Annualità 2019 - 2020 - 2021 - ocdpc 780 del 2021

Il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, è stato rifinanziato per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019. I fondi disponibili e le relative azioni per le annualità 2019, 2020 e 2021 sono disciplinati dall’ocdpc n. 780 del 20 maggio 2021, pubblicata in G.U. il 17 giugno 2021.

L’ocdpc n. 780 si pone in sostanziale continuità rispetto alle precedenti ordinanze del Fondo 2010-2016, con alcuni elementi di innovazione, in parte già introdotti nell’ordinanza 675/2020, volti a rendere l’utilizzo delle risorse più flessibile e ad accelerare le tempistiche di attuazione del Fondo.

Le nuove risorse, pari a complessivi 150 milioni, sono destinate alle seguenti azioni di prevenzione non strutturale e prevenzione strutturale, secondo la seguente ripartizione:

  1. studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza (circa 16,3 milioni di euro);
  2. interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile (circa 132 milioni di euro).

È data alle Regioni la possibilità di stanziare fino al 2% del fondo complessivo a loro assegnato per la gestione degli oneri connessi con le ordinanze stesse. Tale quota può essere ulteriormente incrementata del 3% per finanziare le verifiche tecniche su edifici e opere di proprietà pubblica (articolo 2, comma 7).

Sono state infine rafforzate le azioni di monitoraggio da parte del Dipartimento, attraverso una rendicontazione semestrale (entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno), effettuata anche mediante l’utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione delle Regioni, la cui modulistica è stata integrata rispetto alle nuove esigenze di monitoraggio.

Sono inoltre previsti dei termini per la revoca delle risorse qualora non utilizzate entro le scadenze previste.