. 19
\r\n(Revoca delle risorse delle annualità 2022 e 2023)
ART. 20
\r\n(Revoca delle risorse di precedenti annualità)
ART. 21
\r\n(Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale - precedenti annualità)
ART. 22
\r\n(Regioni a statuto speciale)
Per le Regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
\r\n\r\nART. 23
\r\n(Clausola di invarianza)
All’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
\r\n\r\nLa presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
\r\n\r\nRoma, 24 marzo 2023
\r\n\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2023
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\nVISTI gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti l’unione dei comuni e l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;
\nVISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e in particolare l’articolo 1, comma 1 e l’articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
\nVISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;
\nVISTI i commi 27 e 28, dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”;
\nVISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;
\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;
\nVISTO, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di competenza;
\nVISTI gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;
\nVISTE le Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC) approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l’individuazione e il funzionamento dei Centri di competenza;
\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio del 2014, recante “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”;
VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, che, al comma 3 dell’articolo 2, prevede l’obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici e opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;
\nVISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l’altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;
\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, con il quale, tra l’altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici e opere rientranti nelle predette tipologie;
\nVISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l’articolo 5 che al comma 7 ha previsto, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», l’istituzione di una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) dell’Ordinanza del Presidente del Consigli dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
\nVISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2011 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\nVISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2012 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\nVISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2013 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\nVISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2014 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento del 9 marzo 2016 in attuazione dell’articolo 3, comma 6 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171, che istituisce il Tavolo Tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze 3907/2010 e seguenti in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39;
\nVISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 344 del 9 maggio 2016, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2015 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 6 giugno 2018 che istituisce, in sostituzione del precedente, un nuovo Tavolo Tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”;
\nVISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 532 del 12 luglio 2018, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2016 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\nCONSIDERATO che le risorse, già trasferite alle Regioni, relative alle azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, sono state impegnate dalle medesime Regioni per un ammontare complessivo risultante alla data del 03/03/2020, in base a quanto rendicontato dalle stesse Regioni, rispettivamente a Euro 67.636.578 per le azioni di cui alla lettera a), a Euro 639.164.630 per gli interventi di cui alla lettera b), e a Euro 161.930.664 per le azioni di cui alla lettera c);
\nCONSIDERATO che le risorse, già trasferite, ma non ancora utilizzate da parte delle Regioni, come definite all’articolo 1, commi 2, 3, 4 della presente ordinanza, per le azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, risultano ammontare alla data del 03/03/2020, in base a quanto rendicontato dalle stesse Regioni, rispettivamente a Euro 21.048.479 per le azioni di cui alla lettera a), a Euro 103.910.361 per gli interventi di cui alla lettera b) e a Euro 44.750.219 per le azioni di cui alla lettera c);
\nCONSIDERATO che le misure di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, concernenti le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia con le quali vengono istituiti incentivi fiscali per favorire gli interventi di riduzione del rischio sismico degli immobili privati, concorrono alle medesime finalità perseguite dall’articolo 2 comma 1 lettera c) delle ordinanze 3907/2010 e seguenti;
\nCONSIDERATO altresì che per le risorse di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b) delle ordinanze 3907/2010 e seguenti, in larga parte impegnate e utilizzate dalle Regioni, queste ultime hanno rappresentato l’esigenza di proseguire nel programma di riduzione del rischio sismico degli edifici e delle opere strategiche e rilevanti e di rafforzarlo ulteriormente destinando le risorse di cui all’articolo 2 comma 1 lettera c), trasferite e non utilizzate dalle Regioni, alle azioni di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b);
\nRITENUTO necessario, al fine di proseguire le iniziative di riduzione del rischio sismico, consentire alle Regioni di utilizzare, secondo criteri di maggiore flessibilità, le risorse già trasferite, non utilizzate dalle medesime Regioni, stanziate dal 2010 al 2016 ai sensi del predetto articolo 11 del decreto legge n. 39 del 2009, per le azioni previste ai sensi dell’articolo 2 delle ordinanze attuative del Fondo;
\nRITENUTO necessario, al fine di proseguire le iniziative di riduzione del rischio sismico, prevedere i criteri di revoca delle risorse non utilizzate, ai sensi dell’articolo 15 delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018;
\nRITENUTO necessario altresì rafforzare il monitoraggio da parte del Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico posti in essere dalle Regioni;
\nACQUISITO il parere della Conferenza unificata nella seduta del 7 maggio 2020;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze
\nDISPONE
\nART. 1
\n(Finalità)
ART. 2
\n(Risorse non utilizzate)
ART. 3
