Annualità 2012 - ocdpc 52 del 2013

L’ocdpc n. 52 del 20 febbraio 2013, analogamente alle opcm n. 3907/10 e n. 4007/12, regola le modalità di utilizzo dei fondi previsti dall’art. 11 della legge 77/2009 per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, sulla base degli indirizzi espressi dalla Commissione istituita con l'opcm 3843/10. La nuova ordinanza, relativa all’annualità 2012, conserva l’articolazione degli interventi già definita nelle precedenti ordinanze, proseguendo nello sviluppo degli studi di microzonazione sismica (MS), analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE), interventi sull’edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture urbane di particolare importanza per i piani di protezione civile. I finanziamenti sono destinati ai soli comuni nei quali l’accelerazione massima al suolo “ag” è pari o superiore a 0.125g (zone a più elevata pericolosità sismica). Le Regioni sono obbligate a destinare per gli interventi sugli edifici privati da un minimo del 20% fino a un massimo del 40% del finanziamento ad esse assegnato. Non sono obbligate a attivare i contributi le Regioni che ricevono un finanziamento inferiore a 2 milioni di euro.

I contributi per gli studi MS sono concessi alle Regioni e agli Enti Locali che cofinanziano la spesa per almeno il 25% del costo. Tale quota di cofinanziamento può essere ridotta al 15% per i comuni che facciano parte di un’unione di comuni in cui non siano presenti studi di MS e analisi della CLE.

Relativamente agli interventi sugli edifici pubblici, sono considerati elementi prioritari la vicinanza degli edifici ad una via di fuga prevista dal piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, o il fatto di consentire la fruibilità della via di fuga.
A partire da questa annualità, gli studi di MS devono essere obbligatoriamente accompagnati dall’analisi della CLE dell’insediamento urbano, per una maggiore integrazione delle azioni volte a mitigare il rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto.

Ricordiamo che l’analisi della Condizione limite per l’emergenza (CLE) indica la condizione per cui un insediamento urbano, dopo un terremoto, nonostante i danni subiti interrompano la quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, conserva comunque l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.
Il supporto e monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di MS e analisi della CLE sono garantiti dalla Commissione tecnica prevista dall’opcm 3907/10 e istituita con Dpcm del 21 aprile 2011. La Commissione Tecnica è supportata dal Cnr, attraverso una convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile, per lo svolgimento delle attività istruttorie, l’archiviazione informatica e gestione degli studi consegnati dalle Regioni.
Gli interventi previsti per l’annualità 2012, come per le annualità precedenti (opcm 3907/10, opcm 4007/11), vengono attuati attraverso programmi delle Regioni e delle Province autonome, a ciascuna delle quali è stata assegnata un’aliquota del fondo complessivo, proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale, così come calcolato a partire dagli studi dei centri di competenza del Dipartimento della Protezione Civile. La ripartizione delle risorse tra le Regioni è stata definita con il Decreto del Capo Dipartimento del 15 aprile 2013 (GU 160 del 10 luglio 2013).
Entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione dei fondi, le Regioni preparano le specifiche di realizzazione degli studi di microzonazione sismica, sentiti gli Enti Locali e le inviano alla Commissione Tecnica. Nei successivi sessanta giorni, le Regioni selezionano i realizzatori dei progetti d’indagine nelle aree interessate. Gli elaborati finali devono essere realizzati entro 240 giorni. Le Regioni, sentita la Commissione tecnica, approvano in maniera definitiva gli studi con un certificato di conformità, a cui segue il saldo ai soggetti realizzatori.