Annualità 2010 - opcm 3907 del 2010

L’opcm n. 3907 del 13 novembre 2010 (modificata con l'opcm n. 3925 del 23 febbraio 2011), regola le modalità di finanziamento degli interventi per la prima annualità, definiti sulla base degli indirizzi espressi dalla Commissione di esperti del rischio sismico.

Con questo provvedimento si intende:
- affrontare il problema a 360°, stimolando anche quelle azioni che finora sono state marginalmente, o mai, toccate da provvedimenti precedenti (microzonazione sismica, interventi su edilizia privata)
- stimolare l’attenzione e la sensibilità dei privati e degli amministratori sulle diverse problematiche poste dal rischio sismico, in modo da far crescere la cultura della prevenzione
- richiedere un cofinanziamento alle pubbliche amministrazioni e ai privati in modo da moltiplicare, almeno duplicare, gli effetti dello stanziamento
- puntare alla riduzione del rischio per le vite umane, attraverso il rafforzamento sia delle abitazioni private, sia delle strutture pubbliche strategiche essenziali per la gestione delle emergenze, sia delle infrastrutture individuate nei piani di emergenza, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità (classificate in zona 1 e 2) e alle strutture più vulnerabili. 
L’attivazione o meno degli interventi sul patrimonio edilizio privato per la prima annualità è stabilita dalle singole Regioni, in relazione alle priorità che la politica regionale di prevenzione ritiene di applicare. 
La ripartizione delle risorse tra le Regioni è stata indicata con il decreto del Capo Dipartimento del 10 dicembre 2010.