\n(Monitoraggio)
ART. 4
\n(Revoca delle risorse)
ART. 5
\n(Clausola di invarianza)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
\nRoma, 18 maggio 2020
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nAngelo Borrelli
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n
\r\nVISTI gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti l’unione dei comuni e l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e in particolare l’articolo 1, comma 1 e l’articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
\r\n
\r\nVISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;
\r\n
\r\nVISTI i commi 27 e 28, dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;
\r\n
\r\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;
\r\n
\r\nVISTO, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di competenza;
\r\n
\r\nVISTI gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;
\r\n
\r\nVISTE le Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC) approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l’individuazione e il funzionamento dei Centri di competenza;
\r\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio del 2014, recante “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”;
\r\n
\r\nVISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, che, al comma 3 dell’articolo 2, prevede l’obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici e opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;
\r\n
\r\nVISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l’altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, con il quale, tra l’altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici e opere rientranti nelle predette tipologie;
\r\n
\r\nVISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l’articolo 5 che al comma 7 ha previsto, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», l’istituzione di una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) dell’Ordinanza del Presidente del Consigli dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
\r\n
\r\nVISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2011 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\r\n
\r\nVISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2012 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\r\n
\r\nVISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2013 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\r\n
\r\nVISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2014 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento del 9 marzo 2016 in attuazione dell’articolo 3, comma 6 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171, che istituisce il Tavolo Tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze 3907/2010 e seguenti in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39;
\r\n
\r\nVISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 344 del 9 maggio 2016, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2015 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 6 giugno 2018 che istituisce, in sostituzione del precedente, un nuovo Tavolo Tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”;
\r\n
\r\nVISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 532 del 12 luglio 2018, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2016 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che le risorse, già trasferite alle Regioni, relative alle azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, sono state impegnate dalle medesime Regioni per un ammontare complessivo risultante alla data del 03/03/2020, in base a quanto rendicontato dalle stesse Regioni, rispettivamente a Euro 67.636.578 per le azioni di cui alla lettera a), a Euro 639.164.630 per gli interventi di cui alla lettera b), e a Euro 161.930.664 per le azioni di cui alla lettera c);
\r\n
\r\nCONSIDERATO che le risorse, già trasferite, ma non ancora utilizzate da parte delle Regioni, come definite all’articolo 1, commi 2, 3, 4 della presente ordinanza, per le azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, risultano ammontare alla data del 03/03/2020, in base a quanto rendicontato dalle stesse Regioni, rispettivamente a Euro 21.048.479 per le azioni di cui alla lettera a), a Euro 103.910.361 per gli interventi di cui alla lettera b) e a Euro 44.750.219 per le azioni di cui alla lettera c);
\r\n
\r\nCONSIDERATO che le misure di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, concernenti le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia con le quali vengono istituiti incentivi fiscali per favorire gli interventi di riduzione del rischio sismico degli immobili privati, concorrono alle medesime finalità perseguite dall’articolo 2 comma 1 lettera c) delle ordinanze 3907/2010 e seguenti;
\r\n
\r\nCONSIDERATO altresì che per le risorse di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b) delle ordinanze 3907/2010 e seguenti, in larga parte impegnate e utilizzate dalle Regioni, queste ultime hanno rappresentato l’esigenza di proseguire nel programma di riduzione del rischio sismico degli edifici e delle opere strategiche e rilevanti e di rafforzarlo ulteriormente destinando le risorse di cui all’articolo 2 comma 1 lettera c), trasferite e non utilizzate dalle Regioni, alle azioni di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b);
\r\n
\r\nRITENUTO necessario, al fine di proseguire le iniziative di riduzione del rischio sismico, consentire alle Regioni di utilizzare, secondo criteri di maggiore flessibilità, le risorse già trasferite, non utilizzate dalle medesime Regioni, stanziate dal 2010 al 2016 ai sensi del predetto articolo 11 del decreto legge n. 39 del 2009, per le azioni previste ai sensi dell’articolo 2 delle ordinanze attuative del Fondo;
\r\n
\r\nRITENUTO necessario, al fine di proseguire le iniziative di riduzione del rischio sismico, prevedere i criteri di revoca delle risorse non utilizzate, ai sensi dell’articolo 15 delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018;
\r\n
\r\nRITENUTO necessario altresì rafforzare il monitoraggio da parte del Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico posti in essere dalle Regioni;
\r\n
\r\nACQUISITO il parere della Conferenza unificata nella seduta del 7 maggio 2020;
\r\n
\r\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze
\r\n
\r\nDISPONE
\r\n
\r\nART. 1
\r\n(Finalità)
ART. 2
\r\n(Risorse non utilizzate)
ART. 3
\r\n(Monitoraggio)
ART. 4
\r\n(Revoca delle risorse)
ART. 5
\r\n(Clausola di invarianza)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
\r\n\r\nRoma, 18 maggio 2020
\r\n
\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nAngelo Borrelli
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 25 maggio 2020
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